Cassazione Civile, Ordinanza n. 30655/2025 del 20/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (banca)
La controversia
La controversia nasce da rapporti di conto corrente e da un successivo mutuo fondiario collegati al medesimo soggetto originario. La corte d'appello aveva riformato parzialmente la decisione di primo grado, condannando la banca al pagamento di una somma rilevante in favore del cessionario del credito del correntista, e aveva accertato un saldo attivo di uno dei conti correnti, escludendo la compensazione con il credito della banca derivante dal mutuo fondiario, perché la sussistenza di tale controcredito era controversa in un separato giudizio. La banca ha proposto sei motivi: i primi quattro denunciando violazione di norme processuali e sostanziali in tema di compensazione legale e giudiziale, giudicato interno/esterno, omesso esame di documenti e fatti decisivi, e sostenendo che il controcredito da mutuo doveva essere considerato certo e quindi compensabile; il quinto denunciando violazione dell'art. 2033 c.c. per avere la corte territoriale qualificato come pagati alcuni addebiti confluiti in altri rapporti di conto corrente poi estinti; il sesto contestando la ripartizione dell'onere della prova e l'affermazione di incontestata inesistenza di alcuni contratti scritti di conto corrente. Nel corso del giudizio di cassazione il resistente ha sollevato eccezione sulla validità della procura della banca, eccezione ritenuta tardiva. La banca ha inoltre depositato la sentenza sopravvenuta che ha definito il giudizio sul mutuo fondiario, passata in giudicato, sentenza che rendeva rilevante il tema dell'opponibilità del giudicato al cessionario e della possibilità residua di opporre la compensazione al ceduto/cessionario ai sensi dell'art. 1248 c.c.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondata l'eccezione preliminare sulla procura alle liti della banca, perché la contestazione del potere rappresentativo della persona che aveva conferito la procura era stata sollevata solo con memoria e quindi tardivamente, mentre la società aveva allegato una veste astrattamente idonea alla rappresentanza. Quanto al merito, la Corte ha accolto il ricorso: ha considerato ammissibile la produzione della sentenza sopravvenuta che aveva definito il separato giudizio sul contratto di mutuo fondiario e passata in giudicato; ha affermato che tale giudicato è rilevabile d'ufficio e opponibile al cessionario del credito litigioso quale successore a titolo particolare. Tuttavia, proprio perché il giudicato sopravvenuto incideva sul presupposto del controcredito invocato dalla banca, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla corte d'appello di Venezia in diversa composizione affinché verifichi, alla luce del giudicato, se la banca abbia accettato pure e semplicemente la cessione del credito e quindi se possa o meno opporre la compensazione al cessionario ai sensi dell'art. 1248 c.c., decidendo nuovamente sull'eccezione di compensazione.
Norme richiamate
è il fondamento formale dei motivi di ricorso per violazione di legge e omesso esame di fatti decisivi
richiamato come norma asseritamente violata in relazione al tema della compensazione e delle questioni decise
richiamato in relazione al dedotto ultrapetita o difformità rispetto alle questioni definite
richiamato per censurare la valutazione della prova e la ritenuta incontestazione di alcuni fatti
richiamato quale base della compensazione legale
richiamato quale disciplina della compensazione tra opposte ragioni di credito
richiamato per la compensazione giudiziale e la liquidità/certenza del controcredito
disciplina l'opponibilità al cessionario delle eccezioni, inclusa la compensazione, salvo accettazione pura e semplice della cessione da parte del debitore
richiamato nel motivo con cui si contestava la qualificazione di alcuni addebiti come pagamenti indebiti da restituire
richiamato per censurare la ripartizione dell'onere della prova sulla mancanza di contratti scritti di conto corrente
richiamato nel primo motivo insieme alle norme processuali a sostegno della censura sulla decisione relativa alla compensazione
richiamato per affermare l'opponibilità del giudicato al cessionario quale successore a titolo particolare nel diritto controverso
interpretato nel senso che non vieta la produzione in cassazione di documenti che attestino la formazione sopravvenuta del giudicato esterno
richiamato per escludere che la contestazione sulla procura possa essere proposta solo con memoria camerale, quando ormai la replica è preclusa
richiamato nel primo motivo per lamentare una decisione difforme su questioni già implicitamente definite
richiamato nel primo motivo con riferimento alla struttura della decisione e alle questioni pregiudiziali
richiamato nel primo motivo insieme alle norme sull'impugnazione della sentenza non definitiva
Massime di principio
- Nel rito camerale di cassazione, la contestazione del potere rappresentativo del soggetto che ha conferito la procura alle liti deve essere tempestiva e va proposta con il controricorso; se sollevata solo con memoria è tardiva e non può fondare l'invalidità della costituzione.
- Se il potere rappresentativo del procuratore della persona giuridica deriva da un atto non soggetto a pubblicità legale, la parte che lo contesta deve farlo tempestivamente; una volta contestato, l'onere di dimostrare il potere grava sulla parte che lo ha speso.
- La produzione in cassazione di documenti che attestano la formazione sopravvenuta del giudicato esterno è ammissibile, perché l'art. 372 c.p.c. non osta al deposito di atti formatisi dopo la sentenza impugnata.
- Il giudicato esterno è rilevabile d'ufficio e può essere opposto anche al successore a titolo particolare nel diritto controverso; la successione per cessione del credito rende opponibili al cessionario gli effetti del giudicato formatosi sul rapporto ceduto.
- In tema di compensazione opposta al cessionario del credito, occorre verificare se il debitore ceduto abbia accettato pure e semplicemente la cessione: solo in tal caso non può opporre al cessionario la compensazione che avrebbe potuto opporre al cedente.
- Quando la sopravvenienza di un giudicato incide sul presupposto del controcredito invocato in compensazione, la decisione di merito che abbia escluso la compensazione va cassata con rinvio per il nuovo esame alla luce del giudicato sopravvenuto.
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