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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25457/2026 del 16/09/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia tra un ente pubblico consortile e un proprio dipendente aveva a oggetto la determinazione dell'indennità risarcitoria conseguente alla declaratoria di nullità del termine apposto a una successione di contratti di lavoro. Il tribunale, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, aveva revocato il decreto e condannato l'ente al pagamento di euro 4.686,00, compensando integralmente le spese. La corte d'appello aveva parzialmente accolto il gravame, riducendo l'indennità a euro 3.945,90 e ponendo a carico dell'ente le spese di entrambi i gradi di merito. L'ente ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per essere stato condannato alle spese benché, secondo la propria prospettazione, non fosse soccombente nei due gradi di merito. Il dipendente è rimasto intimato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura sulle spese, osservando che la corte territoriale aveva posto le spese a carico dell'ente in ragione della soccombenza e che le domande dell'ente erano state accolte solo parzialmente sia in primo sia in secondo grado. La riduzione dell'indennità rispetto all'importo originariamente riconosciuto non rendeva l'ente integralmente vittorioso, anche perché era stata disattesa la quantificazione fondata sull'ultima retribuzione globale di fatto, individuata come punto essenziale della controversia. La Corte ha inoltre rilevato che il ricorrente non aveva trascritto le conclusioni degli atti introduttivi dei giudizi di merito, impedendo una diversa valutazione. Ha confermato che il sindacato di legittimità sulle spese è ammissibile soltanto quando il giudice di merito violi il principio di soccombenza ponendo le spese a carico della parte totalmente vittoriosa. Nell'opposizione a decreto ingiuntivo, la soccombenza deve essere valutata in relazione all'esito finale della lite: il creditore opposto non è soccombente quando gli venga riconosciuto, anche solo in parte, il credito sostanziale, pur con revoca del decreto e restituzione dell'eccedenza eventualmente riscossa. Nulla è stato disposto sulle spese del giudizio di cassazione, poiché il resistente è rimasto intimato. È stato disposto il versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Individua il vizio denunciato dal ricorrente, consistente nella violazione o falsa applicazione di norme di diritto.

  • art. 91 c.p.c.

    La regolazione delle spese segue il principio della soccombenza; la Corte ha ritenuto che tale principio non fosse stato violato, poiché il ricorrente non era risultato totalmente vittorioso.

  • art. 92 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente insieme all'art. 91 c.p.c. in relazione alla statuizione sulle spese; la censura è stata ritenuta infondata.

  • art. 380-bis.1, ultimo comma, c.p.c.

    Richiamato quanto alla riserva del deposito dell'ordinanza al termine della camera di consiglio.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    Individuato quale parametro per l'importo del contributo unificato ulteriore dovuto in caso di rigetto, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Applicato per dichiarare l'obbligo del ricorrente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

  • art. 1, comma 17, l. 228/2012

    Richiamato quale disposizione che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. 115/2002.

Massime di principio

  • Il sindacato della Corte di cassazione sulla statuizione relativa alle spese processuali è ammissibile quando il giudice di merito abbia violato il principio di soccombenza ponendo le spese a carico della parte totalmente vittoriosa; non consente invece di rimettere in discussione la valutazione della soccombenza quando essa sia coerente con l'esito della lite.
  • La parte che ottiene soltanto un accoglimento parziale delle proprie domande non può essere considerata integralmente vittoriosa ai fini della regolazione delle spese processuali.
  • Nell'opposizione a decreto ingiuntivo, la soccombenza deve essere valutata in rapporto all'esito finale della controversia e non alla sola revoca del decreto: il creditore opposto non è soccombente se il credito sostanziale gli viene riconosciuto, anche in misura minima, con conseguente restituzione soltanto dell'eccedenza eventualmente percepita.
  • La mera riduzione dell'importo riconosciuto rispetto a quello oggetto della pretesa non rende integralmente vittoriosa la parte che ha ottenuto tale riduzione, soprattutto quando sia stata disattesa la base di quantificazione costituente il punto essenziale della controversia.
  • Il ricorrente che intenda contestare in cassazione la regolazione delle spese deve fornire gli elementi processuali necessari per verificare la soccombenza, comprese, ove rilevanti, le conclusioni formulate nei precedenti gradi; la mancata trascrizione può impedire una diversa valutazione della statuizione impugnata.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteImpugnazioni
RamiProcesso civileLavoro
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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