Sentenza n. 5496/2026 - Napoli, Sezione 5
per l'annullamento dell’ordinanza n. -OMISSIS- del 30 agosto 2024, conosciuta solo in data 14 maggio 2026 a seguito di accesso documentale, con la quale il Responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di Forio ha revocato l’ordinanza n. 70 del 10 giugno 2020 concernente l’ordine di eseguire lavori di messa in sicurezza di un muro posto a delimitazione di una stradina privata in comproprietà dei ricorrenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza del 30 agosto 2024 di revoca dell’ordine contingibile e urgente del 10 giugno 2020, che imponeva la messa in sicurezza di un muro pericolante
Esito
Favorevole al ricorrente (comproprietari)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l’ordinanza con cui il Comune di Forio aveva revocato l’ordine di messa in sicurezza di un muro posto a delimitazione di una stradina privata in comproprietà. In via preliminare, il Comune ha eccepito la tardività del ricorso assumendo che il termine decorresse dalla pubblicazione dell’atto all’albo pretorio, dal 10 al 25 settembre 2024. I ricorrenti hanno dedotto di aver conosciuto l’atto soltanto il 14 maggio 2026, in seguito ad accesso documentale. Nel merito, hanno censurato la revoca per difetto di istruttoria e di motivazione e manifesta illogicità: il Comune l’avrebbe disposta sulla sola base della dichiarazione di ultimazione dei lavori presentata dal soggetto obbligato, senza verificare in loco l’effettiva e integrale riparazione del muro e la cessazione del pericolo. A sostegno della persistente situazione di rischio, i ricorrenti hanno prodotto una relazione tecnica che attestava una riparazione soltanto parziale.
La decisione
L’eccezione di tardività è stata respinta. La pubblicazione all’albo pretorio non fa decorrere il termine d’impugnazione nei confronti dei soggetti direttamente incisi da un atto puntuale a destinatario determinato, quando la pubblicazione non è prevista dalla legge con funzione di pubblicità legale; per tali soggetti occorre la notificazione o comunicazione individuale oppure la prova rigorosa della piena conoscenza. Il termine decorreva quindi dal 14 maggio 2026, data di acquisizione dell’atto in sede di accesso. La notificazione postale si è perfezionata per i ricorrenti il 13 luglio 2026, ultimo giorno utile del termine di sessanta giorni, e il ricorso è stato ritenuto tempestivo. Nel merito, il motivo è stato accolto: la revoca di un’ordinanza contingibile e urgente posta a tutela della pubblica incolumità presuppone l’accertamento dell’effettiva e integrale cessazione del pericolo. Il Comune, che nel 2022 aveva svolto un sopralluogo rilevando l’inottemperanza all’ordine, ha invece revocato la misura sulla sola base della dichiarazione di ultimazione dei lavori, senza un nuovo controllo diretto. La relazione tecnica dei ricorrenti indicava inoltre una riparazione parziale. La carenza istruttoria, connessa ai dedotti difetti di motivazione e illogicità, ha determinato l’annullamento della revoca. In sede di riedizione del potere il Comune dovrà verificare in loco lo stato dei luoghi e accertare se il pericolo sia stato integralmente rimosso; soltanto tale accertamento, adeguatamente istruito e motivato, potrà giustificare la revoca. Se il rischio permane, dovrà essere mantenuta la misura di sicurezza e adottate le iniziative necessarie. Il Comune è stato condannato a pagare € 1.500,00 oltre accessori in favore dei ricorrenti; spese irripetibili nei confronti del controinteressato non costituito.
Norme richiamate
ne discende che, ai sensi dell'art. 41, comma 2, c.p.a. – che ricollega la decorrenza del termine alla scadenza della pubblicazione soltanto per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale e sempre che la pubblicazione sia prevista dalla legge o in base alla legge – l'affissione dell'atto all'albo pretorio non è idonea a far decorrere il termine decadenziale per la relativa impugnazione, occorrendo a tal fine la notificazione o comunicazione individuale ovvero la prova rigorosa, a carico di chi eccepisce la tardività, dell'effettiva piena conoscenza dell'atto
Per gli atti puntuali che incidono direttamente su soggetti individuati, la pubblicazione all’albo pretorio non fa decorrere il termine d’impugnazione se non è prevista dalla legge con funzione di pubblicità legale; rilevano la notificazione o comunicazione individuale o la prova rigorosa della piena conoscenza.
l'ordinanza contingibile e urgente – e, con essa, il provvedimento di revoca che ne costituisce il contrarius actus – è atto rivolto a un destinatario determinato, per il quale la legge non prescrive la pubblicazione all'albo pretorio con funzione di pubblicità legale nei confronti dei terzi; tale funzione è infatti riconosciuta dall'art. 124 del D.Lgs. n. 267 del 2000 alle deliberazioni degli enti locali, ma non anche agli atti puntuali a destinatario individuato, rispetto ai quali l'eventuale pubblicazione assolve a una finalità di mera notizia
La pubblicità legale prevista dall’art. 124 per le deliberazioni degli enti locali non si estende agli atti puntuali rivolti a destinatari determinati; per questi ultimi l’eventuale pubblicazione all’albo ha funzione di mera notizia.
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
La sentenza è stata pronunciata nella forma decisoria prevista dall’art. 60 c.p.a.; il testo non espone ulteriori interpretazioni della disposizione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le persone indicate nel presente provvedimento.
Ricorrendo esigenze di tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, il giudice dispone l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le persone indicate nel presente provvedimento.
La disposizione è richiamata, insieme all’art. 52 del d.lgs. 196/2003, quale fondamento della tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- La pubblicazione all’albo pretorio di un atto puntuale a destinatario determinato, quando non sia prevista dalla legge con funzione di pubblicità legale, non fa decorrere il termine d’impugnazione per i soggetti direttamente incisi dai suoi effetti. Il termine decorre dalla notificazione o comunicazione individuale oppure dalla prova dell’effettiva piena conoscenza dell’atto.
- La revoca di un’ordinanza contingibile e urgente adottata per fronteggiare un pericolo per la pubblica incolumità richiede un’istruttoria idonea ad accertare l’effettiva e integrale cessazione del rischio. Quando il presupposto della revoca è il completamento di lavori di messa in sicurezza, la sola dichiarazione di ultimazione resa dal soggetto obbligato non basta, se manca un riscontro diretto dello stato dei luoghi.
- Se l’amministrazione aveva già accertato mediante sopralluogo l’inottemperanza a un ordine di messa in sicurezza, l’omissione di una successiva verifica in loco prima di revocare la misura, sulla sola base della dichiarazione dell’obbligato, integra un difetto d’istruttoria quando occorre accertare il conseguimento effettivo del risultato e la cessazione del pericolo.
- Annullata la revoca per carenza istruttoria, l’amministrazione deve rinnovare l’accertamento verificando direttamente lo stato dei luoghi. La revoca può essere nuovamente disposta soltanto se risulta, con adeguata istruttoria e motivazione, l’integrale cessazione del pericolo; se il rischio permane, deve essere mantenuta la misura di sicurezza e adottate le iniziative necessarie.
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