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Sentenza

Sentenza n. 98/2026 - Bolzano, Sezione 1

per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, del decreto del Questore della Provincia di Bolzano N. -OMISSIS-, notificato in data -OMISSIS-, mediante il quale è stata disposta la sospensione per giorni 30 (trenta) dell’autorizzazione alla conduzione dell’esercizio pubblico denominato Bar “-OMISSIS-”, con decorrenza immediata e contestuale chiusura dello stesso, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto.

Giustizia amministrativa202500246

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TRGA Bolzano, Sez. autonomaSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto del Questore di Bolzano di sospensione per trenta giorni dell'autorizzazione alla conduzione di un pubblico esercizio, con chiusura immediata

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (gestore di pubblico esercizio)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente contestava il provvedimento adottato ai sensi dell'art. 100 T.U.L.P.S., emanato dopo l'accertamento della somministrazione di bevande alcoliche a due minorenni. Deduceva, in primo luogo, eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e manifesta irragionevolezza, sostenendo che il quantitativo di birra somministrato fosse complessivamente di sei bottiglie e non di sei bottiglie per ciascuna avventrice, e lamentando l'omessa considerazione della collaborazione dei gestori, dell'occasionalità dell'episodio e del fatto che la somministrazione fosse stata effettuata da un dipendente. In secondo luogo, deduceva violazione dell'art. 100 T.U.L.P.S. e dell'art. 9, comma 3, della l. n. 287/1991, nonché difetto di motivazione, sproporzionalità e travisamento dei presupposti, poiché la sospensione eccedeva il limite ordinario di quindici giorni senza indicare specifiche esigenze di ordine e sicurezza pubblica. In via subordinata, lamentava la violazione degli artt. 7 e 8 della l. n. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento. La memoria difensiva successiva al ricorso introduceva inoltre censure nuove, riferite alla risposta della Questura a una richiesta di accesso agli atti, senza essere notificata come motivi aggiunti.

La decisione

Il Collegio ha dichiarato inammissibili, perché introdotte soltanto con memoria non notificata e non con ricorso per motivi aggiunti, le nuove censure riferite alla risposta della Questura all'istanza di accesso. Nel merito, ha ritenuto che la misura di sospensione prevista dall'art. 100 T.U.L.P.S. abbia natura preventiva e non sanzionatoria, prescinda dalla responsabilità del gestore e sia espressione di ampia discrezionalità dell'autorità di pubblica sicurezza, sindacabile per travisamento o manifesta irragionevolezza. Ha quindi escluso l'illegittimità della sospensione quanto all'an, rilevando che la somministrazione di alcolici a minorenni non era stata specificamente contestata e che gli elementi dedotti non superavano la valutazione del Questore. Ha inoltre ritenuto inutilizzabili, ai fini probatori, le dichiarazioni stragiudiziali rese da terzi. Ha invece accolto le censure relative alla durata: l'art. 9, comma 3, l. n. 287/1991 consente di superare il limite ordinario di quindici giorni solo in presenza di particolari esigenze di ordine e sicurezza pubblica specificamente motivate. Il decreto si limitava a formule generiche sulla gravità dei fatti, sulla possibile reiterazione e sulle carenze nei controlli, senza indicare elementi concreti idonei a giustificare i trenta giorni. La motivazione risultava tanto più insufficiente considerando che l'intervento era stato sollecitato dai gestori, l'episodio appariva occasionale e la somministrazione era stata effettuata da un dipendente in assenza della titolare. Il provvedimento è stato pertanto annullato limitatamente ai quindici giorni eccedenti il termine ordinario, con salvezza del motivato riesercizio del potere. È stato respinto il motivo relativo all'omessa comunicazione di avvio, poiché le misure ex art. 100 T.U.L.P.S. sono assistite da ragioni di urgenza e rientrano tra i provvedimenti cautelari sottratti a tale obbligo. Le amministrazioni resistenti sono state condannate al pagamento di euro 1.000,00 per spese di giudizio.

Norme richiamate

  • art. 100 R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.)

    La sospensione della licenza è una misura preventiva, non sanzionatoria, diretta a tutelare ordine pubblico, sicurezza e pubblica moralità; può prescindere dalla responsabilità del gestore ed è sindacabile nei limiti del travisamento e della manifesta irragionevolezza.

  • art. 9, comma 3, l. 25 agosto 1991, n. 287

    la sospensione della licenza di un esercizio non può avere durata superiore a quindici giorni, fatta salva la facoltà di provvedere per una durata maggiore quando sia necessario per particolari esigenze di ordine e sicurezza pubblica specificamente motivate

    Il superamento del limite ordinario di quindici giorni richiede una motivazione rafforzata, concreta e specifica sulle particolari esigenze di ordine e sicurezza pubblica; formule generiche non sono sufficienti.

  • artt. 7 e 8 l. 7 agosto 1990, n. 241

    Non è necessaria la comunicazione di avvio per le misure ex art. 100 T.U.L.P.S., in quanto assistite da ragioni di urgenza e riconducibili a provvedimenti cautelari.

  • art. 40, comma 1, lett. d), c.p.a.

    I motivi di ricorso devono essere specifici e precisi; la deduzione generica di un vizio, priva dell'indicazione delle circostanze che ne dimostrino la sussistenza, determina l'inammissibilità della censura.

  • art. 43 c.p.a.

    Le nuove ragioni a sostegno delle domande già proposte devono essere introdotte mediante ricorso per motivi aggiunti notificato alle parti; il mero deposito di una memoria non notificata non è sufficiente e comporta l'inammissibilità delle nuove censure.

Massime di principio

  • La sospensione della licenza di un pubblico esercizio disposta ai sensi dell'art. 100 T.U.L.P.S. ha natura preventiva e non sanzionatoria: può essere adottata per fronteggiare un'obiettiva situazione di pericolo per ordine pubblico, sicurezza o pubblica moralità anche indipendentemente dalla responsabilità del titolare, ed è sindacabile soltanto per travisamento dei fatti o manifesta irragionevolezza.
  • Il potere del Questore di disporre la sospensione della licenza ai sensi dell'art. 100 T.U.L.P.S. è ampiamente discrezionale; la motivazione è sufficiente quando indica i presupposti fattuali della situazione di pericolo, mentre il giudice non può sostituire la propria valutazione a quella dell'autorità di pubblica sicurezza in assenza di errori manifesti.
  • Il limite ordinario di quindici giorni previsto dall'art. 9, comma 3, della l. n. 287/1991 può essere superato soltanto se il provvedimento individua e motiva concretamente le particolari esigenze di ordine e sicurezza pubblica che rendono necessaria una durata maggiore; il richiamo generico alla gravità dei fatti o alla possibile reiterazione non soddisfa tale onere.
  • Le nuove censure che ampliano il thema decidendum devono essere proposte con ricorso per motivi aggiunti notificato alle parti; non possono essere introdotte mediante una memoria difensiva non notificata, la quale può soltanto illustrare i motivi già ritualmente dedotti.
  • Le dichiarazioni rese stragiudizialmente da parti o terzi, fuori dalle sedi processuali e senza possibilità di verifica nel contraddittorio, non hanno autonomo valore probatorio, neppure meramente indiziario, nel processo amministrativo.

Come è indicizzato

MateriePubblici esercizi e somministrazioneOrdine e sicurezza pubblicaMotivi aggiunti e ricorso incidentale
RamiCommercio e attività produttiveAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di motivazionePartecipazione procedimentale

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