Cassazione Penale, Sentenza n. 39180/2024 del 25/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza del Tribunale di Catania che aveva dichiarato l'improcedibilità per mancata querela del reato di furto di gas (art. 624 e 625 c.p.), ritenendo tardiva la contestazione suppletiva, effettuata dal pubblico ministero, dell'aggravante che rendeva il reato procedibile d'ufficio (furto su cosa destinata a pubblico servizio). Il ricorso deduceva violazione delle norme sul potere esclusivo del PM di esercitare l'azione penale (art. 516 e ss. cod. proc. pen., art. 517 cod. proc. pen.) e che il Tribunale aveva illegittimamente fissato un termine di decadenza per la contestazione suppletiva.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, condividendo l'orientamento secondo cui il pubblico ministero può e deve, alla prima udienza utile, procedere alla contestazione suppletiva dell'aggravante che rende il reato procedibile d'ufficio, anche se è decorso il termine per la proposizione della querela. Il Tribunale aveva illegittimamente precluso tale potere del PM, determinando una nullità assoluta; la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio e gli atti trasmessi al Tribunale di Catania per il prosieguo.
Norme richiamate
Regola la pronuncia di improcedibilità per mancanza di una condizione di procedibilità; la Corte distingue l'improcedibilità dall'estinzione per prescrizione e nega che l'improcedibilità maturata 'prima' imponga una pronuncia 'ora per allora' che precluda sempre la contestazione suppletiva del PM in udienza.
Attribuisce al pubblico ministero il potere di effettuare contestazioni suppletive; la Corte afferma che tale potere non è soggetto a decadenze nei casi in cui la contestazione riguarda un'aggravante che rende il reato procedibile d'ufficio e va esercitata alla prima udienza utile.
art. 85 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
Stabilisce il termine (90 giorni) per la proposizione della querela per taluni reati divenuti perseguibili a querela dopo la riforma; la Corte rileva che il decorso di questo termine non impedisce al PM di contestare suppletivamente l'aggravante che modifica il regime di procedibilità.
Prevede le modalità per la modifica dell'imputazione in giudizio; la Corte lo utilizza per sostenere che il giudice può invitare il PM a modificare l'imputazione in udienza e che la contestazione suppletiva va inserita nel verbale, garantendo il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
art. 516 e ss. cod. proc. pen.
Rinvocati nel ricorso a tutela del potere esclusivo del PM di esercitare l'azione penale; la Corte conferma che il pregiudizio al potere accusatorio integra nullità.
art. 178 e 179 cod. proc. pen.
Norme sulla nullità degli atti processuali; la Corte ritenuto che la illegittima preclusione del potere del PM ha determinato una nullità assoluta comportante annullamento senza rinvio.
Norme sostanziali sul reato di furto e sulle aggravanti; la questione verte sulla possibilità di contestare suppletivamente l'aggravante (furto su cosa destinata a pubblico servizio) che modifica il regime di procedibilità.
art. 103 Costituzione
Riferimento al principio di obbligatorietà dell'azione penale evocato dal PM per sostenere l'assenza di limiti temporali alla contestazione suppletiva del PM fino alla chiusura del dibattimento.
Norma richiamata dal PM per il procedimento conseguente alla modifica dell'imputazione in udienza (inserimento nel verbale, notifica, sospensione e nuova udienza); la Corte conferma che la procedura convenuta dal codice deve essere rispettata dopo la contestazione suppletiva.
Massime di principio
- Se un reato è divenuto procedibile a querela per effetto di riforme normative e il termine per la querela è decorso, il PM può comunque, alla prima udienza utile, effettuare la contestazione suppletiva di un'aggravante che renda il reato procedibile d'ufficio; il giudice deve consentire il contraddittorio e valutare la nuova contestazione.
- La decorrenza del termine per la querela non impone automaticamente una pronuncia di improcedibilità 'ora per allora' che precluda sempre la modifica dell'imputazione: improcedibilità e estinzione per prescrizione sono istituti diversi con conseguenze processuali non perfettamente sovrapponibili.
- Il giudice non può sindacare preventivamente l'ammissibilità della contestazione suppletiva esercitata dal PM; deve invece provvedere sul capo d'imputazione così come modificato e valutare la responsabilità sulla base del nuovo thema decidendi.
- Se il giudice preclude illegittimamente l'esercizio del potere accusatorio del PM (contestazione suppletiva), l'atto è affetto da nullità assoluta e la decisione può essere annullata dalla Cassazione con rinvio per il prosieguo.
- Resta attuale un conflitto giurisprudenziale: benché l'orientamento citato nella sentenza privilegi la possibilità per il PM di contestare suppletivamente l'aggravante, esistono pronunce contrarie; in situazioni borderline è utile prevedere l'immediata contestazione in udienza e seguire pedissequamente le formalità (verbale, notifiche, sospensione, nuova udienza) per ridurre il rischio di impugnazioni.
- La soluzione può cambiare se, al momento della contestazione suppletiva, il reato si è già estinto per prescrizione: in tale ipotesi la giurisprudenza (Sez. Unite "Domingo") ha evidenziato che la contestazione suppletiva non fa rivivere un reato estinto.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 25 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 39123/2024 del 25/10/2024
- Sentenza penale · 25 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 39124/2024 del 25/10/2024
- Sentenza penale · 25 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 39128/2024 del 25/10/2024
- Sentenza penale · 25 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 39129/2024 del 25/10/2024
- Sentenza penale · 25 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 39131/2024 del 25/10/2024
- Sentenza penale · 25 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 39133/2024 del 25/10/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →