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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12609/2025 del 12/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La società editrice ha proposto ricorso per revocazione ex artt. 391-bis e 395, n. 4, c.p.c. avverso l'ordinanza della Corte di cassazione n. 9553/2024, sostenendo che la Corte avrebbe commesso un grave errore di fatto nel ritenere controversa la determinazione del contributo pubblico per l'editoria dovuto per l'anno 2012. Secondo la ricorrente, l'importo di euro 1.038.104,47 oltre interessi era già stato pacificamente accertato nei precedenti gradi di merito, e in particolare risultava da un atto della stessa amministrazione che aveva quantificato il contributo nei limiti delle risorse di bilancio disponibili. La società ha quindi dedotto che la Corte di cassazione avrebbe erroneamente supposto la controvertibilità del quantum della pretesa, mentre si trattava di dato già acquisito agli atti e non oggetto di reale contestazione.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha osservato che l'asserito errore non integrava un errore di percezione dei fatti rilevante ex art. 395, n. 4, c.p.c., poiché la determinazione dell'importo dovuto era stata oggetto di discussione tra le parti e di valutazione nel giudizio di cassazione, con conseguente esclusione dei presupposti della revocazione. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di lite in favore della controricorrente ed è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 391-bis c.p.c.

    Individua il mezzo di revocazione delle decisioni della Corte di cassazione, ammesso solo nei casi tassativi previsti dalla legge.

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    L'errore revocatorio deve consistere in una falsa percezione di fatti decisivi, non controversi, immediatamente rilevabile dagli atti e distinto dall'attività interpretativa o valutativa del giudice.

  • art. 112 c.p.c.

    È richiamato nel precedente giudizio per il vizio di omessa pronuncia dedotto sul quantum della pretesa.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    È richiamato nel precedente giudizio per il vizio di motivazione apparente contestato sulla statuizione relativa al quantum.

  • art. 3, legge 7 agosto 1990, n. 250

    Costituisce la base normativa del contributo pubblico per l'editoria oggetto della controversia.

  • art. 5, comma 2, lett. b), d.m. 24 ottobre 2007

    È richiamato nel merito della controversia per sostenere che la liquidazione coatta amministrativa sospende gli obblighi e i pagamenti contributivi, incidendo sulla documentazione richiesta per il contributo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Fondamento del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità dell'impugnazione, se dovuto.

Massime di principio

  • La revocazione delle decisioni della Corte di cassazione per errore di fatto è ammessa solo se l'errore riguarda una falsa percezione di un fatto processuale o sostanziale non controverso, decisivo e immediatamente desumibile dal raffronto tra decisione e atti, senza coinvolgere valutazioni giuridiche o interpretative.
  • Non integra errore revocatorio la censura che, pur prospettata come errore percettivo, investa in realtà la valutazione della Corte sulla natura di una deduzione come mera difesa o eccezione, poiché si tratta di attività interpretativa sottratta al rimedio di cui all'art. 395, n. 4, c.p.c.
  • Se il punto controverso è stato oggetto di specifico motivo di ricorso, di contraddittorio tra le parti e di effettiva pronuncia della Corte, manca il presupposto dell'errore di fatto revocatorio, essendo esclusa la supposizione dell'inesistenza o esistenza di un fatto incontestato.
  • La deduzione dell'esistenza di un importo diverso da quello domandato dalla controparte, quando mira a negare integralmente la fondatezza della pretesa, costituisce mera difesa e può essere proposta in appello; il giudice non può omettere di pronunciarsi su tale profilo se esso è ritualmente devoluto.
  • rami

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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