Sentenza del 24/06/2016 n. 3765 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
IRAP - Autonoma organizzazione - Requisiti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente aveva chiesto il rimborso dell'IRAP versata per gli anni d'imposta 2001, 2002 e 2003, sostenendo di non disporre di un'autonoma organizzazione. L'Agenzia delle Entrate contestava il rimborso, valorizzando l'entità dei compensi, la disponibilità di un'unità locale, l'utilizzo di collaboratori, i rapporti professionali con altro commercialista e la partecipazione del contribuente in una società di servizi informatici. La questione centrale era stabilire se tali elementi dimostrassero l'esistenza di un'organizzazione autonoma idonea a giustificare l'applicazione dell'IRAP.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha respinto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e confermato la sentenza di primo grado, che aveva riconosciuto il diritto del contribuente al rimborso dell'IRAP. Il giudice ha ritenuto che i compensi elevati, la titolarità di un'unità locale, la partecipazione nella società di servizi e i collaboratori non dimostrassero, nel caso concreto, un'organizzazione eccedente il minimo necessario per l'attività professionale. La società partecipata era un soggetto distinto e la collaborazione con altro professionista era stata allegata in modo generico. L'Agenzia è stata condannata al pagamento delle spese di entrambi i gradi, liquidate in euro 3.400 oltre accessori per il giudizio d'appello.
Norme richiamate
Art. 2, comma 1, d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
Presupposto dell'IRAP è l'esercizio abituale di un'attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi.
Per il professionista persona fisica, l'IRAP è dovuta solo quando l'attività è svolta con un'autonoma organizzazione, intesa come struttura produttiva impersonale e aggiuntiva rispetto al lavoro personale del professionista.
Art. 3, d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
Individua i soggetti passivi dell'IRAP; il professionista è soggetto all'imposta non per la mera natura dell'attività, ma quando operi come professionista organizzato in forma sostanzialmente imprenditoriale.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Il raddoppio del contributo unificato non si applica quando l'impugnazione respinta è proposta da un'amministrazione pubblica, poiché lo Stato non può essere contemporaneamente debitore e creditore del tributo processuale.
Cass. civ., Sezioni Unite, n. 9451/2016
L'autonoma organizzazione ricorre quando il contribuente è responsabile dell'organizzazione, impiega beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile oppure si avvale in modo non occasionale di lavoro altrui oltre la soglia di un collaboratore con mansioni di segreteria o meramente esecutive.
La verifica deve essere concreta e spetta al giudice di merito. Il solo livello dei ricavi o la mera disponibilità di strumenti ordinari non dimostrano automaticamente l'autonoma organizzazione.
Cass. civ., Sezioni Unite, n. 7371/2016
L'esercizio di professioni in forma societaria costituisce di per sé presupposto dell'IRAP, poiché l'autonoma organizzazione è implicita nella forma societaria.
Corte costituzionale, sentenza n. 156/2001
L'IRAP colpisce il valore aggiunto prodotto da un'attività autonomamente organizzata e non il mero reddito derivante dal lavoro personale del professionista.
Massime di principio
- Per un professionista individuale, l'IRAP non è automatica: occorre dimostrare una struttura organizzativa autonoma che produca un valore aggiunto rispetto all'attività personale.
- Compensi o ricavi elevati, da soli, non provano l'esistenza dell'autonoma organizzazione; devono essere valutati insieme a beni strumentali, personale, collaborazioni e modalità concrete di esercizio.
- L'utilizzo di beni ordinari e indispensabili per la professione, come uno studio o una normale unità locale, non è normalmente sufficiente a integrare il presupposto IRAP.
- Un solo collaboratore con mansioni esclusivamente esecutive o di segreteria, entro limiti non eccedenti le esigenze ordinarie, non determina necessariamente l'assoggettamento all'IRAP.
- La partecipazione del professionista in una società distinta non comporta automaticamente l'IRAP sulla sua attività personale: occorre dimostrare che la società costituisca concretamente una struttura organizzativa al servizio dell'attività individuale.
- L'esercizio dell'attività professionale in forma societaria costituisce invece, secondo la giurisprudenza richiamata, presupposto autonomo dell'IRAP senza necessità di una verifica analitica dell'organizzazione.
- Chi chiede il rimborso deve fornire elementi concreti sull'assenza dell'autonoma organizzazione; il giudice deve comunque valutare globalmente le circostanze del caso.
- Decisioni favorevoli dell'amministrazione per altri anni possono costituire un elemento di coerenza, ma non sostituiscono la valutazione autonoma dei requisiti relativi all'anno oggetto di giudizio.
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