Cassazione Penale, Sentenza n. 49244/2023 del 11/12/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna la condanna per porto ingiustificato di quattro coltelli (lama 6,5 cm, lunghezza totale 14,5 cm). Il ricorso per cassazione solleva tre censure: 1) criticità nella configurabilità del reato e nella valutazione probatoria, in particolare sulla forma della lama e sulla credibilità della giustificazione di detenzione per attività di venditore ambulante; 2) omessa pronuncia del Tribunale sulla richiesta congiunta delle parti di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.); 3) eccessività del trattamento sanzionatorio e mancato riconoscimento di attenuanti generiche e sospensione condizionale della pena.
La decisione
La Corte di cassazione dichiara il ricorso fondato in parte. Il primo motivo è considerato inammissibile perché equivale a una rivalutazione di merito e la motivazione del Tribunale non è manifestamente illogica riguardo alla valutazione delle prove e delle modalità di detenzione degli oggetti. Il secondo motivo è ritenuto fondato: il Tribunale non ha esaminato né motivato la richiesta di applicazione dell'art. 131-bis c.p.; per tale omessa pronuncia la sentenza è annullata limitatamente a questo punto. Il terzo motivo resta assorbito e non precluso, in relazione alla nuova valutazione che il giudice di rinvio dovrà compiere. Disposto l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente all'applicabilità dell'art. 131-bis e rinvio al Tribunale di Cuneo in diversa composizione per nuovo giudizio e per la riformulazione del trattamento sanzionatorio. Per il resto il ricorso è dichiarato inammissibile.
Norme richiamate
legge 18 aprile 1975, n. 110, art. 4
Il porto di strumenti da punta e da taglio (armi bianche improprie) integra la contravvenzione quando avviene senza giustificato motivo; per altri oggetti non espressamente elencati occorre anche che siano chiaramente utilizzabili per offendere, in relazione a tempo e luogo. La Corte ha richiamato questa distinzione per giustificare la valutazione di merito del Tribunale sulla configurabilità della contravvenzione.
L'art. 131-bis prevede la non punibilità per particolare tenuità del fatto quando il fatto è di rilevanza minima e la offensività è contenuta. La Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia omesso di esaminare e motivare la richiesta congiunta delle parti relativa a questa causa di non punibilità, imponendo l'annullamento e il rinvio per una valutazione espressa e motivata.
Massime di principio
- La Corte di cassazione non è sede per rinnovare la valutazione di merito o riconsiderare libere valutazioni probatorie, salvo che emerga manifesta illogicità, contraddittorietà o violazione di norme di diritto.
- Per gli oggetti espressamente indicati nella prima parte dell'art. 4 legge 110/1975 (strumenti da punta o da taglio) è sufficiente l'assenza di giustificato motivo per configurare il reato; per altri oggetti bisogna provare anche la loro chiara utilizzabilità per l'offesa, tenendo conto di tempo e luogo.
- La richiesta di applicazione dell'art. 131-bis va esaminata e motivata dal giudice: l'omessa pronuncia è vizio che legittima l'annullamento parziale e il rinvio per nuovo giudizio.
- Fatti come la spontanea consegna dell'arma, le condizioni di chi era sottoposto a controllo (es. persona da sola, seduta), e l'assenza di documentazione che colleghi gli oggetti a un'attività lavorativa possono essere elementi rilevanti per valutare la tenuità e la sussistenza del giustificato motivo; tali elementi devono però essere esplicitamente valutati in motivazione.
- Se il giudice omette di valutare circostanze favorevoli che potrebbero portare all'applicazione di una causa di non punibilità o a misure attenuanti, la decisione può essere annullata e rinviata per consentire una nuova valutazione motivata.
- Quando si chiede la qualificazione della condotta come di particolare tenuità, è utile documentare e far emergere in istruttoria elementi fattuali concreti (es. finalità lavorativa, stato della persona, comportamento collaborativo) che il giudice dovrà considerare e motivare.
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