Cassazione Civile, Ordinanza n. 13174/2023 del 15/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per tardività, senza scrutinare i motivi di censura. Ha inoltre condannato la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della controparte e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002.
Esito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
Nel corso di una procedura esecutiva promossa da una società creditrice contro una società debitrice, il giudice dell'esecuzione aveva dichiarato l'estinzione del processo esecutivo. La creditrice aveva proposto reclamo ex artt. 624, comma 3, e 630, comma 3, c.p.c.; il Tribunale lo aveva rigettato, ma la Corte d'appello aveva invece accolto il reclamo revocando l'estinzione. La società debitrice ha quindi proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, ma la Corte non li ha esaminati nel merito perché ha rilevato d'ufficio la tardività del ricorso: la sentenza impugnata era stata pubblicata il 19 aprile 2021, non notificata, il termine lungo ex art. 327 c.p.c. era di sei mesi, senza sospensione feriale perché la controversia rientrava in materia di esecuzione forzata; il ricorso, notificato il 15 novembre 2021, era quindi oltre il termine del 19 ottobre 2021.
Norme richiamate
reclamo avverso l'ordinanza di estinzione
richiamato come base processuale del reclamo proposto contro la declaratoria di estinzione del processo esecutivo.
reclamo avverso l'ordinanza dichiarativa dell'estinzione
richiamato quale norma che disciplina il reclamo contro l'ordinanza di estinzione del processo esecutivo.
termine cd. lungo per impugnare è di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza
si applica nella formulazione successiva alla L. n. 69/2009 ai giudizi iniziati dopo il 2009; in assenza di notificazione della sentenza il ricorso deve essere proposto entro sei mesi dalla pubblicazione.
modifica di cui alla legge 18 giugno 2009 n. 69
ha introdotto la disciplina del termine lungo di sei mesi ex art. 327 c.p.c. per i giudizi instaurati dopo il 2009.
trattazione in camera di consiglio
richiamati per la trattazione camerale del ricorso in cassazione.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso
in caso di rigetto o inammissibilità dell'impugnazione sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la tempestività del ricorso è preliminare e può essere rilevata d'ufficio prima di ogni esame del merito dei motivi.
- Quando la sentenza impugnata non è stata notificata, il termine lungo per impugnare decorre dalla pubblicazione e, per i giudizi instaurati dopo il 2009, è pari a sei mesi ex art. 327 c.p.c.
- La sospensione feriale dei termini non si applica alle controversie in materia di esecuzione forzata, anche se oggetto dell'impugnazione è un reclamo contro l'ordinanza che dichiara l'estinzione del processo esecutivo.
- La proposizione del ricorso oltre il termine perentorio determina l'inammissibilità dell'impugnazione, con conseguente condanna alle spese e applicazione del raddoppio del contributo unificato ove ne ricorrano i presupposti.
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