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Cassazione Penale, Ordinanza n. 11042/2025 del 19/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non essendo state ravvisate ragioni di esonero. La statuizione di condanna di merito è rimasta ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte d'appello di Roma ha confermato la condanna pronunciata in primo grado nei confronti dell'imputato alla pena di un anno di reclusione per il reato di lesioni personali stradali gravi o gravissime ex art. 589-bis c.p. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione, con un unico motivo, deducendo violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione in relazione al solo trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivo. In particolare, ha censurato la quantificazione della pena. La Corte di cassazione ha ritenuto che la sentenza impugnata fosse sorretta da motivazione congrua sulla pena e che non fosse necessaria una specifica e dettagliata esplicitazione dei criteri di commisurazione quando la sanzione sia irrogata in misura media o prossima al minimo edittale, trattandosi di valutazione riservata al giudice di merito e implicitamente fondata sui criteri di cui all'art. 133 c.p.

Norme richiamate

  • art. 589-bis c.p.

    È la norma incriminatrice per il reato oggetto di condanna, richiamata solo per individuare il titolo di reato della sentenza confermata.

  • art. 133 c.p.

    I criteri di cui alla disposizione sono richiamati come parametro riservato al giudice di merito per la determinazione della pena; la scelta di una pena in misura media o prossima al minimo non richiede una motivazione analitica.

  • art. 616 c.p.p.

    La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • Corte cost., sent. n. 186/2000

    È richiamata per escludere ragioni di esonero dalla sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In tema di ricorso per cassazione contro la determinazione della pena, la motivazione sulla commisurazione sanzionatoria deve essere specificamente analitica solo quando la pena sia fissata in prossimità del massimo edittale o comunque oltre la media; se la pena è irrogata in misura media o prossima al minimo, è sufficiente una motivazione non particolarmente estesa.
  • La scelta del quantum di pena entro il range edittale, quando si colloca in area media o bassa, rientra nella discrezionalità del giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo se manchi del tutto la motivazione o essa sia meramente apparente.
  • L'inammissibilità del ricorso per cassazione comporta automaticamente la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo che ricorrano specifiche ragioni di esonero.

Come è indicizzato

MaterieLesioni stradaliImpugnazioni
RamiReati stradaliProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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