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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25454/2026 del 16/09/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia riguarda un credito contributivo portato da un avviso di addebito notificato il 21 ottobre 2011. La Corte d'appello, in parziale accoglimento del gravame della contribuente, aveva dichiarato prescritto il credito, ritenendo che, prima dell'intimazione di pagamento notificata il 5 settembre 2017, non fosse stato dimostrato alcun atto interruttivo del termine quinquennale previsto dall'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995. L'ente previdenziale ha proposto ricorso per cassazione denunciando, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l'omesso esame di un fatto decisivo: con le note di trattazione scritta depositate in appello il 18 gennaio 2022 aveva prodotto un'intimazione di pagamento notificata alla contribuente il 22 novembre 2012, potenzialmente idonea a interrompere la prescrizione. L'ente sosteneva di essere entrato in possesso della documentazione soltanto nel corso del giudizio, dopo avere richiesto all'agente della riscossione di trasmetterla. La contribuente ha eccepito l'inammissibilità della censura, deducendo la tardiva introduzione del documento nel giudizio d'appello e rilevando che la richiesta di esibizione formulata dall'ente era stata correttamente ritenuta generica ed esplorativa.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha affermato che l'eccezione di interruzione della prescrizione è un'eccezione in senso lato, rilevabile anche d'ufficio sulla base di elementi probatori ritualmente acquisiti agli atti e proponibile in appello quando i fatti risultino documentati ex actis. Ha inoltre rilevato che, nel rito del lavoro, la produzione di documenti dopo il deposito degli atti introduttivi è ammissibile quando il documento sia stato formato o sia entrato nella disponibilità della parte dopo la scadenza dei termini preclusivi, oppure quando la sua rilevanza emerga dalla necessità di replicare alle difese avversarie. L'acquisizione d'ufficio, anche su sollecitazione di parte, può essere disposta quando il documento sia indispensabile per la decisione e serva a definire una concreta pista probatoria. Nel caso concreto, la documentazione relativa all'atto interruttivo apparteneva a un terzo ed era stata depositata con note di trattazione scritta autorizzate ex art. 127-ter c.p.c.; l'ente aveva dichiarato di averne acquisito la disponibilità soltanto nel corso del giudizio, tanto da avere in precedenza richiesto l'esibizione. La Corte territoriale non avrebbe potuto ignorare l'esistenza del documento: avrebbe dovuto valutarne l'ammissibilità e, se necessario, sollecitare il contraddittorio tra le parti. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla medesima Corte d'appello, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 3, commi 9 e 10, L. 335/1995

    termine quinquennale di prescrizione dei crediti contributivi

    La Corte d'appello aveva applicato il termine quinquennale, ritenendo non dimostrata l'esistenza di atti interruttivi anteriori all'intimazione di pagamento del 5 settembre 2017; la Corte di cassazione ha imposto una nuova valutazione alla luce del documento relativo all'intimazione notificata il 22 novembre 2012.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio

    La disposizione è stata invocata per denunciare l'omesso esame, da parte della Corte d'appello, del documento attestante un possibile atto interruttivo della prescrizione.

  • art. 437 c.p.c.

    La resistente ne ha invocato l'applicazione per sostenere l'inammissibilità della produzione documentale tardiva in appello; la Corte di cassazione ha escluso che tale questione consentisse di ignorare il documento, imponendone la valutazione secondo le regole del rito del lavoro.

  • art. 127-ter c.p.c.

    nel testo ratione temporis applicabile

    Le note di trattazione scritta autorizzate in sostituzione dell'udienza di discussione costituivano il contesto processuale nel quale era stata depositata la documentazione relativa all'atto interruttivo.

Massime di principio

  • L'interruzione della prescrizione integra un'eccezione in senso lato: il giudice può rilevarla d'ufficio sulla base di elementi probatori ritualmente acquisiti agli atti, senza che sia necessaria una specifica e tempestiva allegazione della parte.
  • Nel giudizio d'appello, l'interruzione della prescrizione può essere considerata quando i fatti interruttivi risultino documentati ex actis, anche se non siano stati tempestivamente prospettati dalla parte come autonoma eccezione.
  • Nel rito del lavoro, la produzione documentale successiva al deposito degli atti introduttivi è ammissibile quando il documento sia stato formato o sia entrato nella disponibilità della parte dopo la scadenza dei termini preclusivi, oppure quando la sua rilevanza emerga dalla necessità di replicare alle difese avversarie.
  • Il giudice può disporre l'acquisizione d'ufficio di documenti, anche su sollecitazione di parte, quando essi siano indispensabili per la decisione e risultino necessari a integrare una concreta pista probatoria relativa a un fatto altrimenti destinato a essere deciso secondo la regola dell'onere della prova.
  • Quando una parte deposita tempestivamente, nel contesto processuale consentito, un documento proveniente da un terzo dichiarando di averne acquisito la disponibilità soltanto nel corso del giudizio, il giudice non può ignorarne l'esistenza: deve valutarne l'ammissibilità e, se necessario, instaurare il contraddittorio sul documento.
  • La precedente reiezione di una richiesta di esibizione perché generica o esplorativa non legittima il giudice a trascurare il successivo deposito di un documento specifico e potenzialmente decisivo, del quale deve essere verificata l'incidenza sulla controversia.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiProveImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizioneOnere della prova

Testo integrale

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