Cassazione Penale, Ordinanza n. 09197/2025 del 05/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il giudice dell'esecuzione aveva rigettato la richiesta, proposta nell'interesse del condannato, di unificazione sotto il vincolo della continuazione di più reati già oggetto di condanna. Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza deducendo violazione di legge e vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p., in riferimento agli artt. 81 c.p. e 671 c.p.p., sostenendo che i reati sarebbero stati espressione di un preventivo disegno criminoso unitario, commessi in un breve arco temporale, omogenei per natura e caratterizzati da modalità esecutive simili. La doglianza mirava, in sostanza, a ottenere una diversa valutazione dei presupposti della continuazione in sede esecutiva.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il giudice dell'esecuzione avesse fornito motivazione adeguata sull'insussistenza del medesimo disegno criminoso, evidenziando l'assenza di elementi idonei a dimostrare una programmazione unitaria e valorizzando invece la riconducibilità dei fatti a circostanze occasionali e contingenti, oltre alla sola generica propensione del condannato a quel tipo di delitti. Le censure sono state giudicate meramente rivalutative, aspecifiche e dirette a ottenere una lettura alternativa del materiale fattuale, non consentita in cassazione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.
È richiamato quale parametro di deduzione del vizio di violazione di legge nel ricorso per cassazione.
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
È richiamato quale parametro di deduzione del vizio di motivazione nel ricorso per cassazione.
Viene evocato come norma che disciplina il vincolo della continuazione e il medesimo disegno criminoso.
Viene richiamato quale base normativa della richiesta di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva.
È indicato come fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità contro un'ordinanza del giudice dell'esecuzione in materia di continuazione, non è consentito sollecitare una nuova valutazione del merito dei fatti, quando la motivazione del provvedimento impugnato sia adeguata e non manifestamente illogica.
- Ai fini del riconoscimento del vincolo della continuazione, non è sufficiente allegare la vicinanza temporale, l'omogeneità astratta dei reati o la similarità delle modalità esecutive: occorre che emergano elementi concreti idonei a dimostrare una preventiva programmazione unitaria delle condotte.
- Quando il giudice dell'esecuzione esclude il medesimo disegno criminoso valorizzando la natura occasionale e contingente delle singole azioni, il ricorso per cassazione che contesti tale apprezzamento senza evidenziare reali vizi logici o giuridici è manifestamente aspecifico e rivalutativo.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in mancanza di cause di esonero, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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