Cassazione Penale, Ordinanza n. 17398/2025 del 08/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi erano privi di specificità ai sensi dell'art. 581, lett. c), in relazione all'art. 591, lett. c), c.p.p.; erano ripetitivi rispetto all'appello e non contenevano una critica argomentata alla motivazione della sentenza di secondo grado. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo del 4 luglio 2024. Dal testo emerge che i motivi dedotti erano tre e riguardavano: la responsabilità dell'imputato per un reato indicato come capo U, il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 2, c.p. e il trattamento delle attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha rilevato che il ricorso era connotato da assoluta genericità e riproduceva sostanzialmente le doglianze già formulate in appello, senza una critica specifica e argomentata alla motivazione della sentenza impugnata. In presenza di doppia conforme, la mera reiterazione dei motivi di merito non integra il requisito di specificità del ricorso per cassazione.
Norme richiamate
il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici; la mancanza di specificità rende il ricorso inammissibile.
l'inammissibilità consegue anche quando il ricorso non soddisfa il requisito di specificità dei motivi.
attenuante invocata dal ricorrente tra le questioni già esaminate e respinte in appello.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, i motivi devono essere specifici e confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata; la pedissequa riproposizione delle doglianze già svolte in appello non soddisfa tale requisito.
- In presenza di doppia conforme, il ricorso che si limiti a reiterare le questioni di merito già esaminate e decise nei precedenti gradi è normalmente qualificato come generico e apparente, con conseguente inammissibilità.
- La censura relativa al riconoscimento di attenuanti o alla valutazione della responsabilità non può essere formulata in modo meramente assertivo o riproduttivo, ma deve indicare specificamente gli errori logici o giuridici della decisione impugnata.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 8 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 17302/2025 del 08/05/2025
- ordinanza_penale · 8 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 17303/2025 del 08/05/2025
- ordinanza_penale · 8 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 17309/2025 del 08/05/2025
- ordinanza_penale · 8 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 17317/2025 del 08/05/2025
- ordinanza_penale · 8 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 17318/2025 del 08/05/2025
- ordinanza_penale · 8 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 17319/2025 del 08/05/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →