Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39892/2023 del 02/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente aveva impugnato la conferma di condanna (anni 2 e mesi 2 di reclusione e euro 53.000,00 di multa) per reati di contrabbando e violazioni fiscali commessi il 13/03/2014. Due principali censure: (1) pena illegale perché la Corte di appello avrebbe applicato la disciplina dell'art. 291-bis d.P.R. n.43/1973 nonostante dai controlli dei Monopoli risultasse un peso di tabacchi inferiore a 10 kg, per cui sarebbe dovuta applicarsi la fattispecie di cui all'art. 296 d.P.R. n.43/1973 con massimi edittali inferiori; (2) depenalizzazione per effetto del d.lgs. n.8/2016 (richiamando il principio di retroattività della norma più favorevole) e mancata verifica della sussistenza della recidiva rispetto a illeciti successivi al d.lgs. 8/2016.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato soltanto sul primo motivo: ha rilevato che, avendo i Monopoli accertato un peso di tabacchi inferiore ai 10 kg, non poteva essere applicato l'art. 291-bis ma la disciplina dell'art. 296 d.P.R. n.43/1973, con conseguente illegittimità della pena inflitta (anni 2 e mesi 2, aumentati per continuazione, eccedente il massimo edittale). Ha quindi annullato la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e ha rinviato ad altra Sezione della Corte d'appello di Napoli per nuovo giudizio solo sul punto della determinazione della pena. Il resto del ricorso è stato rigettato: in particolare la doglianza relativa alla depenalizzazione ai sensi del d.lgs. n.8/2016 è stata dichiarata manifestamente infondata. È stato dichiarato irrevocabile l'accertamento di responsabilità.

Norme richiamate

  • d.P.R. 43/1973, art.291-bis

    La disposizione si applica esclusivamente alle ipotesi con peso di tabacco lavorato estero superiore a 10 kg; non è applicabile quando il peso è inferiore.

  • d.P.R. 43/1973, art.296, comma 2

    Norma alternativa applicabile al contrabbando doganale per le ipotesi non rientranti nell'art. 291-bis; prevede una percentuale/quantitativo edittale più lieve (reclusione fino a un anno oltre alla multa) e quindi un diverso massimale sanzionatorio.

  • d.lgs. 15 gennaio 2016, n.8, artt.1,5,8

    La Corte ha ritenuto che la depenalizzazione introdotta non abbraccia la fattispecie autonoma aggravata prevista dall'art. 296 d.P.R. n.43/1973; pertanto la norma di depenalizzazione non ha resa la fattispecie in esame procedimentalmente inapplicabile.

  • Codice Penale, art.2 (principio della norma più favorevole e retroattività)

    Invocato dal ricorrente per chiedere applicazione retroattiva della disciplina depenalizzante; tuttavia la Corte ha ritenuto che, non sussistendo la depenalizzazione della fattispecie autonoma, il principio non opera a favore del ricorrente in questo caso.

  • disp. att. cod. proc. pen., art.173, comma 1

    Richiamata per delimitare la portata della motivazione del ricorso in cassazione (limiti stretti alla trattazione dei motivi).

  • Riferimento giurisprudenziale: Sez. 3, Sent. n.32868 del 06/07/2022 (Rv. 283645 - 01)

    Citata per affermare il principio secondo cui il delitto di contrabbando doganale aggravato previsto dall'art. 296 d.P.R. n.43/1973, in quanto fattispecie autonoma, non viene assorbito dalla depenalizzazione del d.lgs. n.8/2016 quando la recidiva si fonda su delitti poi aboliti.

  • Riferimento nell'atto: accertamento di responsabilità ex art.624 (come trascritto nel provvedimento)

    Nel dispositivo è indicata la dichiarazione di irrevocabilità dell'accertamento di responsabilità; ciò significa che l'accertamento del fatto-reato è stato confermato e reso definitivo, mentre è rimessa la determinazione della pena.

Massime di principio

  • Se dagli accertamenti tecnici emerge che il peso del tabacco è inferiore alla soglia prevista dall'art. 291-bis, quella norma non è applicabile e va valutata la fattispecie alternativa (art. 296 d.P.R. n.43/1973) con i relativi limiti edittali.
  • Quando la pena inflitta eccede il massimo edittale applicabile, la Cassazione può annullare la sentenza limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinviare ad altra Sezione per nuovo giudizio sulla determinazione della pena.
  • La depenalizzazione prevista da d.lgs. n.8/2016 non si estende automaticamente a fattispecie autonome aggravate; occorre verificare la natura autonoma della fattispecie e l'effettiva copertura normativa della depenalizzazione.
  • Il principio di retroattività della norma penale più favorevole opera solo se la norma più favorevole si applica effettivamente al caso concreto; l'esistenza di una fattispecie autonoma esclusa dalla depenalizzazione impedisce l'applicazione del beneficio.
  • In presenza di recidiva e circostanze attenuanti equivalenti, il giudice deve ricalcolare la pena nel rispetto dei massimali previsti dalla norma applicabile; gli aumenti (es. per continuazione) non possono produrre una pena complessiva superiore all'elemento massimale della fattispecie di riferimento.
  • La Cassazione può dichiarare irrevocabile l'accertamento di responsabilità e limitare l'annullamento al solo trattamento sanzionatorio quando la censura riguarda esclusivamente la legalità della pena.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.