Cassazione Penale, Sentenza n. 34850/2023 del 11/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente, tramite difensore, ha impugnato la sentenza per violazione dell'art. 606, comma 1, lett. B) e E) c.p.p., in relazione agli artt. 125 e 605 c.p.p. e 648 c.p., lamentando l'illogicità e l'insufficienza della motivazione. In particolare si denunciava che la Corte territoriale aveva disatteso la richiesta di riconoscere l'ipotesi attenuata di cui all'art. 648, comma 4 c.p., affermando un valore dei beni ricettati pari a circa euro 2.500 senza considerare che la Guccio aveva venduto soltanto "una catenina e due medagliette" e che i beni sequestrati erano limitati a 3 o 4 oggetti d'oro
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto sussistente un travisamento delle risultanze probatorie da parte della Corte d'appello (contrasto tra le risultanze di sequestro/querela e la valutazione del valore dei beni), travisamento giudicato decisivo ai fini del rigetto dell'ipotesi attenuata di cui all'art. 648, comma 4. Per effetto dell'accoglimento è stata rilevata l'estinzione del reato per prescrizione: i fatti risalgono al 18/10/2012 e, considerata la sospensione per rinvio dal 5/02/2019 al 28/05/2019 che si estendeva anche alla ricorrente, il termine prescrizionale è spirato il 10/02/2023. La sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione
Norme richiamate
Delitto di ricettazione; la sentenza discute l'applicabilità dell'ipotesi attenuata prevista dal comma quarto quando i beni hanno valore di speciale tenuità
art. 606, comma 1, lett. B) e E), cod. proc. pen.
Motivi di cassazione per violazione di legge (lett. B) e per illogicità/insufficienza della motivazione (lett. E) impugnati dalla difesa
Norma richiamata nel ricorso in relazione a questioni di valutazione probatoria e di motivazione; la Corte di legittimità valuta la coerenza tra motivazione e risultanze probatorie
Norma citata nel ricorso collegata ai vizi di motivazione e alle modalità di censura in appello/cassazione
art. 648, comma quarto, cod. pen.
Prevede l'ipotesi attenuata per la ricettazione in caso di speciale tenuità del fatto; la sua applicabilità è stata centrale nel contrasto tra difesa e giudice di merito
art. 157, primo comma; art. 161, secondo comma
Disciplinano il decorso e la sospensione del termine di prescrizione; applicati per calcolare il momento di estinzione del reato (scadenza 10/02/2023)
art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020
Norma richiamata per il rito del ricorso trattato con contraddittorio scritto in Corte di Cassazione
Massime di principio
- Il travisamento delle risultanze probatorie rileva in Cassazione solo se il dato travisato è decisivo nella ratio decidendi della sentenza di merito; ossia se l'errata valutazione ha inciso sulla decisione complessiva
- Quando la riconoscibilità di un'ipotesi attenuata (es. art. 648, comma 4) dipende dalla quantificazione del valore dei beni, il giudice di merito deve motivare con riferimento diretto alle risultanze del sequestro/querela e non può formulare valutazioni incongruenti rispetto agli atti
- In sede di impugnazione in Cassazione la difesa deve censurare il travisamento probatorio con riferimento puntuale alle prove ritenute erroneamente valutate e dimostrare la decisività di tali elementi per la decisione
- Il calcolo della prescrizione richiede attenzione alle sospensioni e ai rinvii: la sospensione disposta per un coimputato su richiesta della difesa può estendersi anche agli altri imputati se non vi è opposizione, incidendo sul termine prescrizionale
- Se in primo e secondo grado la valutazione del valore dei beni è contraddittoria o non supportata dalle risultanze, la Cassazione può annullare senza rinvio quando il reato sia estinto per prescrizione
- In casi di beni di modesto valore, la difesa dovrebbe quantificare e documentare tale modesto valore già in primo grado e in appello, per creare un fondamento probatorio solido in caso di ulteriore ricorso
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