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Cassazione Penale, Ordinanza n. 22924/2025 del 18/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice di rinvio)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Roma, pronunciata quale giudice del rinvio, che aveva riconosciuto l'attenuante ex art. 62, comma 1, n. 6 c.p. e aveva rideterminato in senso più favorevole il trattamento sanzionatorio per tentato omicidio e porto di arma da taglio. Con l'unico motivo deduceva carenza di motivazione per la mancata ulteriore rideterminazione della pena base, assumendo che la concessione della suddetta attenuante avrebbe dovuto incidere anche su quel profilo.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la doglianza era inammissibile perché la sentenza rescindente aveva già disatteso le censure sulla congruità della pena base e, inoltre, il ricorso non conteneva vere censure di legittimità, ma proponeva in modo generico e ipotetico un diverso apprezzamento di merito. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 62, comma 1, n. 6 c.p.

    la concessione dell'attenuante è richiamata come già riconosciuta in sede di rinvio; la Corte non ne trae un obbligo automatico di ulteriore riduzione della pena base oltre la rideterminazione già effettuata.

  • art. 616 c.p.p.

    la declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in presenza di colpa nell'impugnazione inammissibile, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • Corte cost. n. 186 del 13/06/2000

    richiamata per il principio secondo cui, in caso di inammissibilità con profili di colpa, può essere applicata la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

  • Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa

    richiamata per affermare che non sono ammissibili censure che, sotto la veste del vizio di motivazione, prospettino soltanto un alternativo apprezzamento di merito in modo generico o ipotetico.

  • Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla

    richiamata a sostegno della valutazione di colpa nell'inammissibilità dell'impugnazione e della conseguente condanna alla sanzione pecuniaria.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che, pur denunciando un vizio di motivazione, si risolva nella mera richiesta di una diversa valutazione di merito senza specifiche censure di legittimità.
  • Quando una questione relativa alla congruità della pena base sia già stata disattesa nella precedente fase rescindente, non può essere riproposta in cassazione come se imponesse una nuova rideterminazione automatica della sanzione.
  • L'applicazione di un'attenuante non comporta, di per sé sola, l'obbligo di una ulteriore e separata riduzione della pena base, se la decisione impugnata ha già proceduto a una complessiva rideterminazione del trattamento sanzionatorio.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, ove emerga colpa nell'impugnazione, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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