Cassazione Penale, Sentenza n. 19344/2026 del 27/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione accoglie il ricorso della parte civile e annulla senza rinvio la sentenza di appello limitatamente alla revoca delle statuizioni civili: devono essere ripristinate le statuizioni civili disposte in primo grado. In pratica, la revoca delle statuizioni civili operata in appello è stata dichiarata illegittima e le statuizioni civili di primo grado sono restaurate; la cassazione è pronunciata senza rinvio.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La parte civile impugna la sentenza di appello che aveva dichiarato estinti per prescrizione i reati ascritti alla resistente e, conseguentemente, aveva revocato le statuizioni civili disposte in primo grado. Il motivo del ricorso è la nullità della decisione di appello: secondo la ricorrente alla data della sentenza di primo grado il termine di prescrizione non era ancora decorso. La Corte di cassazione rileva che il calcolo dei termini operato in appello e riproposto nel ricorso è corretto: fatto il computo (reato commesso il 30/03/2015, aggiunti 7 anni e 6 mesi ai sensi degli artt. 157 e 161 c.p. e conteggiati 908 giorni di sospensione) il termine di prescrizione è risultato decorso il 26/03/2025, data della pronuncia della sentenza di primo grado. Considerando che "il decorso del termine di prescrizione ... termina alle ore ventiquattro del giorno finale", alla data e all'ora della sentenza di primo grado i reati non erano ancora estinti per prescrizione. La Corte ricorda la giurisprudenza consolidata (Sez. U. e altre pronunce) secondo cui la causa estintiva deve essere sopravvenuta dopo la condanna di primo grado perché il giudice dell'impugnazione possa validamente revocare le statuizioni civili.
Norme richiamate
Usato nel calcolo del termine di prescrizione (congiuntamente all'art. 161 c.p.) per determinare la durata del termine prescrizionale a partire dalla data del fatto.
Applicato insieme all'art. 157 c.p. nel computo del termine di prescrizione; contribuisce al calcolo complessivo del termine.
Richiamato nella giurisprudenza per precisare che, ai fini della pronuncia sugli effetti civili, rileva la situazione del grado immediatamente precedente: il giudice dell'impugnazione può decidere sugli interessi civili quando risulti una condanna valida nel grado precedente e la causa estintiva sia sopravvenuta rispetto a quella condanna.
Sez. 3, n. 23259 del 29/04/2015 (Richichi)
Sez. 3, n. 23259 del 29/04/2015
Afferma che "il decorso del termine di prescrizione ... termina alle ore ventiquattro del giorno finale", principio utilizzato per determinare che alla data della sentenza di primo grado la prescrizione non si era ancora completata.
Sez. U., n. 39614 del 28/04/2022 (DiPaola)
Sez. U., n. 39614 del 28/04/2022
Ribadisce il principio che la sopravvenienza della causa estintiva (es. prescrizione) deve essere successiva alla condanna di primo grado affinché il giudice dell'impugnazione possa decidere validamente sugli effetti civili; una prescrizione intervenuta anteriormente alla condanna di primo grado impedisce la conferma delle statuizioni civili.
Sez. 2, n. 5705 del 29/01/2009 (Somma)
Sez. 2, n. 5705 del 29/01/2009
Supporta l'interpretazione secondo cui l'art. 578 c.p.p. va inteso in correlazione alla pronuncia di primo grado: la validità della condanna civile nel grado precedente è condizione per decidere sugli effetti civili al grado successivo.
Sez. U., n. 10086 del 13/07/1998 ("Citaristi")
Sez. U., n. 10086 del 13/07/1998
Ha ritenuto illegittima la sentenza d'appello che, avendo accertato la maturazione della prescrizione in epoca antecedente alla pronuncia di primo grado, confermi le statuizioni civili: conferma il principio della necessaria sopravvenienza della causa estintiva rispetto al primo grado.
Massime di principio
- Perché un giudice d'appello o la Cassazione possano legittimamente revocare le statuizioni civili in conseguenza di una dichiarazione di estinzione del reato (es. prescrizione), la causa estintiva deve essere sopravvenuta dopo la condanna pronunciata nel grado immediatamente precedente; se la prescrizione è già maturata prima della sentenza di primo grado, le statuizioni civili non possono essere confermate.
- Il calcolo del termine di prescrizione va effettuato con precisione tenendo conto delle norme che ne modificano la durata (es. artt. 157 e 161 c.p.) e dei periodi di sospensione: la scadenza decorre fino alle ore 24:00 dell'ultimo giorno utile, per cui la data e l'ora della pronuncia giudiziale sono rilevanti per stabilire se la prescrizione si sia effettivamente perfezionata.
- Le parti civili hanno interesse e legittimità a impugnare la revoca delle statuizioni civili in appello qualora sia sostenibile un errore nel computo della prescrizione o nella valutazione della sua temporalità rispetto al primo grado.
- Se la Cassazione annulla la decisione di appello senza rinvio limitatamente alla revoca delle statuizioni civili, le statuizioni civili di primo grado si devono ripristinare; ciò evita un nuovo giudizio sul punto e tutela l'efficacia delle pronunce civili già emesse quando la prescrizione non era sopravvenuta.
- La giurisprudenza di legittimità costituisce guida vincolante nella valutazione dell'interazione tra estinzione del reato e effetti civili: occorre sempre verificare la sequenza temporale "condanna di primo grado -> sopravvenuta causa estintiva" per poter incidere sulle statuizioni civili in sede di impugnazione.
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