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Sentenza

Sentenza n. 5204/2026 - Roma, Sezione 1

per l'annullamento - del provvedimento della Regione Piemonte - Determinazione dirigenziale prot. n. DD22426/A1400A/2022 del 14.12.2022 comunicato il 15.12.2022 con il quale è stato stilato l'elenco delle aziende fornitrici di dispositivi sanitari a cui attribuire gli oneri di riparto ai sensi dell'art. 9ter comma 9 bis del DL 78/2015 per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 che attribuisce alla Eurofarm S.p.A. la somma di € 9.456,18 a titolo di payback; Nonché ancora: - del decreto del Ministero della Salute del 6 luglio 2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 15 settembre 2022, con il quale è stato certificato lo sforamento del tetto di spesa per i dispositivi sanitari; - del decreto del Ministero della Salute del 6.10.2022, pubblicato in G.U.R.I. del 26 ottobre 2022, avente ad oggetto “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018” (le “Linee Guida”); - di tutti gli atti presupposti, consequenziali e/o di natura istruttoria, anche non conosciuti ivi inclusi, ove occorrer possa, l'accordo, ai sensi dell'art. 9-ter del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazione dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla proposta del Ministero della Salute di individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015-2016-2018-2018”, rep. Atti n. 181/CSR, adottato in data 7.11.2019 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, l'intesa della Conferenza delle regioni e delle province autonome del 14.09.2022, nonché l'intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28.9.2022.

Giustizia amministrativa202303903

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III QuaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Determinazione della Regione Piemonte che ha attribuito all'impresa un onere di payback di € 9.456,18 per il ripiano dello sforamento del tetto di spesa dei dispositivi medici relativo agli anni 2015-2018, unitamente agli atti statali presupposti

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni statali e regione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'impresa ha impugnato la determinazione regionale di riparto degli oneri di payback per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, nonché il decreto ministeriale che ha certificato lo sforamento del tetto di spesa, il decreto ministeriale recante le linee guida per l'emanazione dei provvedimenti regionali e gli ulteriori atti presupposti. Ha dedotto: violazione degli artt. 2, 3, 42, 53 e 97 Cost., dei principi CEDU e del diritto dell'Unione europea, con questioni di costituzionalità e di compatibilità europea; illegittimità e irragionevolezza della retroattività del sistema di payback; lesione del legittimo affidamento, difetto di istruttoria, travisamento, ingiustizia manifesta e violazione della direttiva 2014/24/UE; indeterminatezza o insufficienza dei criteri di riparto, illegittima richiesta dell'IVA, difetto di istruttoria, illogicità manifesta e violazione degli artt. 6, 7 e 10 della l. 241/1990 per mancata partecipazione delle imprese al procedimento.

La decisione

Dopo la proposizione del ricorso, l'impresa ha dichiarato, con memoria del 19 febbraio 2026, di non avere più interesse alla decisione. Il TAR, richiamando l'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. e il principio della domanda, ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare nel merito i motivi relativi alla legittimità del sistema di payback e degli atti impugnati. Il giudice ha rilevato che il processo amministrativo resta nella disponibilità della parte che lo ha instaurato e che, ove essa dichiari prima della decisione di non avere più interesse alla pronuncia di annullamento, il giudice non può procedere all'esame del merito. Le spese sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo, la sopravvenuta dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla pronuncia di annullamento determina l'improcedibilità del ricorso ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., se intervenuta prima della decisione nel merito.
  • In applicazione del principio della domanda, il sindacato giurisdizionale amministrativo può essere attivato e mantenuto soltanto su iniziativa del soggetto che si assume leso; il processo resta nella disponibilità della parte che lo ha instaurato.
  • Quando il ricorrente dichiara di rinunciare alla decisione o di non avere più interesse alla pronuncia di annullamento prima che la causa sia decisa nel merito, il giudice non può procedere d'ufficio all'esame della legittimità degli atti impugnati.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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