Ordinanza n. 1903/2026 - Napoli, Sezione 8
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: a) dell’ordinanza n. -OMISSIS- del 03.03.2025, prot. n. -OMISSIS- del 06.03.2025, notificata in data 06.03.2025 con la quale il Responsabile del Settore Tecnico – Urbanistica – Ecologia del Comune di Lusciano ha reiterato l’ordinanza di demolizione n. -OMISSIS- del 03.05.2016 nei confronti della sig.ra -OMISSIS-; b) di ogni altro atto ad esso presupposto, connesso e/o consequenziale e, quindi, anche c) dell’ordinanza di demolizione n. -OMISSIS- del 03.05.2016, notificata in data 06.03.2025, con la quale è stata ingiunta la demolizione delle opere abusive realizzate in -OMISSIS- alla -OMISSIS- realizzate su lotto distinto in catasto al foglio -OMISSIS- di mq 827. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 20\4\2026: per l’annullamento a) dell’ordinanza n. -OMISSIS- del 16.03.2026 con la quale il Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Lusciano ha disposto l’acquisizione al patrimonio indisponibile del Comune dell’immobile sito alla Via -OMISSIS-, censito in catasto al fl. -OMISSIS-, di mq 827; b) di ogni altro atto ad esso presupposto, connesso e/o consequenziale e, quindi, anche c) del verbale prot. n. -OMISSIS- del 12.3.2026 con il quale il Comandane del Corpo di Polizia Municipale ha accertato l’inottemperanza all’ordinanza di demolizione n. -OMISSIS- del 03.05.2016, notificata in data 06.03.2025. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 22\5\2026: ed adozione di misure cautelari monocratiche a) dell’ordinanza n. -OMISSIS- dell’08.05.2026, con la quale il Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Lusciano ha ordinato ai ricorrenti lo sgombero immediato, e comunque entro il termine di quindici giorni dalla notifica del provvedimento, dell’immobile sito in -OMISSIS-, alla -OMISSIS-, censito in catasto al foglio -OMISSIS-, della superficie di mq 827; b) di ogni altro atto ad esso presupposto, connesso e/o consequenziale nonchè per la sospensione ed adozione di misure cautelari monocratiche c) dell’ordinanza di acquisizione n. -OMISSIS- del 16.03.2026; d) dell’ordinanza di demolizione n. -OMISSIS- del 3.3.2025 reiterativa dell’ordinanza di demolizione n. 18 del 3.5.2016, impugnate rispettivamente con il ricorso principale e con i motivi aggiunti notificati il 24.3.2026.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza di demolizione reiterativa, ordinanza di acquisizione dell'immobile al patrimonio indisponibile comunale e ordinanza di sgombero, oltre al verbale di accertamento dell'inottemperanza
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato, con il ricorso principale e successivi motivi aggiunti, l'ordinanza comunale del 3 marzo 2025, notificata il 6 marzo 2025, con cui è stata reiterata l'ordinanza di demolizione del 3 maggio 2016 relativa a opere abusive realizzate su un lotto di 827 mq, nonché la stessa ordinanza originaria. Sono stati inoltre impugnati l'ordinanza del 16 marzo 2026 di acquisizione dell'immobile al patrimonio indisponibile del Comune, il verbale del 12 marzo 2026 di accertamento dell'inottemperanza all'ordine di demolizione e l'ordinanza dell'8 maggio 2026 di sgombero immediato dell'immobile. I ricorrenti hanno chiesto l'annullamento degli atti e la sospensione cautelare della loro efficacia. Nella fase cautelare è emersa in particolare l'incertezza sull'effettiva presentazione di un'istanza di condono edilizio da parte del precedente interessato, asseritamente depositata nel dicembre 2024. Il Comune ha dichiarato che nei propri archivi non esiste il cronologico bis indicato dai ricorrenti e che il furto della documentazione comunale era avvenuto nell'aprile 2024, anteriormente alla presunta presentazione dell'istanza. Inoltre, l'ammontare dei versamenti effettuati non coincideva con gli oneri dovuti a titolo di oblazione per gli abusi contestati.
La decisione
Il TAR, nei limiti della cognizione sommaria propria della fase cautelare, ha ritenuto il ricorso non assistito dal fumus boni iuris. Ha valorizzato l'incertezza documentale circa l'effettiva presentazione dell'istanza di condono e la non corrispondenza tra i versamenti eseguiti e l'oblazione dovuta. Ha quindi respinto l'istanza cautelare, senza sospendere gli effetti delle ordinanze comunali impugnate. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico dei ricorrenti e liquidate in favore del Comune in euro 1.500, oltre accessori di legge. In ragione della rilevante gravità dei fatti, il TAR ha disposto la trasmissione del provvedimento e del fascicolo alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord, per quanto di competenza. È stato inoltre disposto l'oscuramento dei dati identificativi dei ricorrenti.
Norme richiamate
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti propri della tutela cautelare, con particolare riferimento alla verifica sommaria del fumus boni iuris.
La controversia riguarda ordini di demolizione per abusi edilizi, l'accertamento dell'inottemperanza e la conseguente acquisizione dell'immobile al patrimonio comunale; il testo non esplicita ulteriori profili interpretativi della norma.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito la base normativa, unitamente all'art. 10 del regolamento europeo, per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi dei ricorrenti.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità delle parti ricorrenti.
Massime di principio
- In sede cautelare, l'assenza o la significativa incertezza sulla prova dell'effettiva presentazione di un'istanza di condono edilizio esclude il fumus boni iuris necessario per sospendere un ordine di demolizione e gli atti conseguenti, quando l'amministrazione contesti documentatamente l'esistenza della domanda.
- La non corrispondenza tra i versamenti effettuati e l'importo dovuto a titolo di oblazione per gli abusi edilizi costituisce, nella valutazione cautelare, un ulteriore elemento contrario alla sussistenza del fumus boni iuris della pretesa fondata sul condono.
- La tutela cautelare amministrativa richiede una valutazione sommaria del fumus boni iuris; ove tale presupposto non risulti integrato, l'istanza deve essere respinta senza necessità di accordare la sospensione degli atti impugnati.
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