Ordinanza n. 775/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Puglia, Sezione Terza, di reiezione del ricorso proposto contro un provvedimento adottato nell’ambito della disciplina dell’immigrazione, la cui adozione era stata determinata dalla ritenuta violazione del termine previsto dall’art. 22 d.lgs. 286/1998
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
L’appellante ha chiesto in via incidentale la sospensione dell’efficacia della sentenza di primo grado. A sostegno dell’appello ha prospettato, con apprezzabili elementi di fondatezza secondo la cognizione sommaria propria della fase cautelare, la tesi secondo cui il termine previsto dall’art. 22 d.lgs. 286/1998, la cui violazione aveva determinato l’adozione del provvedimento contestato in primo grado, non avrebbe natura perentoria. La questione è stata prospettata anche in relazione alle modifiche succedutesi nel tempo nella disciplina dell’art. 22 e alla giurisprudenza della Sezione formatasi sull’analoga fattispecie dell’art. 6 del medesimo decreto legislativo, richiamata nella sentenza n. 6884/2022. L’appellante ha inoltre dedotto un pregiudizio grave e irreparabile derivante dall’esecuzione della sentenza gravata.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso l’esecutività della sentenza del TAR. In sede di cognizione sommaria ha ritenuto l’appello assistito da apprezzabili elementi di fondatezza, in particolare quanto alla possibile natura non perentoria del termine previsto dall’art. 22 d.lgs. 286/1998, questione da approfondire nella fase di merito. Ha inoltre ravvisato un pregiudizio grave e irreparabile derivante dall’esecuzione del provvedimento oggetto del giudizio di primo grado. Le spese della fase cautelare sono state compensate. Il merito è stato fissato per l’udienza pubblica del 19 novembre 2026.
Norme richiamate
Richiamato quale fondamento processuale della domanda cautelare in appello.
La Sezione ha ritenuto meritevole di approfondimento la tesi secondo cui il termine previsto dalla disposizione, la cui violazione aveva determinato il provvedimento contestato in primo grado, non avrebbe natura perentoria, anche alla luce delle modifiche normative intervenute nel tempo.
Richiamato quale fattispecie analoga rispetto alla quale la Sezione ha già elaborato orientamenti giurisprudenziali, in particolare nella sentenza n. 6884/2022.
Massime di principio
- In sede cautelare d’appello, la prospettata natura non perentoria del termine previsto dall’art. 22 d.lgs. 286/1998 può integrare un apprezzabile elemento di fondatezza dell’impugnazione quando la violazione di quel termine abbia determinato l’adozione del provvedimento contestato.
- La sospensione dell’esecutività della sentenza di primo grado è concedibile quando, oltre a un fumus boni iuris apprezzabile sulla questione interpretativa dedotta, l’esecuzione della sentenza possa arrecare all’appellante un pregiudizio grave e irreparabile.
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