Cassazione Civile, Ordinanza n. 25529/2026 del 18/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La Corte d’appello di Messina, con sentenza n. 968/2022 depositata il 27 dicembre 2022, aveva riformato la decisione di primo grado, accertando l’esposizione dell’assicurato all’amianto per dieci anni, due mesi e undici giorni e riconoscendogli i benefici dell’art. 13, comma 8, della legge n. 257/1992: rivalutazione del periodo esposto con coefficiente 1,25 e conseguente maggiorazione contributiva. L’INPS ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando la violazione degli artt. 435 e 112 c.p.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. Ha sostenuto che l’appello avrebbe dovuto essere dichiarato improcedibile perché la notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza non era stata completata prima della prima udienza del 7 giugno 2022: la documentazione depositata non conteneva la ricevuta PEC attestante la consegna e, secondo l’ente, la notifica era quindi inesistente e non suscettibile di rinnovazione. Dopo il rinvio disposto per consentire il deposito della prova della notificazione, l’appellante aveva effettuato il 29 giugno 2022 una nuova notificazione via PEC, prima dell’udienza del 12 luglio 2022, ma senza autorizzazione. L’assicurato ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di specificità e, in subordine, ha invocato l’effetto sanante della costituzione dell’INPS.
La decisione
La Cassazione ha respinto l’eccezione di inammissibilità sollevata dall’assicurato: il motivo era sufficientemente specifico e, trattandosi di censura processuale, la Corte poteva esaminare direttamente gli atti. Nel merito ha accolto l’unico motivo dell’INPS, rilevando che la notificazione del ricorso in appello e del decreto di fissazione dell’udienza non era stata portata a compimento e che la successiva notificazione del 29 giugno 2022, eseguita dopo il rinvio e non autorizzata, non poteva supplire all’omissione. Ha quindi cassato senza rinvio la sentenza impugnata e dichiarato improcedibile l’appello. Sono rimaste ferme le spese di primo grado, ormai coperte da giudicato; le spese del grado d’appello e del giudizio di cassazione sono state compensate tra le parti in considerazione della particolarità della vicenda.
Norme richiamate
Nelle controversie di lavoro in grado d'appello, la mancata notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza determina l'improcedibilità dell'impugnazione, senza possibilità per il giudice di assegnare un termine perentorio per provvedervi, a nulla rilevando la notificazione eseguita nel periodo intermedio fra la prima e la seconda udienza, cui la causa sia stata rinviata ai sensi dell'art. 348 c.p.c. per mancata comparizione delle parti, non potendo la parte ricorrente giovarsi di tale ulteriore inerzia al fine di ottenere in altro modo una rimessione in termini che l'ordinamento, in virtù di un'interpretazione costituzionalmente orientata imposta dal principio della cd. ragionevole durata del processo ex art. 111, comma 2, Cost., non consente di riconnettere ad una notificazione puramente e semplicemente omessa.
Nelle controversie di lavoro in appello, la mancata notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza comporta l’improcedibilità dell’impugnazione. Il rinvio dell’udienza non consente di sanare l’omissione mediante una notificazione eseguita nel periodo intermedio, né di ottenere una rimessione in termini.
Nelle controversie di lavoro in grado d'appello, la mancata notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza determina l'improcedibilità dell'impugnazione, senza possibilità per il giudice di assegnare un termine perentorio per provvedervi, a nulla rilevando la notificazione eseguita nel periodo intermedio fra la prima e la seconda udienza, cui la causa sia stata rinviata ai sensi dell'art. 348 c.p.c. per mancata comparizione delle parti, non potendo la parte ricorrente giovarsi di tale ulteriore inerzia al fine di ottenere in altro modo una rimessione in termini che l'ordinamento, in virtù di un'interpretazione costituzionalmente orientata imposta dal principio della cd. ragionevole durata del processo ex art. 111, comma 2, Cost., non consente di riconnettere ad una notificazione puramente e semplicemente omessa.
La notificazione successiva al rinvio della causa, nel periodo tra la prima e la seconda udienza, non evita l’improcedibilità quando la notificazione iniziale del ricorso e del decreto sia stata omessa.
art. 111, comma 2, Cost.
Nelle controversie di lavoro in grado d'appello, la mancata notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza determina l'improcedibilità dell'impugnazione, senza possibilità per il giudice di assegnare un termine perentorio per provvedervi, a nulla rilevando la notificazione eseguita nel periodo intermedio fra la prima e la seconda udienza, cui la causa sia stata rinviata ai sensi dell'art. 348 c.p.c. per mancata comparizione delle parti, non potendo la parte ricorrente giovarsi di tale ulteriore inerzia al fine di ottenere in altro modo una rimessione in termini che l'ordinamento, in virtù di un'interpretazione costituzionalmente orientata imposta dal principio della cd. ragionevole durata del processo ex art. 111, comma 2, Cost., non consente di riconnettere ad una notificazione puramente e semplicemente omessa.
Il principio di ragionevole durata del processo orienta l’interpretazione nel senso che la notificazione completamente omessa non può essere recuperata attraverso una rimessione in termini non consentita dall’ordinamento.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Dall’esame degli atti contenuti nel fascicolo processuale di appello, consultabili in ragione della censura mossa alla sentenza - che non si espone ai rilievi di inammissibilità denunciati da parte controricorrente essendo sufficientemente specificati gli elementi da cui desumere il contenuto della censura che stante la sua natura processuale autorizza la Corte all’esame diretto degli atti (cfr. in generale sui requisiti di specificità dei motivi Cass. s.u. n. 32415 dell’08/11/2021) - emerge che l’assicurato che aveva avviato il procedimento notificatorio del ricorso in appello corredato del decreto di fissazione dell’udienza non lo aveva portato a compimento
Quando il ricorso denuncia un error in procedendo e indica con sufficiente specificità gli elementi necessari a individuare la censura, la Corte di cassazione può esaminare direttamente gli atti del fascicolo processuale.
La sentenza non contiene una specifica interpretazione della disposizione.
La norma è indicata come parametro di censura, ma la Corte non ne sviluppa un’autonoma interpretazione.
Massime di principio
- Nelle controversie di lavoro in grado d’appello, la mancata notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza determina l’improcedibilità dell’impugnazione e non può essere sanata assegnando un termine perentorio per provvedere alla notificazione.
- Se la notificazione iniziale è stata omessa, una successiva notificazione eseguita tra la prima udienza e quella fissata dopo il rinvio non evita l’improcedibilità e non attribuisce alla parte il diritto a una rimessione in termini.
- In presenza di una censura processuale sufficientemente specifica, la Corte di cassazione può esaminare direttamente gli atti del fascicolo per verificarne la fondatezza.
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