Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44811/2024 del 06/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza che lo aveva condannato per occupazione abusiva di demanio concesso in via esclusiva alla societa' "Bagni San Michele s.r.l."; deduceva: 1) la querela sarebbe stata proposta da persona non legittimata poiche' la societa' non sarebbe stata titolare della concessione alla data della querela; 2) la motivazione sarebbe carente e illogica rispetto alla dimostrazione dell'elemento soggettivo; 3) la societa' costituitasi parte civile non sarebbe stata titolare di alcuna concessione e non avrebbe subito danno, per cui non poteva costituirsi parte civile.

La decisione

Il ricorso per cassazione e' stato dichiarato inammissibile. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto che la querela non fosse necessaria essendo il reato di occupazione del demanio procedibile d'ufficio ai sensi dell'art. 639-bis cod. pen.; il secondo motivo e' stato escluso per inammissibilita', stante il limite di ammissibilita' dei motivi in cassazione per decisioni del Giudice di Pace (art. 606, comma 2-bis c.p.p.) e perche' la sentenza impugnata non soffriva di carenza assoluta di motivazione sulla responsabilita' soggettiva; il terzo motivo e' stato ritenuto infondato poiche' la societa' "Bagni San Michele s.r.l." aveva, alla data del fatto (17/05/2018), la disponibilita' del terreno in forza del provvedimento del TAR Liguria che aveva sospeso il rigetto della domanda di subingresso, e quindi aveva subito un danno legittimandone la costituzione come parte civile. Conseguentemente il ricorrente e' stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende; e' stata rigettata la domanda di rifusione delle spese processuali della parte civile per carenza di apporto scritto utile al contraddittorio in cassazione.

Norme richiamate

  • art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020

    Permette il procedimento con contraddittorio scritto; la procedura si e' svolta con contraddittorio scritto ai sensi della norma

  • art. 639-bis cod. pen.

    Qualifica l'occupazione abusiva del demanio come reato procedibile d'ufficio: la Corte ha ritenuto che per tale reato la querela non sia necessaria

  • art. 120 cod. pen.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla presunta illegittimita' della querela; il Collegio non ha dato seguito a tale censura perche' il reato e' procedibile d'ufficio

  • art. 633 cod. pen.

    Invocato dal ricorrente in diversi motivi (contestazione della qualifica del fatto e della motivazione); la Corte ha valutato le censure ma le ha ritenute infondate o inammissibili alla luce del quadro normativo e probatorio

  • art. 74 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente con riferimento alla legittimazione della parte civile; la Corte ha ritenuto invece che la parte civile fosse danneggiata e legittimata a costituirsi

  • art. 606, comma 2-bis cod. proc. pen.

    Limita i motivi di ricorso per cassazione avverso decisioni del Giudice di Pace alle violazioni di legge; la Corte ha richiamato tale limite per escludere la censura sulla presunta illogicita' della motivazione, salvo il caso di carenza assoluta di motivazione

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna alle spese processuali e ad una somma in favore della Cassa delle ammende per ricorso inammissibile; la Corte ha applicato tale articolo liquidando la somma in euro 3.000,00

  • art. 541 cod. proc. pen.

    Regola la liquidazione delle spese della parte civile in cassazione anche senza partecipazione all'udienza se ha contribuito con memorie scritte; il Collegio ha ritenuto che la parte civile non abbia dato un apporto sufficiente e ha rigettato la richiesta di rifusione

Massime di principio

  • Per i reati relativi all'occupazione abusiva del demanio, la procedibilita' e' spesso d'ufficio (art. 639-bis): la mancanza di querela non impedisce l'azione penale
  • Avverso decisioni del Giudice di Pace il ricorso per cassazione e' limitato a questioni di violazione di legge (art. 606, comma 2-bis c.p.p.); la critica alla logicita' della motivazione e' normalmente inammissibile salvo che sussista una carenza assoluta di motivazione
  • La legittimazione a costituirsi parte civile si valuta in relazione alla situazione concreta e al momento del fatto: provvedimenti amministrativi sospensivi o atti che attribuiscono la disponibilita' di fatto di un bene possono legittimare la qualifica di "danneggiato"
  • Ricorsi ritenuti inammissibili possono comportare condanne alle spese processuali e al versamento a favore della Cassa delle ammende; la liquidazione delle spese della parte civile in cassazione richiede che la parte abbia effettivamente fornito un contributo processuale, anche solo scritto

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.