Cassazione Penale, Sentenza n. 29793/2022 del 26/07/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello di Lecce che aveva confermato, in massima parte, le condanne per rapina pluriaggravata, detenzione e porto di armi, tentata estorsione aggravata e furto di targhe; aveva assolto Dario Fai dal capo relativo alla partecipazione ad associazione mafiosa e aveva riconosciuto, per Vincenzo Bleve, la partecipazione alla Sacra Corona Unita con applicazione dell'aggravante del "metodo mafioso", nonché la recidiva. Le censure mosse dai difensori erano, in sintesi: mancata o insufficiente prova dell'identificazione dei rei sulla base di intercettazioni e immagini video; travisamento degli elementi indiziari; carenza di prova circa l'appartenenza di Bleve all'associazione mafiosa e della capacità intimidatrice locale del sodalizio; illegittima applicazione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis e della recidiva e mancata concessione delle attenuanti generiche; inesistenza di elementi oggettivi per la condanna per il furto delle targhe (per i fratelli Fai).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che i motivi proposti costituissero in pratica una rinnovata sindacazione di merito, senza dimostrare la manifesta illogicità o il travisamento decisivo della motivazione della sentenza impugnata. La Corte ha richiamato il principio secondo cui il ricorrente in cassazione deve specificare l'atto processuale richiamato, l'elemento fattuale incompatibile con la ricostruzione e fornire prova della verità dell'elemento, dimostrando come esso disarticoli l'intero ragionamento probatorio. Avendo i ricorrenti riproposto versioni alternative senza indicare elementi nuovi o decisivi in grado di rendere manifestamente illogica la motivazione, i ricorsi sono stati rigettati come inammissibili. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di una somma a titolo di contributo.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen. (associazione di tipo mafioso)
I giudici di merito hanno ritenuto provata la perdurante affiliazione di Vincenzo Bleve alla Sacra Corona Unita sulla base di precedente condanna irrevocabile, dichiarazioni di collaboratori e della modalità e finalità di reati commessi; la Corte di Cassazione ha ritenuto che tale valutazione rientri nella discrezionalità di merito e non sia stata soggetta a travisamento manifesto.
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. (motivi di cassazione: motivazione)
art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
La Corte ha applicato i criteri di ammissibilità ex art. 606(1)(e): il ricorso deve dimostrare la manifesta illogicità, contraddittorietà o il travisamento della motivazione oppure indicare atti del processo che rendono incoerente la motivazione; i ricorrenti non hanno soddisfatto tali requisiti, limitandosi a contestazioni di merito.
art. 192 cod. proc. pen. (richiamato in motivi di ricorso)
Il motivo che evocava l'art. 192 cpp (su utilizzazione e valutazione di prove?) è stato ritenuto generico e non supportato da puntuali indicazioni di atti o elementi capaci di compromettere la motivazione; la Corte non ha ravvisato violazioni specifiche di diritto procedurale rilevanti per la cassazione.
art. 416-bis, comma 4 cod. pen. (pena edittale minima per associazione mafiosa)
art. 416 bis, comma 4, cod. pen.
L'applicazione della pena è stata motivata dai giudici di merito con riferimento alla natura armata e pericolosa dell'associazione; la Corte ha ritenuto non manifestamente illogica la determinazione della pena e il diniego delle attenuanti generiche.
Massime di principio
- In cassazione non è possibile limitarsi a riproporre valutazioni alternative di merito: il ricorrente deve indicare con precisione l'atto processuale, il dato probatorio incompatibile, fornire prova della verità dell'elemento ed illustrare come esso disarticola il ragionamento della sentenza.
- Nei casi di "doppia conforme" (sentenza di primo grado e sentenza di appello sostanzialmente allineate) il sindacato di legittimità è più restrittivo: il vizio di travisamento deve essere puntualmente individuato e decisivo rispetto alla motivazione complessiva.
- Per contestare l'applicazione dell'aggravante "metodo mafioso" è necessario dimostrare che le condotte e le modalità concretamente adottate costituiscano forma di intimidazione riconducibile al sodalizio o che esista un elemento di collegamento soggettivo/profonda partecipazione; deduzioni generiche o mere alternative interpretative non sono sufficienti.
- Le contestazioni basate sull'interpretazione di intercettazioni o immagini devono puntualmente indicare contraddizioni obiettive o omissioni valutabili come travisamento (es. dati alfanumerici, orari, riferimenti materiali): altrimenti restano questioni di merito inammissibili in cassazione.
- Per ottenere la revisione della misura della pena o il riconoscimento delle attenuanti in cassazione occorre dimostrare specifici errori logico-giuridici nella motivazione (non la semplice opinione che la pena sia eccessiva).
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