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Sentenza

Sentenza del 24/06/2016 n. 3765 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

IRAP - Autonoma organizzazione - Requisiti.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente aveva chiesto il rimborso dell'IRAP versata per gli anni d'imposta 2001, 2002 e 2003, sostenendo di non disporre di un'autonoma organizzazione. L'Agenzia delle Entrate contestava il rimborso, valorizzando l'entità dei compensi, la disponibilità di un'unità locale, l'utilizzo di collaboratori, i rapporti professionali con altro commercialista e la partecipazione del contribuente in una società di servizi informatici. La questione centrale era stabilire se tali elementi dimostrassero l'esistenza di un'organizzazione autonoma idonea a giustificare l'applicazione dell'IRAP.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha respinto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e confermato la sentenza di primo grado, che aveva riconosciuto il diritto del contribuente al rimborso dell'IRAP. Il giudice ha ritenuto che i compensi elevati, la titolarità di un'unità locale, la partecipazione nella società di servizi e i collaboratori non dimostrassero, nel caso concreto, un'organizzazione eccedente il minimo necessario per l'attività professionale. La società partecipata era un soggetto distinto e la collaborazione con altro professionista era stata allegata in modo generico. L'Agenzia è stata condannata al pagamento delle spese di entrambi i gradi, liquidate in euro 3.400 oltre accessori per il giudizio d'appello.

Norme richiamate

  • Art. 2, comma 1, d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446

    Presupposto dell'IRAP è l'esercizio abituale di un'attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi.

    Per il professionista persona fisica, l'IRAP è dovuta solo quando l'attività è svolta con un'autonoma organizzazione, intesa come struttura produttiva impersonale e aggiuntiva rispetto al lavoro personale del professionista.

  • Art. 3, d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446

    Individua i soggetti passivi dell'IRAP; il professionista è soggetto all'imposta non per la mera natura dell'attività, ma quando operi come professionista organizzato in forma sostanzialmente imprenditoriale.

  • Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Il raddoppio del contributo unificato non si applica quando l'impugnazione respinta è proposta da un'amministrazione pubblica, poiché lo Stato non può essere contemporaneamente debitore e creditore del tributo processuale.

  • Cass. civ., Sezioni Unite, n. 9451/2016

    L'autonoma organizzazione ricorre quando il contribuente è responsabile dell'organizzazione, impiega beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile oppure si avvale in modo non occasionale di lavoro altrui oltre la soglia di un collaboratore con mansioni di segreteria o meramente esecutive.

    La verifica deve essere concreta e spetta al giudice di merito. Il solo livello dei ricavi o la mera disponibilità di strumenti ordinari non dimostrano automaticamente l'autonoma organizzazione.

  • Cass. civ., Sezioni Unite, n. 7371/2016

    L'esercizio di professioni in forma societaria costituisce di per sé presupposto dell'IRAP, poiché l'autonoma organizzazione è implicita nella forma societaria.

  • Corte costituzionale, sentenza n. 156/2001

    L'IRAP colpisce il valore aggiunto prodotto da un'attività autonomamente organizzata e non il mero reddito derivante dal lavoro personale del professionista.

Massime di principio

  • Per un professionista individuale, l'IRAP non è automatica: occorre dimostrare una struttura organizzativa autonoma che produca un valore aggiunto rispetto all'attività personale.
  • Compensi o ricavi elevati, da soli, non provano l'esistenza dell'autonoma organizzazione; devono essere valutati insieme a beni strumentali, personale, collaborazioni e modalità concrete di esercizio.
  • L'utilizzo di beni ordinari e indispensabili per la professione, come uno studio o una normale unità locale, non è normalmente sufficiente a integrare il presupposto IRAP.
  • Un solo collaboratore con mansioni esclusivamente esecutive o di segreteria, entro limiti non eccedenti le esigenze ordinarie, non determina necessariamente l'assoggettamento all'IRAP.
  • La partecipazione del professionista in una società distinta non comporta automaticamente l'IRAP sulla sua attività personale: occorre dimostrare che la società costituisca concretamente una struttura organizzativa al servizio dell'attività individuale.
  • L'esercizio dell'attività professionale in forma societaria costituisce invece, secondo la giurisprudenza richiamata, presupposto autonomo dell'IRAP senza necessità di una verifica analitica dell'organizzazione.
  • Chi chiede il rimborso deve fornire elementi concreti sull'assenza dell'autonoma organizzazione; il giudice deve comunque valutare globalmente le circostanze del caso.
  • Decisioni favorevoli dell'amministrazione per altri anni possono costituire un elemento di coerenza, ma non sostituiscono la valutazione autonoma dei requisiti relativi all'anno oggetto di giudizio.

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