Cassazione Civile, Ordinanza n. 31379/2025 del 01/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
La controversia nasce dalla liquidazione del compenso dovuto a un geometra per l'attività svolta tra il 2004 e il 2009 come consulente tecnico di parte in una causa civile di divisione immobiliare. In appello il compenso era stato ridotto rispetto alla decisione di primo grado, ritenendo applicabile l'art. 2225 c.c. e, soprattutto, l'art. 60 della tariffa professionale di cui alla L. n. 144 del 1949, con valutazione discrezionale del compenso e richiamo, come parametri di confronto, al compenso del consulente d'ufficio e del consulente tecnico di parte avversario. Il ricorrente ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato nullità della sentenza e del procedimento per violazione degli artt. 99, 112, 115 e 116 c.p.c., sostenendo che la Corte d'appello aveva deciso facendo applicazione di una norma tariffaria diversa da quelle invocate e non tempestivamente contestate dalla controparte; con il secondo ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 26, 51, 60 e 61 della L. n. 144 del 1949 e degli artt. 2225, 2233 e 2697 c.c., sostenendo che la tariffa invocata non era applicabile alle prestazioni giudiziali e che, per il geometra, il compenso doveva essere liquidato secondo l'art. 2233 c.c., con il necessario parere dell'ordine professionale e secondo criteri adeguati all'importanza dell'opera, eventualmente integrati dai compensi per operazioni sussidiarie.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto fondato il secondo motivo e assorbito il primo, affermando che la Corte d'appello aveva errato a liquidare il compenso del geometra facendo applicazione dell'art. 2225 c.c. e dell'art. 60 della tariffa professionale relativa alle prestazioni stragiudiziali, mentre la prestazione era stata resa in giudizio come consulenza tecnica di parte. La Suprema Corte ha precisato che per il professionista iscritto all'albo il compenso va determinato ai sensi dell'art. 2233 c.c., non dell'art. 2225 c.c., e che il giudice, nel procedere alla liquidazione, deve sentire il parere dell'associazione professionale competente e assicurare una misura adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Firenze in diversa composizione, affinché ridetermini il compenso secondo tali principi e regoli anche le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Richiamato come parametro processuale asseritamente violato dal ricorrente nel primo motivo.
Richiamato come norma sul principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, dedotta come violata nel primo motivo.
Invocato nel primo motivo in relazione alla decisione fondata su una norma tariffaria diversa da quelle prospettate.
Invocato nel primo motivo in relazione alla valutazione del materiale probatorio e dei parametri di liquidazione.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Censura di nullità della sentenza o del procedimento per violazione di norme processuali.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Censura di violazione o falsa applicazione di norme di diritto sostanziale.
art. 1 L. n. 144 del 1949
Richiamato per escludere l'applicabilità della tariffa alle prestazioni giudiziali, poiché la legge riguarda prestazioni professionali stragiudiziali.
art. 26 L. n. 144 del 1949
Richiamato nel contesto della tariffa professionale per il calcolo discrezionale del compenso.
art. 51 L. n. 144 del 1949
Invocato dal ricorrente come base per la liquidazione percentuale del compenso, ma ritenuto non applicabile dalla Corte di merito e non decisivo dalla Cassazione.
art. 52 L. n. 144 del 1949
Invocato dal ricorrente come alternativa all'art. 51 per la liquidazione percentuale del compenso.
art. 60 L. n. 144 del 1949
Ritenuto dalla Corte di merito erroneamente applicabile; la Cassazione precisa che riguarda prestazioni stragiudiziali e assistenza tecnica nelle vertenze fuori dal giudizio civile.
art. 61 L. n. 144 del 1949
"Quando alle prestazioni da valutarsi discrezionalmente siano connesse operazioni contemplate dalla presente tariffa fra quelle da valutarsi a tempo, a misura o a percentuale, il compenso discrezionale è integrato dai compensi risultanti dall'applicazione della tariffa per le operazioni sussidiarie suddette"
Richiamato dal ricorrente per sostenere l'integrazione del compenso discrezionale con i compensi tariffari per operazioni sussidiarie.
Ritenuto inapplicabile al geometra iscritto all'albo; riguarda il prestatore d'opera non iscritto negli albi professionali.
È la norma corretta per la liquidazione del compenso del professionista iscritto all'albo; impone, se manca accordo, la determinazione giudiziale secondo tariffe o usi e, in ogni caso, con adeguatezza all'importanza dell'opera e al decoro della professione, sentito il parere dell'associazione professionale.
Richiamato nel secondo motivo come norma sull'onere della prova, ma non centrale nella ratio decisoria.
art. 2 r.d. n. 274 del 1929
Richiamato per indicare l'iscrizione del geometra nel relativo albo professionale.
Cass., Sez. U n. 19704/2015
Richiamata per affermare che la Corte può accogliere il ricorso per ragioni giuridiche non dedotte, se i fatti sono quelli allegati dalle parti e senza modificare d'ufficio la domanda o introdurre eccezioni in senso stretto.
Cass. n. 18775/2017
Richiamata sul potere della Corte di qualificare diversamente la questione giuridica nei limiti dei fatti allegati.
Cass. n. 26991/2021
Richiamata sul medesimo principio di qualificazione giuridica officiosa nei limiti dei fatti dedotti.
Cass., Sez. U n. 28975/2022
Richiamata a sostegno del potere della Corte di decidere per ragioni giuridiche diverse da quelle prospettate, purché non si alterino i fatti di causa.
Massime di principio
- Il compenso del professionista iscritto in albo va liquidato secondo l'art. 2233 c.c. e non secondo l'art. 2225 c.c., che si applica al prestatore d'opera non iscritto agli albi professionali.
- Le tariffe professionali riferite alle prestazioni stragiudiziali non sono applicabili alle attività svolte in giudizio come consulenza tecnica di parte.
- Quando il giudice liquida il compenso del professionista, deve rispettare il criterio dell'adeguatezza all'importanza dell'opera e al decoro della professione, sentendo il parere dell'associazione professionale competente.
- La Corte di cassazione può accogliere il ricorso per una corretta qualificazione giuridica della fattispecie anche se la specifica argomentazione non è stata sviluppata dal ricorrente, purché i fatti rilevanti siano stati allegati e non si introducano domande o eccezioni nuove.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 1 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 31267/2025 del 01/12/2025
- ordinanza_civile · 1 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 31268/2025 del 01/12/2025
- ordinanza_civile · 1 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 31278/2025 del 01/12/2025
- ordinanza_civile · 1 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 31280/2025 del 01/12/2025
- ordinanza_civile · 1 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 31285/2025 del 01/12/2025
- ordinanza_civile · 1 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 31287/2025 del 01/12/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →