Cassazione Penale, Sentenza n. 13910/2026 del 16/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che, a seguito di novum (caducazione della recidiva per esito positivo dell'affidamento in prova), ha escluso la recidiva specifica e reiterata e ha rideterminato la pena per gli aumenti in continuazione. Il ricorrente denunciava contraddittorietà della motivazione nella parte in cui la Corte d'appello, pur riducendo gli aumenti per la continuazione in favore del condannato, avrebbe negato la possibilità di rivedere il giudizio di prevalenza delle circostanze (ossia di riconoscere la prevalenza delle attenuanti generiche) che in sede di cognizione era stata limitata dall'automatismo della recidiva errata; la difesa sosteneva che la rimozione dello status di recidivo avrebbe dovuto ampliare la forbice valutativa consentendo la piena riapertura del bilanciamento attenuanti/aggravanti in executivis.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto che il giudice dell'esecuzione abbia correttamente esercitato i poteri di riforma alla luce del novum, escludendo la recidiva e rideterminando gli aumenti in continuazione senza contrastare i giudizi di merito già coperti da giudicato. La Corte ha richiamato il principio per cui il giudizio di comparazione tra circostanze è esercizio di discrezionalità del giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità se motivato in modo congruo e non manifestamente illogico. Ha quindi confermato che la mancata riconduzione alla prevalenza delle attenuanti generiche è stata adeguatamente motivata (richiamando le valutazioni del G.U.P. sui precedenti e sul comportamento processuale) e ha condannato il ricorrente alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990
art. 74 d.P.R. n. 309/1990
Costituisce la fattispecie di reato più grave (associazione in materia di stupefacenti) che ha determinato la pena-base; la valutazione della pena-base è stata mantenuta ferma nel minimo edittale (20 anni) per il reato più grave.
art. 99, comma quarto, cod. pen.
art. 99, comma 4, cod. pen.
La recidiva specifica e reiterata è stata trattata come circostanza aggravante ad effetto speciale; la Corte ricorda che, dopo la giurisprudenza costituzionale (Corte cost. n. 185/2015), tale recidiva non va applicata in modo obbligatorio e automatico ma richiede valutazione di merito sulla pericolosità rafforzata; nel caso di specie la recidiva è stata poi esclusa per novum (intervento del Tribunale di Sorveglianza).
art. 81, comma quarto, cod. pen.
art. 81, comma 4, cod. pen.
Regola gli aumenti in continuazione; la Corte d'appello ha rideterminato gli aumenti alla luce dell'esclusione della recidiva, tenendo conto del limite minimo di legge e delle opzioni dosimetriche rimaste disponibili.
art. 84, comma quarto, cod. pen.
art. 84, comma 4, cod. pen.
Norma richiamata in relazione alla misura degli aumenti in continuazione; la Corte ha precisato che l'aumento era stato calcolato sulla base di una forbice estesa a causa dell'errata prevalenza della recidiva ma che, con l'esclusione di questa, si è proceduto a rideterminare la misura senza intaccare valutazioni di merito già giudicate intangibili.
Indicato dalla difesa come norma che avrebbe potuto consentire una riduzione di un terzo; la Corte però ha ritenuto che le condizioni per applicare una prevalenza delle attenuanti, tale da consentire scelte dosimetriche piu' favorevoli, non sussistessero alla luce delle valutazioni di merito congruamente motivate.
Richiamato come criterio guida per la motivazione del giudizio di bilanciamento fra circostanze; la Corte ha sottolineato che il giudice di merito deve considerare i parametri dell'art. 133 e che la motivazione non richiede analitica esposizione di tutti i criteri purché sia logicamente coerente e sufficiente.
Richiama il potere discrezionale del giudice di scegliere la soluzione dell'equivalenza anziché della prevalenza delle attenuanti; la Corte ha confermato che tale scelta è legittima se adeguatamente motivata.
Massime di principio
- Il giudice dell'esecuzione può intervenire per rideterminare la pena se sopravviene un novum (es. cancellazione della recidiva) anche dopo il passaggio in giudicato, ma deve rispettare il giudicato nelle parti intangibili e motivare coerentemente le modifiche.
- Il giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti e attenuanti è esercizio di discrezionalità del giudice di merito: in sede di legittimità si verifica solo la presenza di una motivazione congrua e non manifestamente illogica, non la riconsiderazione completa del merito.
- L'esclusione di una recidiva non comporta automaticamente il riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche: occorre una motivazione che mostri come, alla luce del nuovo assetto, le attenuanti effettivamente prevalgano.
- La difesa che invoca la riapertura piena della forbice dosimetrica dovuta alla rimozione di un'aggravante deve dimostrare che le valutazioni di merito pregresse erano inevitabilmente distorte dall'applicazione automatica dell'aggravante e che la rimozione rende illogiche le conclusioni precedenti.
- Per ottenere un riesame favorevole in executivis è utile che il ricorrente porti elementi nuovi riguardanti la personalità e il comportamento che possano concretamente modificare il bilanciamento delle circostanze, oltre alla mera cancellazione dello status recidivo.
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