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Sentenza

Sentenza del 21/10/2015 n. 21371 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

Telecom aveva chiesto al Comune e alla concessionaria il rimborso di 55.000,23 euro, oltre interessi, versati per la TOSAP relativa al 1995 in seguito a un’iscrizione provvisoria a ruolo. L’avviso di accertamento era stato poi annullato in autotutela dalla concessionaria, che aveva disposto lo sgravio. Entrambi i destinatari avevano negato il rimborso, invocando la prescrizione triennale; la concessionaria aveva inoltre eccepito la propria carenza di legittimazione passiva, essendo cessata dal servizio il 31 dicembre 2001. La CTP di Bari aveva condannato il Comune a restituire l’importo con interessi fino al rimborso; la CTR della Puglia, con sentenza depositata il 16 marzo 2009, aveva rigettato l’appello principale del Comune e dichiarato improponibile per carenza d’interesse l’appello incidentale della concessionaria. In Cassazione il Comune ha contestato, con il primo motivo, la validità della rappresentanza processuale di chi aveva sottoscritto il ricorso originario e la procura per Telecom; con il secondo, il riparto di responsabilità tra Comune e concessionario, sostenendo che quest’ultimo dovesse rimborsare le somme riscosse anche dopo la cessazione della concessione. Telecom ha proposto ricorso incidentale condizionato, contestando l’ammissibilità dell’appello comunale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale del Comune. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché il quesito di diritto era generico e non collegato alla fattispecie concreta, in violazione dell’art. 366-bis c.p.c., applicabile ratione temporis. Anche il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile: non censurava la ratio decidendi della CTR, secondo cui il diniego espresso del Comune sull’istanza di rimborso ne consentiva la chiamata in giudizio ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. n. 546/1992, mentre la carenza di legittimazione passiva era stata eccepita dal Comune soltanto nelle controdeduzioni. Il ricorso incidentale condizionato di Telecom è rimasto assorbito. Il Comune è stato condannato a rifondere a Telecom le spese del giudizio di legittimità, liquidate in 3.600 euro per compensi, oltre rimborso forfettario e accessori. Nessuna statuizione sulle spese nei rapporti con G. S.p.A., non costituita.

Norme richiamate

  • Art. 366-bis c.p.c.

    Va dato atto che, trattandosi di controversia avente ad oggetto ricorso per cassazione avverso sentenza depositata il 16 marzo 2009, risulta ancora applicabile, ratione temporis, il disposto dell'art. 366 bis c.p.c., che prevede, come è noto, a pena d'inammissibilità del ricorso, per quanto qui interessa, che l'illustrazione dei motivi debba concludersi con la formulazione di un quesito di diritto.

    Per i ricorsi soggetti temporalmente a questa disposizione, ciascun motivo doveva concludersi con un quesito di diritto; la sua mancanza o inidoneità comportava l’inammissibilità. Il quesito doveva riferirsi alla controversia concreta e consentire di ricavare una regola giuridica applicabile anche a casi analoghi.

  • Art. 10 del D.Lgs. n. 546/1992

    La CTR della Puglia ha, infatti, sostanzialmente affermato che il provvedimento di diniego espresso dell'istanza di rimborso (anche) ad esso Comune di Alberobello diretta, motivato, peraltro, con riferimento alla sola eccepita prescrizione triennale, ne legittimava (del D.Lgs. n. 546 del 1992 , ex art. 10) la vocatio in ius, tant'è che solo con le proprie controdeduzioni, all'atto della propria costituzione in giudizio nel resistere all'avversa impugnazione, formulava per la prima volta l'eccezione di carenza della propria legittimazione passiva.

    Nel caso deciso, il Comune che aveva adottato un diniego espresso sull’istanza di rimborso era legittimato a essere chiamato in giudizio per contestarlo. La Corte ha richiamato questa ratio della CTR per rilevare che il Comune non l’aveva specificamente censurata in Cassazione.

Massime di principio

  • Nel regime dell’art. 366-bis c.p.c., applicabile ratione temporis, il quesito di diritto non può essere astratto o formulato in termini generali: deve confrontarsi con i fatti rilevanti e con la ragione effettiva della decisione impugnata.
  • Nel ricorso per Cassazione occorre censurare tutte le rationes decidendi autonome che sorreggono la pronuncia. Se il motivo non attacca la ragione decisiva della sentenza, può risultare inammissibile anche quando discute la questione sostanziale sottostante.
  • Quando un ente adotta un diniego espresso su una domanda di rimborso, il provvedimento può fondare la sua legittimazione a partecipare al giudizio che lo impugna; l’ente deve quindi contestare specificamente tale profilo nei successivi gradi di giudizio.

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