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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18438/2022 del 08/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato per cassazione il decreto del Tribunale di Milano che aveva respinto la domanda di asilo, e in subordine le domande di protezione sussidiaria e di permesso di soggiorno per motivi umanitari. Tuttavia, la Corte non è entrata nel merito delle censure perché ha rilevato un vizio originario della procura speciale al difensore: la procura era priva della certificazione, da parte del difensore, della data effettiva di rilascio, formalità richiesta a pena di inammissibilità dall'art. 35-bis, comma 13, d.lgs. 25/2008. Il Ministero dell'interno non ha depositato controricorso, ma solo un atto di costituzione ai fini dell'eventuale partecipazione alla discussione.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di valida procura alle liti. Ha richiamato il principio delle Sezioni Unite secondo cui, nelle materie soggette all'art. 35-bis, comma 13, d.lgs. 25/2008, la procura per il ricorso per cassazione deve indicare espressamente la data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e il difensore deve certificarla, anche con un'unica sottoscrizione insieme all'autenticazione della firma. Ha inoltre escluso che il vizio fosse sanabile con una successiva attestazione depositata dalla difesa, perché la certificazione deve essere contestuale al rilascio della procura. Non sono state liquidate spese per la mancata attività difensiva dell'intimato; è stato invece posto a carico del ricorrente, se dovuto, l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 35-bis, comma 13, d.lgs. 25/2008

    a pena di inammissibilità

    nelle controversie in materia di protezione internazionale la procura speciale per il ricorso per cassazione deve contenere l'indicazione della data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e la relativa certificazione del difensore

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    ulteriore importo a titolo di contributo unificato

    in caso di inammissibilità del ricorso per cassazione, l'ulteriore contributo unificato va posto a carico della parte ricorrente, non del difensore, quando il vizio dipende dalla nullità della procura

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    pari a quello previsto per il ricorso

    serve come parametro di calcolo dell'ulteriore importo dovuto in caso di inammissibilità

  • art. 35-bis, comma 13, d.lgs. 25/2008

    la procura speciale per il ricorso per cassazione... deve contenere in modo esplicito l'indicazione della data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato

    la Corte ribadisce il principio delle Sezioni Unite sulla necessità di una procura con data e certificazione del difensore

  • art. 35-bis, comma 13, d.lgs. 25/2008

    non è sanato dal deposito... d'una "attestazione successiva"

    la certificazione della data deve essere contestuale al rilascio della procura e non può essere effettuata ex post

  • Corte cost. 20/01/2022 n. 13

    ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 35-bis, comma 13, d.lgs. 25/2008

Massime di principio

  • Nei ricorsi per cassazione in materia di protezione internazionale la procura speciale deve rispettare rigorosamente i requisiti formali previsti dall'art. 35-bis, comma 13, d.lgs. 25/2008, inclusa l'indicazione della data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato.
  • La certificazione del difensore sulla data di rilascio della procura deve essere contestuale al rilascio stesso; una successiva attestazione non sana il vizio.
  • La mancanza della data o della certificazione della sua posteriorità comporta l'inammissibilità del ricorso per cassazione, trattandosi di vizio della procura e non di mera irregolarità.
  • In caso di inammissibilità del ricorso per cassazione per tale vizio, l'ulteriore contributo unificato grava sulla parte ricorrente, non sul difensore.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGiurisdizione internazionale
RamiProcesso civileInternazionale privato
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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