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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32472/2024 del 09/08/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione con tre motivi principali: 1) censura sulla mancata declaratoria della prescrizione per i delitti in quanto un rinvio d'udienza (5.03.2018 -> 11.06.2018) non avrebbe sospeso la prescrizione per presunta astensione del difensore/non procedibilità per assenza di testi; 2) contestazione dell'applicazione della recidiva reiterata (art. 99, comma 4 c.p.) e richiesta di riconoscimento della prescrizione per tutti i reati, sostenendo che i precedenti non consentivano di ritenere la recidiva semplice; 3) vizio motivazionale e insufficiente valutazione delle contraddizioni testimoniali e dell'attendibilità degli agenti di polizia (artt. 336, 337, 341-bis, 582 c.p.), con la richiesta di assorbimento per mancanza di prova oltre ogni ragionevole dubbio.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso in parte fondato. Ha dichiarato manifestamente infondato il secondo motivo (recidiva reiterata): la Corte di merito ha correttamente applicato la giurisprudenza secondo cui, al momento del fatto, era sufficiente che l'imputato fosse gravato da sentenze definitive pregresse per reati che esprimono maggiore pericolosità sociale. Ha invece accolto il primo motivo nella parte concernente i capi B) e D): i reati di cui a tali capi, commessi il 28.02.2013 e con la recidiva reiterata riconosciuta, avevano termine massimo di prescrizione scaduto il 28.02.2023, anteriore alla sentenza impugnata; pertanto la sentenza di merito è stata annullata senza rinvio limitatamente ai reati dei capi B) e D) perché estinti per prescrizione e la relativa pena eliminata. Il terzo motivo (attendibilità testimoniale) è stato ritenuto infondato nella censura alla motivazione di merito, che è stata considerata non illogica e adeguatamente corroborata dai referti medici. Il resto del ricorso è stato dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. l), la Corte ha proceduto alla rideterminazione della pena per il residuo reato indicato al capo C).

Norme richiamate

  • art. 157 c.p.

    Norma sulla sospensione della prescrizione per impedimenti previsti; la Corte ha ritenuto che il rinvio d'udienza non fosse idoneo a sospendere la prescrizione nella fattispecie, poiché il differimento era derivato da decreto per consultazioni elettorali e non da impedimento difensivo rilevante.

  • art. 161 c.p.

    Norma sulla sospensione dei termini per impedimenti del difensore; la Corte ha escluso la sospensione invocata dalla difesa per le ragioni di fatto emerse dagli atti.

  • art. 99, comma 4, c.p.

    Recidiva reiterata: la Corte ha confermato l'orientamento secondo cui, in sede di cognizione, è sufficiente che al momento della consumazione del reato l'imputato sia gravato da più sentenze definitive per reati che esprimono maggiore pericolosità sociale; non è necessaria una precedente dichiarazione formale di recidiva semplice.

  • art. 81 c.p. (cpv.)

    Norma sulla continuazione o concorso di reati; citata nei capi di imputazione per la determinazione della responsabilità e della pena.

  • art. 341-bis, comma 2, c.p.

    Riferimento alla condotta omissiva/reati a carico di pubblico ufficiale o simili; la Corte di merito ha ritenuto provata la responsabilità in relazione a questo articolo per i fatti contestati.

  • artt. 336 e 337 c.p.

    Delitti di cui sono stati imputati gli agenti polizia/ostacolo nell'ufficio; la Corte di cassazione ha ritenuto la valutazione di merito sull'attendibilità delle vittime non censurabile in via nomofilattica.

  • art. 582 c.p., art. 585 c.p. in relazione all'art. 576 n.1 e art. 61 nn. 2 e 10 c.p.

    Norme sulle lesioni e circostanze aggravanti/concorrenti; la Corte ha ritenuto le lesioni compatibili con il racconto degli agenti e adeguatamente corroborate da referti medici.

  • d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8 (conv. L. 18/12/2020)

    Norma che ha consentito la trattazione scritta del procedimento in Cassazione (assenza di richiesta di discussione orale), usata per disporre la trattazione per iscritto.

  • art. 620, comma 1, lett. l) c.p.p.

    Consente alla Corte di cassazione, in caso di annullamento parziale con esclusione della pena per alcuni capi, di rideterminare la pena per i reati residui; la Corte ha utilizzato tale potere per il capo C).

  • Giurisprudenza: Sez. U, n. 32318 del 30/03/2023, Rv. 284878

    Orientamento richiamato dalla Corte per sostenere che ai fini della recidiva reiterata è sufficiente l'esistenza di precedenti definitivi al momento del fatto senza necessità di preventiva declaratoria di recidiva semplice.

Massime di principio

  • La prescrizione si calcola anche tenendo conto degli aumenti di pena derivanti dalla recidiva: un aumento può anticipare la scadenza massima della prescrizione e far estinguere il reato prima della sentenza di merito.
  • Per ottenere la sospensione o interruzione del decorso della prescrizione occorre dimostrare l'effettivo impedimento rilevante previsto dalla legge; semplici rinvii o astensioni non automaticamente interrompono il termine se l'atto da cui deriva il rinvio non rientra tra le cause previste.
  • In tema di recidiva reiterata in sede di cognizione, è sufficiente che al momento della consumazione del reato l'imputato risulti già gravato da sentenze definitive per reati idonei a dimostrare maggiore pericolosità sociale; non è necessaria una preventiva declaratoria di recidiva semplice.
  • La Corte di cassazione è molto cauta nel rimettere in discussione la valutazione della prova di merito (credibilità dei testimoni, coerenza delle versioni, valutazione dei referti medici): tali apprezzamenti sono in genere riservati al giudice di merito e risultano sindacabili solo se emergono vizi logici o contraddizioni manifeste.
  • Se la Cassazione accerta l'estinzione del reato per prescrizione, procede all'annullamento senza rinvio per quelle specifiche imputazioni e alla eliminazione della pena; il resto del dispositivo può rimanere inalterato se il ricorso è dichiarato inammissibile o infondato.
  • Nel ricorso per cassazione è importante articolare in modo puntuale le censure di diritto (es.: errori di calcolo della prescrizione, errata applicazione di norme penali) e fornire elementi precisi su fatti temporali che incidono sulla prescrizione, poiché le questioni di fatto sono difficilmente riformabili in questa sede.

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