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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2519/2022 del 24/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze che aveva confermato la condanna per i reati previsti dagli artt. 10-ter e 11 del d.lgs. n. 74/2000 e aveva rideterminato la pena, contestando: 1) la mancata declaratoria di prescrizione (art. 157 c.p., art. 17 d.lgs. 74/2000); 2) la mancata considerazione della prescrizione in sede d'appello; 3) l'erronea valutazione del dolo per l'omesso versamento IVA, alla luce dell'insolvenza della società; 4) la mancata esclusione della fraudolenza nell'operazione di affitto d'azienda (art. 11 d.lgs. 74/2000); 5) l'erronea applicazione della recidiva reiterata ex art. 99 c.p.; 6) la mancata valutazione della sospensione condizionale della pena.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso e ha annullato la sentenza impugnata senza rinvio perché i reati sono estinti per prescrizione. Motivazione chiave: la disciplina di cui all'art. 17, comma 1-bis, d.lgs. n. 74/2000 (elevazione di un terzo dei termini di prescrizione) non si applica agli artt. 10-ter e 11 del d.lgs. 74/2000; pertanto il termine base è quello previsto dall'art. 157 c.p. (sei anni). Inoltre la recidiva reiterata ex art. 99, quarto comma, c.p., non poteva essere applicata perché mancavano i presupposti temporali/formali (il reo al momento della commissione dei fatti non era nelle condizioni di aver già potuto subire l'aumento di pena per recidiva). Anche assumendo l'applicazione della recidiva specifica, i limiti di cui all'art. 99, sesto comma, e la modesta entità delle precedenti condanne non avrebbero impedito la maturazione della prescrizione. Non è stata resa una sentenza assolutoria nel merito ai sensi dell'art. 129, comma 2, c.p.p., perché non risultavano dagli atti circostanze che escludessero i fatti in modo assolutamente incontestabile.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 74/2000, art. 10-ter

    Norma che punisce l'omesso versamento dell'IVA; la Cassazione ha stabilito che non rientra nella disciplina di cui all'art. 17, comma 1-bis (quindi non beneficia dell'elevazione di un terzo dei termini di prescrizione).

  • d.lgs. n. 74/2000, art. 11

    Norma che punisce la sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte; la Cassazione ha ritenuto che anche questa fattispecie sia esclusa dall'applicazione dell'art. 17, comma 1-bis.

  • d.lgs. n. 74/2000, art. 17, comma 1-bis

    "per i delitti previsti dagli articoli da 2 a 10 del presente decreto"

    La Corte interpreta la locuzione come "chiusa": l'elevazione di un terzo dei termini di prescrizione si applica solo ai delitti indicati espressamente (artt. 2-10) e non può essere estesa agli artt. 10-ter e 11.

  • codice penale, art. 157

    Stabilisce il termine base di prescrizione; la Cassazione ha ritenuto applicabile il termine base di sei anni (art. 157, primo comma) ai reati di cui agli artt. 10-ter e 11 d.lgs. 74/2000.

  • codice penale, art. 99, quarto e sesto comma

    "Se il recidivo commette un altro delitto non colposo, l'aumento della pena, nel caso di cui al primo comma [recidiva semplice], è della metà..."

    La Corte ha interpretato il quarto comma nel senso che la recidiva reiterata può essere applicata solo se, al momento della commissione del nuovo reato, l'autore era già nelle condizioni di poter subire l'aumento di pena per recidiva (ossia se, in concreto e temporalmente, le pregresse condanne avevano reso possibile l'applicazione della recidiva). Inoltre il sesto comma limita l'aumento complessivo, incidendo sul calcolo della prescrizione.

  • codice penale, art. 161

    Rilevante in materia di effetti dell'aumento di pena sulla prescrizione (interruzione, computo del tempo necessario): la Corte lo ha richiamato nel calcolo alternativo dei termini prescrizionali in caso di ricaduta per recidiva.

  • codice di procedura penale, art. 129, comma 2

    Prevede la pronuncia di sentenza di assoluzione se la causa di estinzione del reato emerge in modo assolutamente incontestabile; la Cassazione ha escluso l'assoluzione perché i fatti non risultavano assolutamente incontestabili dagli atti.

  • codice penale, art. 63

    Riferimento normativo sulle aggravanti ad effetto speciale: la Corte ha ricordato che sono tali solo le aggravanti che incrementano la pena oltre un terzo, con ricadute sul calcolo della prescrizione.

Massime di principio

  • L'elevazione dei termini di prescrizione prevista dall'art. 17, comma 1-bis, d.lgs. n. 74/2000 si applica esclusivamente ai reati espressamente indicati (artt. 2-10) e non va estesa per interpretazione agli artt. 10-ter o 11.
  • Per l'applicazione della recidiva reiterata ex art. 99, quarto comma, c.p., è necessario che, al momento della commissione del nuovo reato, l'imputato fosse già nelle condizioni (temporalmente e formalmente) di potersi vedere applicare l'aumento di pena per recidiva: non è sufficiente la mera esistenza di precedenti se questi non potevano concretamente produrre l'effetto recidiva prima del nuovo fatto.
  • La recidiva specifica può aumentare la pena ai fini del calcolo della prescrizione, ma l'aumento è soggetto al limite previsto dal sesto comma dell'art. 99 (cumulo massimo con le pregresse condanne) e può non essere sufficiente ad impedire la prescrizione.
  • Nel calcolo della prescrizione è fondamentale verificare le date di commissione del reato e di irrevocabilità delle eventuali precedenti sentenze; errori in tale ricostruzione possono determinare l'estinzione del reato.
  • Quando la prescrizione è accertata, la Cassazione può annullare la sentenza impugnata senza rinvio per estinzione del reato; però non sempre segue una pronuncia assolutoria nel merito ex art. 129 c.p.p., che è possibile solo se l'inesistenza del fatto o la sua non riconducibilità all'imputato emergono in modo assolutamente incontestabile dagli atti.
  • In questioni di natura tecnico-procedurale (prescrizione, qualificazione della recidiva) è essenziale che le corti di merito motivino esplicitamente le ragioni per le quali ritengono applicabili o inapplicabili istituti come l'art. 17 d.lgs. 74/2000 o l'art. 99 c.p.

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