Cassazione Penale, Sentenza n. 47344/2023 del 24/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Le ricorrenti impugnavano il rigetto dell'istanza di revoca del sequestro preventivo gravante sul 50% delle quote della societa Santa Teresa a Chiaia C21 s.r.l., sostenendo che il precedente sequestro della Molino Immobiliare s.r.l. era stato revocato e restituito alla curatela fallimentare, per cui la presunta strumentalità della Santa Teresa rispetto ai reati contestati alla Molino era venuta meno. Hanno dedotto violazione di legge e l'assenza di periculum moriae di reiterazione o di mala gestio, nonché la non partecipazione della Santa Teresa allo schema fraudolento che avrebbe giustificato il vincolo cautelare.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che i giudici di merito non avessero violato la legge: il Tribunale aveva correttamente valutato che, nonostante il fallimento e il dissequestro della Molino Immobiliare s.r.l., permanevano elementi che giustificavano la conservazione del sequestro finalizzato alla confisca sulle quote della Santa Teresa per il fumus dell'intestazione fittizia e la loro potenziale utilizzabilità per protrarre o aggravare le conseguenze del reato. La Corte ha inoltre osservato che non è documentato che gli immobili conferiti fossero stati effettivamente restituiti alla procedura fallimentare e ha richiamato il principio secondo cui l'avvio della procedura concorsuale non impedisce la permanenza del sequestro finalizzato alla confisca. Le ricorrenti sono state condannate alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
Norma sostanziale relativa al delitto di concorso esterno in associazione di stampo mafioso; nel provvedimento è il reato centrale per cui sono contestate intestazioni fittizie e che giustifica la misura cautelare e l'eventuale confisca.
Citato dalle ricorrenti nella doglianza; dal testo emerge che la Corte non ha ritenuto sussistere una violazione procedurale rilevante ai sensi di questa norma o collegata a vizi tali da rendere il provvedimento impugnato illegittimo.
Norma di impugnazione utilizzata per proporre il gravame avverso il rigetto dell'istanza di revoca del sequestro; la Corte ha ritenuto il ricorso per Cassazione inammissibile per motivi di legge e non ha accolto le deduzioni.
Richiamato in relazione alla confisca alla quale il sequestro era preordinato; la Corte ha rilevato che il sequestro finalizzato alla confisca ha una diversa funzione che può surrogare la valutazione del periculum moriae.
art. 318 cod. crisi d'impresa
Richiamato dalle ricorrenti come base della restituzione della Molino Immobiliare alla curatela fallimentare; la Corte ha ritenuto che tale circostanza, anche se intervenuta, non comporta automaticamente la revoca del sequestro sulle quote della societa partecipata.
Norma applicata per la liquidazione della somma dovuta alla Cassa delle Ammende a carico delle ricorrenti in caso di inammissibilità del ricorso.
Sez. U, n. 40797 del 22/06/2023 (SS.UU. Corte Suprema)
Giurisprudenza citata per affermare che l'avvio della procedura fallimentare non impedisce l'adozione o la permanenza del sequestro preventivo finalizzato alla confisca; principio utilizzato dalla Corte per giustificare la mancata revoca del vincolo cautelare nonostante la procedura concorsuale.
Massime di principio
- Il sequestro preventivo impeditivo può colpire beni di terzi: la libera disponibilità del bene deve poter favorire la prosecuzione o l'aggravamento del reato per cui si procede.
- La revoca del sequestro su una societa partecipante non determina automaticamente la revoca del sequestro su societa partecipate; occorre dimostrare concretamente la cessazione della strumentalità e l'effettiva restituzione dei beni oggetto di conferimento.
- Il sequestro finalizzato alla confisca mantiene caratteristiche autonome: quando il vincolo è diretto a una confisca obbligatoria la necessità del pericolo di reiterazione o di mala gestio può essere valutata diversamente rispetto al sequestro meramente impeditivo.
- L'avvio di una procedura concorsuale o fallimentare non esclude di per sé la persistenza del sequestro finalizzato alla confisca; è necessario verificare caso per caso l'effettiva incompatibilita tra le misure.
- In cassazione i ricorsi avverso provvedimenti di sequestro sono ammessi solo per violazione di legge o per vizi motivazionali radicali: le doglianze fattuali generiche o ridondanti rispetto a decisioni già esaminate in precedenza rischiano l'inammissibilita.
- Difesa: l'onere di provare l'insussistenza del periculum e la mancanza di pertinenza del bene al reato ricade sulle parti che chiedono la revoca; è utile documentare in modo puntuale la reale impossibilita di utilizzo del bene per fini illeciti.
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