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Cassazione Penale, Ordinanza n. 20216/2026 del 03/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato, giudicato con rito abbreviato e condannato dalla Corte di appello a due anni, dieci mesi e venti giorni di reclusione ed euro 16.000,00 di multa per il delitto di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti in continuazione, ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi. Con i primi due ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione sostenendo che la condotta dovesse essere riqualificata nell'ipotesi di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990: prima con riguardo congiunto alla detenzione di hashish e cocaina, poi con riguardo alla sola cocaina. Con il terzo motivo ha contestato l'eccessività del trattamento sanzionatorio e degli aumenti per la continuazione, lamentando che la pena fosse stata determinata oltre misura.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i primi due motivi riproponessero censure di merito già esaminate e correttamente disattese dalla Corte territoriale, e comunque fossero manifestamente infondati perché la sentenza impugnata aveva escluso la lieve entità sulla base di elementi concreti: ingente quantitativo di stupefacente, elevato numero di dosi ricavabili, principio attivo, disponibilità di un box usato come deposito, luogo di confezionamento e laboratorio per il crack, presenza di strumenti per la suddivisione e il confezionamento, nonché tenuta di appunti contabili sugli acquirenti e sulle somme dovute. Ha inoltre respinto il terzo motivo rilevando che si trattava di mere critiche di fatto sul trattamento sanzionatorio, mentre la Corte d'appello aveva motivato in modo sufficiente e non illogico sia l'autonomia tra detenzione e cessione sia la determinazione della pena base sopra il minimo edittale, valorizzando quantità e organizzazione della condotta. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

Massime di principio

  • In tema di stupefacenti, la lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 va esclusa quando quantità, purezza, dosi ricavabili e modalità organizzative della condotta rivelino una attività non occasionale e professionalmente strutturata.
  • La disponibilità di locali attrezzati per deposito, confezionamento e preparazione della droga, unitamente a strumenti di suddivisione e a tracce di contabilità delle cessioni, costituisce indice sintomatico di professionalità incompatibile con la lieve entità.
  • Nel giudizio di legittimità non sono ammissibili censure che si risolvano nella mera riproposizione di questioni di fatto già vagliate dal giudice di merito, ove la motivazione impugnata sia congrua e non manifestamente illogica.
  • La determinazione della pena sopra il minimo edittale è legittima quando il giudice valorizzi elementi concreti del fatto, quali quantità di stupefacente e organizzazione della condotta, e dia conto dell'autonomia dei segmenti in continuazione.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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