Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 00750/2026 del 09/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse di un imputato avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva ritenuto responsabile, in concorso con altri, del reato di riciclaggio. Il primo motivo deduceva violazione di legge, illogicità e contraddittorietà manifesta della motivazione per travisamento della prova in ordine all'affermazione di responsabilità a titolo di concorso nel reato presupposto del riciclaggio. La difesa sosteneva, in sostanza, una lettura alternativa del compendio probatorio e contestava l'individuazione del reato presupposto. Il secondo motivo censurava il diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha rilevato che entrambi i motivi erano in gran parte reiterativi di censure già svolte in appello e già specificamente disattese; quanto al primo, ha osservato che il ricorso era aspecifico e tendeva a sollecitare una nuova valutazione del merito, non consentita in sede di legittimità. Quanto al secondo, ha ritenuto congrua la motivazione del diniego delle attenuanti generiche, fondata sulla gravità delle modalità della condotta e sul contegno processuale non collaborativo.

Norme richiamate

  • artt. 110, 81, 648-bis c.p.

    richiamati come base della contestazione di concorso nel delitto di riciclaggio e nel reato presupposto; la Corte non rivede il merito dell'accertamento già compiuto in appello.

  • art. 133 c.p.

    non citato espressamente, ma la motivazione sul diniego delle attenuanti generiche valorizza la gravità della condotta e il contegno processuale, secondo criteri tipici della commisurazione della pena.

  • art. 62-bis c.p.

    la Corte ritiene legittimo il diniego delle circostanze attenuanti generiche quando il giudice di merito valorizzi elementi ritenuti decisivi, come le modalità della condotta e la non collaborazione dell'imputato.

  • art. 616 c.p.p.

    implicito nel dispositivo di inammissibilità, che comporta la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non è consentito riproporre censure di merito già dedotte in appello e puntualmente disattese, se il ricorso non si confronta specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
  • Il motivo di ricorso è aspecifico e inammissibile quando mira, sotto l'apparente deduzione di vizio motivazionale o violazione di legge, a ottenere una rivalutazione alternativa del materiale probatorio.
  • In tema di attenuanti generiche, il giudice di merito può motivare il diniego richiamando solo gli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, senza dover confutare analiticamente ogni dato favorevole o sfavorevole dedotto dalle parti.
  • La gravità delle modalità della condotta e un atteggiamento processuale non collaborativo possono legittimare il diniego delle attenuanti generiche, se la motivazione è coerente e non manifestamente illogica.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRiciclaggioImpugnazioniPena e commisurazione
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiConcorso di persone

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.