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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34379/2025 del 28/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

L’Agenzia delle entrate aveva emesso nei confronti di una cooperativa un avviso di accertamento per IRES, IVA e IRAP 2012, contestando anche l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti. L’atto era stato notificato anche alla persona fisica indicata dall’Ufficio come amministratore di fatto della cooperativa, ritenuta responsabile in solido delle sanzioni amministrative. Sia in primo grado sia in appello il contribuente aveva contestato di poter rispondere delle sanzioni come amministratore di fatto. Con l’unico motivo di ricorso per cassazione ha denunciato la violazione dell’art. 7 d.l. 269/2003, sostenendo che, secondo la giurisprudenza di legittimità, le sanzioni fiscali relative al rapporto fiscale della società con personalità giuridica gravano esclusivamente sulla persona giuridica e non sulla persona fisica che la gestisce, anche se amministratore di fatto. L’Amministrazione ha resistito, eccependo preliminarmente la tardività del ricorso e, nel merito, sostenendo la responsabilità personale del soggetto in ragione del suo coinvolgimento nella frode e del vantaggio tratto dalla stessa.

La decisione

La Corte ha respinto l’eccezione preliminare di tardività del ricorso, rilevando che la notificazione era avvenuta l’ultimo giorno utile. Nel merito ha accolto il ricorso: ha ribadito che, quando una società o un ente dotato di personalità giuridica sia effettivo e non un mero schermo fittizio, le sanzioni fiscali vanno irrogate esclusivamente nei confronti dell’ente ai sensi dell’art. 7 d.l. 269/2003, con esclusione della responsabilità per concorso dell’intraneus ex art. 9 d.lgs. 472/1997. Ha quindi ritenuto errata la decisione della CTR, che aveva affermato la responsabilità dell’amministratore di fatto sulla base del suo vantaggio personale e del suo ruolo nell’ideazione della frode, senza accertare che la cooperativa fosse una fictio o un mero schermo sociale. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 7 d.l. 269/2003

    "le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di società o enti con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica"

    La norma deroga al principio generale di responsabilità personale in materia di sanzioni tributarie e impone che, per i rapporti fiscali propri di società o enti dotati di personalità giuridica, la sanzione gravi esclusivamente sull’ente; resta esclusa la responsabilità dell’amministratore o intraneus, salvo il caso di mera fictio o schermo sociale.

  • art. 9 d.lgs. 472/1997

    La disciplina del concorso del trasgressore non può essere applicata per imputare le sanzioni fiscali all’intraneus quando operi l’art. 7 d.l. 269/2003; la sua applicazione è incompatibile con l’esclusiva responsabilità della persona giuridica nei casi contemplati dalla norma speciale.

  • art. 37, terzo comma, d.P.R. 600/1973

    È richiamato come fattispecie distinta di interposizione: quando l’ente sia solo interposto e il reddito faccia capo direttamente all’interponente, la disciplina dell’art. 7 d.l. 269/2003 non opera e le violazioni vanno riferite all’effettivo possessore del reddito, con onere probatorio in capo all’Amministrazione.

Massime di principio

  • In materia di sanzioni fiscali relative al rapporto tributario di società o enti dotati di personalità giuridica, la regola è l’esclusiva imputazione delle sanzioni alla persona giuridica, con esclusione della responsabilità personale dell’amministratore di diritto o di fatto che abbia agito nell’interesse dell’ente.
  • La responsabilità personale dell’intraneus per le sanzioni tributarie è configurabile solo se la società sia un mero schermo o una fictio priva di effettiva autonomia, utilizzata esclusivamente come interposizione fittizia nell’interesse della persona fisica.
  • Il mero vantaggio personale tratto dall’amministratore o l’ideazione della frode non bastano, da soli, a fondare la sua responsabilità per le sanzioni dell’ente quando la società sia reale e destinataria effettiva del rapporto fiscale.
  • La disciplina dell’art. 7 d.l. 269/2003 opera come norma speciale e derogatoria rispetto ai principi generali del concorso nelle violazioni tributarie; una lettura che consenta il cumulo della sanzione sull’ente e sull’intraneus svuoterebbe di contenuto la previsione speciale.
  • L’ipotesi dell’interposizione ex art. 37, comma 3, d.P.R. 600/1973 è distinta dalla mera gestione societaria: richiede la prova, anche indiziaria, del totale asservimento della società e dell’effettiva riferibilità del reddito all’interponente.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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