Cassazione Civile, Ordinanza n. 17185/2023 del 15/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (trasportatore)
La controversia
La controversia nasce dall'insinuazione al passivo di un credito di oltre 900 mila euro per prestazioni di autotrasporto rese in favore della società debitrice, con richiesta di prededuzione ai sensi della disciplina speciale sull'amministrazione straordinaria dell'impresa ILVA. In procedura era stato già autorizzato un pagamento anticipato parziale; il residuo era stato ammesso solo in via chirografaria dal giudice delegato. La creditrice ha proposto opposizione allo stato passivo sostenendo, da un lato, che la norma di interpretazione autentica introdotta nel 2017 avesse effetto retroattivo e ampliasse i presupposti della prededuzione per i crediti delle imprese di autotrasporto funzionali alla continuità produttiva dell'ILVA; dall'altro, che il tribunale avesse errato nel ritenere necessaria un'ulteriore prova documentale oltre alle fatture e nel pretendere specifiche allegazioni sulla destinazione del trasporto e sulla tipologia della merce. In cassazione ha articolato sette motivi: nullità del procedimento per mancata trattazione collegiale della prima udienza; ultrapetizione e violazione del principio di non contestazione; nullità per motivazione apparente; violazione delle norme sulla produzione documentale e sulla disciplina speciale della prededuzione; omessa pronuncia sulla domanda di interessi moratori.
La decisione
La Corte ha rigettato i primi quattro motivi, affermando che l'art. 99 l.fall. consente la trattazione dell'opposizione davanti al giudice relatore, che la non contestazione non opera sulle questioni giuridiche né impedisce al giudice di verificare d'ufficio i presupposti di ammissione del credito, e che la motivazione del decreto, pur sintetica, non era apparente. Ha invece accolto il quinto, il sesto e il settimo motivo: ha ritenuto errata la lettura restrittiva del tribunale sulla norma speciale che disciplina la prededuzione dei crediti delle imprese di autotrasporto, poiché la norma interpretativa del 2017 amplia i presupposti oggettivi collegando la prededuzione anche alla funzionalità degli impianti produttivi dell'ILVA in quanto tale, non solo a singoli stabilimenti o a specifiche fasi produttive; ha inoltre ritenuto fondato il motivo sull'omessa pronuncia circa la richiesta di interessi moratori. Il decreto impugnato è stato quindi cassato limitatamente ai motivi accolti, con rinvio al Tribunale di Milano in diversa composizione anche per le spese.
Norme richiamate
Il comma 3 consente la delega della trattazione al giudice relatore senza necessità di preventiva comparizione dinanzi al collegio; il comma 2, n. 4, è richiamato per i requisiti del ricorso e per la produzione documentale.
Non introduce un principio di non contestazione sui crediti prededucibili, ma regola il rito di accertamento del passivo, con esclusione dei crediti non contestati per collocazione e ammontare.
Il principio di non contestazione opera come relevatio ab onere probandi sui fatti dedotti, non sui documenti né sulle questioni di qualificazione giuridica.
Il vizio di ultrapetizione riguarda l'ambito oggettivo della pronuncia e non le ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della decisione; il giudice può qualificare diversamente i fatti e applicare d'ufficio la norma corretta.
La motivazione è sufficiente se consente di comprendere l'iter logico-giuridico seguito; non è apparente per il solo fatto di essere sintetica.
Richiamato in tema di sufficienza della motivazione del decreto.
art. 24 Cost.
Invocato dalla ricorrente in relazione al diritto di difesa, ma la censura è stata respinta nei motivi infondati.
art. 111 Cost.
Richiamato sia per il modello di giusto processo sia per l'obbligo di motivazione dei provvedimenti.
La riserva di collegialità è rispettata se la decisione finale è adottata dal tribunale in composizione collegiale.
art. 3, comma 1-ter, d.lgs. n. 347 del 2003
Prevede la prededuzione per determinate prestazioni di autotrasporto funzionali alla continuità dell'attività degli impianti produttivi essenziali.
art. 8, comma 1-bis, d.l. n. 91 del 2017
Norma di interpretazione autentica che amplia i presupposti della prededuzione per i crediti delle imprese di autotrasporto, collegandoli anche alla funzionalità degli impianti produttivi dell'ILVA.
Richiamato quale base normativa dell'istanza di prededuzione presentata in procedura.
Legge di conversione del d.l. n. 1 del 2015.
Legge di conversione del d.l. n. 91 del 2017, che contiene la norma di interpretazione autentica.
La disciplina speciale sulla prededuzione è qualificata come eccezione al principio della responsabilità patrimoniale generale.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, l'articolazione del procedimento può svolgersi davanti al giudice relatore, purché la decisione finale sia resa dal tribunale in composizione collegiale; non è necessaria una preventiva trattazione collegiale della prima udienza.
- La non contestazione rileva solo sui fatti storici allegati e non sui documenti prodotti, né sulla qualificazione giuridica del credito o sull'interpretazione della norma applicabile; il giudice conserva il potere-dovere di verificare d'ufficio i presupposti giuridici dell'ammissione al passivo.
- Nel procedimento concorsuale, la mancata contestazione del commissario straordinario o del curatore non determina automaticamente l'ammissione del credito, dovendo comunque il giudice verificare le risultanze probatorie e i possibili rilievi officiosi.
- Il vizio di ultrapetizione non sussiste quando il giudice qualifica diversamente i fatti dedotti e applica d'ufficio la disciplina corretta, purché resti entro l'oggetto della domanda.
- Una motivazione sintetica non è di per sé apparente se esplicita il percorso logico seguito e consente di comprendere le ragioni della decisione.
- In materia di crediti delle imprese di autotrasporto verso l'ILVA in amministrazione straordinaria, la norma di interpretazione autentica del 2017 deve essere letta in senso estensivo: la prededuzione non è limitata alla sola funzionalità di singoli impianti o fasi produttive, ma si collega anche alla funzionalità dell'attività produttiva dell'ILVA nel suo complesso, ivi compreso il trasporto del prodotto finito che chiude il ciclo produttivo.
- Se il tribunale omette di pronunciare su una domanda accessoria autonoma, come quella sugli interessi moratori, il decreto è cassabile per omessa pronuncia con rinvio al giudice di merito.
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