Cassazione Penale, Sentenza n. 44811/2024 del 06/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza che lo aveva condannato per occupazione abusiva di demanio concesso in via esclusiva alla societa' "Bagni San Michele s.r.l."; deduceva: 1) la querela sarebbe stata proposta da persona non legittimata poiche' la societa' non sarebbe stata titolare della concessione alla data della querela; 2) la motivazione sarebbe carente e illogica rispetto alla dimostrazione dell'elemento soggettivo; 3) la societa' costituitasi parte civile non sarebbe stata titolare di alcuna concessione e non avrebbe subito danno, per cui non poteva costituirsi parte civile.
La decisione
Il ricorso per cassazione e' stato dichiarato inammissibile. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto che la querela non fosse necessaria essendo il reato di occupazione del demanio procedibile d'ufficio ai sensi dell'art. 639-bis cod. pen.; il secondo motivo e' stato escluso per inammissibilita', stante il limite di ammissibilita' dei motivi in cassazione per decisioni del Giudice di Pace (art. 606, comma 2-bis c.p.p.) e perche' la sentenza impugnata non soffriva di carenza assoluta di motivazione sulla responsabilita' soggettiva; il terzo motivo e' stato ritenuto infondato poiche' la societa' "Bagni San Michele s.r.l." aveva, alla data del fatto (17/05/2018), la disponibilita' del terreno in forza del provvedimento del TAR Liguria che aveva sospeso il rigetto della domanda di subingresso, e quindi aveva subito un danno legittimandone la costituzione come parte civile. Conseguentemente il ricorrente e' stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende; e' stata rigettata la domanda di rifusione delle spese processuali della parte civile per carenza di apporto scritto utile al contraddittorio in cassazione.
Norme richiamate
art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020
Permette il procedimento con contraddittorio scritto; la procedura si e' svolta con contraddittorio scritto ai sensi della norma
Qualifica l'occupazione abusiva del demanio come reato procedibile d'ufficio: la Corte ha ritenuto che per tale reato la querela non sia necessaria
Richiamato dal ricorrente in relazione alla presunta illegittimita' della querela; il Collegio non ha dato seguito a tale censura perche' il reato e' procedibile d'ufficio
Invocato dal ricorrente in diversi motivi (contestazione della qualifica del fatto e della motivazione); la Corte ha valutato le censure ma le ha ritenute infondate o inammissibili alla luce del quadro normativo e probatorio
Richiamato dal ricorrente con riferimento alla legittimazione della parte civile; la Corte ha ritenuto invece che la parte civile fosse danneggiata e legittimata a costituirsi
art. 606, comma 2-bis cod. proc. pen.
Limita i motivi di ricorso per cassazione avverso decisioni del Giudice di Pace alle violazioni di legge; la Corte ha richiamato tale limite per escludere la censura sulla presunta illogicita' della motivazione, salvo il caso di carenza assoluta di motivazione
Consente la condanna alle spese processuali e ad una somma in favore della Cassa delle ammende per ricorso inammissibile; la Corte ha applicato tale articolo liquidando la somma in euro 3.000,00
Regola la liquidazione delle spese della parte civile in cassazione anche senza partecipazione all'udienza se ha contribuito con memorie scritte; il Collegio ha ritenuto che la parte civile non abbia dato un apporto sufficiente e ha rigettato la richiesta di rifusione
Massime di principio
- Per i reati relativi all'occupazione abusiva del demanio, la procedibilita' e' spesso d'ufficio (art. 639-bis): la mancanza di querela non impedisce l'azione penale
- Avverso decisioni del Giudice di Pace il ricorso per cassazione e' limitato a questioni di violazione di legge (art. 606, comma 2-bis c.p.p.); la critica alla logicita' della motivazione e' normalmente inammissibile salvo che sussista una carenza assoluta di motivazione
- La legittimazione a costituirsi parte civile si valuta in relazione alla situazione concreta e al momento del fatto: provvedimenti amministrativi sospensivi o atti che attribuiscono la disponibilita' di fatto di un bene possono legittimare la qualifica di "danneggiato"
- Ricorsi ritenuti inammissibili possono comportare condanne alle spese processuali e al versamento a favore della Cassa delle ammende; la liquidazione delle spese della parte civile in cassazione richiede che la parte abbia effettivamente fornito un contributo processuale, anche solo scritto
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