Cassazione Civile, Ordinanza n. 18438/2022 del 08/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato per cassazione il decreto del Tribunale di Milano che aveva respinto la domanda di asilo, e in subordine le domande di protezione sussidiaria e di permesso di soggiorno per motivi umanitari. Tuttavia, la Corte non è entrata nel merito delle censure perché ha rilevato un vizio originario della procura speciale al difensore: la procura era priva della certificazione, da parte del difensore, della data effettiva di rilascio, formalità richiesta a pena di inammissibilità dall'art. 35-bis, comma 13, d.lgs. 25/2008. Il Ministero dell'interno non ha depositato controricorso, ma solo un atto di costituzione ai fini dell'eventuale partecipazione alla discussione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di valida procura alle liti. Ha richiamato il principio delle Sezioni Unite secondo cui, nelle materie soggette all'art. 35-bis, comma 13, d.lgs. 25/2008, la procura per il ricorso per cassazione deve indicare espressamente la data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e il difensore deve certificarla, anche con un'unica sottoscrizione insieme all'autenticazione della firma. Ha inoltre escluso che il vizio fosse sanabile con una successiva attestazione depositata dalla difesa, perché la certificazione deve essere contestuale al rilascio della procura. Non sono state liquidate spese per la mancata attività difensiva dell'intimato; è stato invece posto a carico del ricorrente, se dovuto, l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 35-bis, comma 13, d.lgs. 25/2008
a pena di inammissibilità
nelle controversie in materia di protezione internazionale la procura speciale per il ricorso per cassazione deve contenere l'indicazione della data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e la relativa certificazione del difensore
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
ulteriore importo a titolo di contributo unificato
in caso di inammissibilità del ricorso per cassazione, l'ulteriore contributo unificato va posto a carico della parte ricorrente, non del difensore, quando il vizio dipende dalla nullità della procura
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
pari a quello previsto per il ricorso
serve come parametro di calcolo dell'ulteriore importo dovuto in caso di inammissibilità
art. 35-bis, comma 13, d.lgs. 25/2008
la procura speciale per il ricorso per cassazione... deve contenere in modo esplicito l'indicazione della data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato
la Corte ribadisce il principio delle Sezioni Unite sulla necessità di una procura con data e certificazione del difensore
art. 35-bis, comma 13, d.lgs. 25/2008
non è sanato dal deposito... d'una "attestazione successiva"
la certificazione della data deve essere contestuale al rilascio della procura e non può essere effettuata ex post
Corte cost. 20/01/2022 n. 13
ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 35-bis, comma 13, d.lgs. 25/2008
Massime di principio
- Nei ricorsi per cassazione in materia di protezione internazionale la procura speciale deve rispettare rigorosamente i requisiti formali previsti dall'art. 35-bis, comma 13, d.lgs. 25/2008, inclusa l'indicazione della data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato.
- La certificazione del difensore sulla data di rilascio della procura deve essere contestuale al rilascio stesso; una successiva attestazione non sana il vizio.
- La mancanza della data o della certificazione della sua posteriorità comporta l'inammissibilità del ricorso per cassazione, trattandosi di vizio della procura e non di mera irregolarità.
- In caso di inammissibilità del ricorso per cassazione per tale vizio, l'ulteriore contributo unificato grava sulla parte ricorrente, non sul difensore.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 8 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 18362/2022 del 08/06/2022
- ordinanza_civile · 8 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 18363/2022 del 08/06/2022
- ordinanza_civile · 8 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 18364/2022 del 08/06/2022
- ordinanza_civile · 8 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 18365/2022 del 08/06/2022
- ordinanza_civile · 8 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 18367/2022 del 08/06/2022
- ordinanza_civile · 8 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 18368/2022 del 08/06/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →