Cassazione Penale, Ordinanza n. 22757/2025 del 17/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica accusa)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna del Tribunale, deducendo un unico motivo di inosservanza ed erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio. In particolare, ha sostenuto che la pena applicata non sarebbe stata contenuta nel minimo edittale. La Corte di cassazione ha però rilevato che la decisione impugnata era sorretta da motivazione congrua e conforme alla legge, e che la doglianza mirava a sindacare una scelta di merito non deducibile in sede di legittimità, poiché la determinazione di una pena in misura media o prossima al minimo edittale non richiede una specifica e dettagliata motivazione, salvo il caso di pena vicina al massimo edittale o comunque superiore alla media.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura sul trattamento sanzionatorio non fosse ammissibile in cassazione, perché la sentenza di merito aveva correttamente determinato la pena entro i parametri normativi e la motivazione era sufficiente. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando ragioni di esonero.
Norme richiamate
art. 116, commi 15 e 17, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
Norma incriminatrice posta a base della condanna confermata nei gradi di merito.
Criterio di riferimento per la determinazione della pena, rimessa al giudice di merito quando la sanzione sia irrogata in misura media o prossima al minimo edittale.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
Richiamata per affermare la condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso, salvo ragioni di esonero.
Massime di principio
- La censura relativa alla quantificazione della pena è generalmente non scrutinabile in cassazione quando si risolva in una richiesta di rivalutazione del merito, se la sanzione è stata determinata entro i limiti edittali e con motivazione non apparente.
- Una specifica e dettagliata motivazione sui criteri di commisurazione della pena è necessaria soprattutto quando la pena si collochi vicino al massimo edittale o comunque sopra la media; non è invece imposta, di regola, quando la pena sia stata irrogata in misura media o prossima al minimo.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo la presenza di ragioni di esonero.
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