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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47344/2023 del 24/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Le ricorrenti impugnavano il rigetto dell'istanza di revoca del sequestro preventivo gravante sul 50% delle quote della societa Santa Teresa a Chiaia C21 s.r.l., sostenendo che il precedente sequestro della Molino Immobiliare s.r.l. era stato revocato e restituito alla curatela fallimentare, per cui la presunta strumentalità della Santa Teresa rispetto ai reati contestati alla Molino era venuta meno. Hanno dedotto violazione di legge e l'assenza di periculum moriae di reiterazione o di mala gestio, nonché la non partecipazione della Santa Teresa allo schema fraudolento che avrebbe giustificato il vincolo cautelare.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che i giudici di merito non avessero violato la legge: il Tribunale aveva correttamente valutato che, nonostante il fallimento e il dissequestro della Molino Immobiliare s.r.l., permanevano elementi che giustificavano la conservazione del sequestro finalizzato alla confisca sulle quote della Santa Teresa per il fumus dell'intestazione fittizia e la loro potenziale utilizzabilità per protrarre o aggravare le conseguenze del reato. La Corte ha inoltre osservato che non è documentato che gli immobili conferiti fossero stati effettivamente restituiti alla procedura fallimentare e ha richiamato il principio secondo cui l'avvio della procedura concorsuale non impedisce la permanenza del sequestro finalizzato alla confisca. Le ricorrenti sono state condannate alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 512-bis cod. pen.

    Norma sostanziale relativa al delitto di concorso esterno in associazione di stampo mafioso; nel provvedimento è il reato centrale per cui sono contestate intestazioni fittizie e che giustifica la misura cautelare e l'eventuale confisca.

  • art. 321 cod. proc. pen.

    Citato dalle ricorrenti nella doglianza; dal testo emerge che la Corte non ha ritenuto sussistere una violazione procedurale rilevante ai sensi di questa norma o collegata a vizi tali da rendere il provvedimento impugnato illegittimo.

  • art. 322-bis cod. proc. pen.

    Norma di impugnazione utilizzata per proporre il gravame avverso il rigetto dell'istanza di revoca del sequestro; la Corte ha ritenuto il ricorso per Cassazione inammissibile per motivi di legge e non ha accolto le deduzioni.

  • art. 240-bis cod. pen.

    Richiamato in relazione alla confisca alla quale il sequestro era preordinato; la Corte ha rilevato che il sequestro finalizzato alla confisca ha una diversa funzione che può surrogare la valutazione del periculum moriae.

  • art. 318 cod. crisi d'impresa

    Richiamato dalle ricorrenti come base della restituzione della Molino Immobiliare alla curatela fallimentare; la Corte ha ritenuto che tale circostanza, anche se intervenuta, non comporta automaticamente la revoca del sequestro sulle quote della societa partecipata.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per la liquidazione della somma dovuta alla Cassa delle Ammende a carico delle ricorrenti in caso di inammissibilità del ricorso.

  • Sez. U, n. 40797 del 22/06/2023 (SS.UU. Corte Suprema)

    Giurisprudenza citata per affermare che l'avvio della procedura fallimentare non impedisce l'adozione o la permanenza del sequestro preventivo finalizzato alla confisca; principio utilizzato dalla Corte per giustificare la mancata revoca del vincolo cautelare nonostante la procedura concorsuale.

Massime di principio

  • Il sequestro preventivo impeditivo può colpire beni di terzi: la libera disponibilità del bene deve poter favorire la prosecuzione o l'aggravamento del reato per cui si procede.
  • La revoca del sequestro su una societa partecipante non determina automaticamente la revoca del sequestro su societa partecipate; occorre dimostrare concretamente la cessazione della strumentalità e l'effettiva restituzione dei beni oggetto di conferimento.
  • Il sequestro finalizzato alla confisca mantiene caratteristiche autonome: quando il vincolo è diretto a una confisca obbligatoria la necessità del pericolo di reiterazione o di mala gestio può essere valutata diversamente rispetto al sequestro meramente impeditivo.
  • L'avvio di una procedura concorsuale o fallimentare non esclude di per sé la persistenza del sequestro finalizzato alla confisca; è necessario verificare caso per caso l'effettiva incompatibilita tra le misure.
  • In cassazione i ricorsi avverso provvedimenti di sequestro sono ammessi solo per violazione di legge o per vizi motivazionali radicali: le doglianze fattuali generiche o ridondanti rispetto a decisioni già esaminate in precedenza rischiano l'inammissibilita.
  • Difesa: l'onere di provare l'insussistenza del periculum e la mancanza di pertinenza del bene al reato ricade sulle parti che chiedono la revoca; è utile documentare in modo puntuale la reale impossibilita di utilizzo del bene per fini illeciti.

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