Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33852/2023 del 01/08/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso contestava l'illegalità della pena applicata con patteggiamento (art. 444 c.p.p.), sostenendo che il Tribunale avesse inflitto una pena inferiore al minimo edittale. Il Procuratore riteneva che, per la presenza dell'effigie personale sul documento contraffatto, dovesse essere contestata la fattispecie più grave di cui all'art. 497-bis, comma 2, c.p., con conseguente aumento della pena base (da due anni a due anni e otto mesi), e quindi l'entità della pena concordata risultava illegittima.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che l'imputazione formulata fosse riferita all'art. 497-bis, comma 1, c.p. (possesso di carta d'identità contraffatta) e che la menzione della presenza dell'effigie personale sul documento costituisse un elemento di prova con valenza indiziaria rispetto a una eventuale partecipazione nella falsificazione, ma non fosse un elemento oggettivo che, di per sé, trasformi la fattispecie in quella di cui al comma 2. Inoltre non risultava contestata alla resistente, né con richiamo normativo né con chiara indicazione degli elementi costitutivi, la condotta di concorso nella contraffazione. Per questi motivi il ricorso del Procuratore generale è stato respinto e la sentenza impugnata è rimasta inalterata.

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina il patteggiamento; la sentenza impugnata è stata emessa ai sensi di questa disposizione.

  • art. 497-bis, comma 1, cod. pen.

    Reato contestato nella formulazione accertata dal capo d'imputazione: possesso di documento d'identità contraffatto.

  • art. 497-bis, comma 2, cod. pen.

    Fattispecie più grave applicabile quando sussistono elementi che configurano concorso nella contraffazione (ad es. documento con effigie del possessore). La Corte ha però ritenuto che la sola presenza della fotografia nel capo d'imputazione fosse elemento probatorio e non costitutivo della diversa fattispecie, in assenza di esplicita contestazione degli elementi del concorso.

  • Giurisprudenza: Sez. 5, n. 25659 del 13/03/2018, Rv. 273303

    Richiamata per il principio che il possesso di documento con foto del possessore può essere idoneo a integrare il reato più grave (comma 2) in presenza delle condizioni fattuali appropriate.

  • Giurisprudenza: Sez. 2, n. 15681 del 22/03/2016, Rv. 266554

    Ulteriore richiamo giurisprudenziale sul valore indiziario della presenza della fotografia rispetto alla condotta di concorso nella falsificazione.

Massime di principio

  • La presenza di elementi probatori (es. fotografia del possessore su documento contraffatto) nel capo d'imputazione non equivale, di per sé, a una contestazione della fattispecie più grave: è necessario che la norma applicata e gli elementi costitutivi del reato più grave siano espressamente e chiaramente contestati.
  • Per far valere un aumento edittale in appello o ricorso è fondamentale che il capo d'imputazione indichi inequivocabilmente la qualificazione normativa (es. comma 2 anziché comma 1) e i relativi elementi fattuali che giustificano la diversa fattispecie.
  • In procedimenti con patteggiamento (art. 444 c.p.p.) il giudice verifica la legittimità della pena; tuttavia, l'impugnazione della pena da parte del Pubblico Ministero richiede che l'errore sia fondato su una corretta lettura del capo d'imputazione e sulla effettiva contestazione degli elementi costitutivi dell'illecito più grave.
  • Distinguere sempre tra elementi con valore probatorio e elementi costitutivi del reato: solo i secondi, se adeguatamente contestati, consentono di mutare la qualificazione giuridica e la misura della pena.
  • Se si intende contestare una fattispecie aggravata o diversa rispetto a quella formulata, occorre che l'atto di accusa sia riformulato o che contenga chiari riferimenti normativi e descrittivi degli elementi costitutivi della nuova contestazione; altrimenti il giudizio deve attenersi alla qualificazione originaria.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.