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Cassazione Penale, Ordinanza n. 24525/2025 del 03/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente proponeva un unico motivo di ricorso contro la sentenza della Corte di appello, deducendo carenze motivazionali in punto di giudizio di colpevolezza. La censura, però, risultava priva di specificità perché non indicava in modo chiaro le ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento dell'assunto difensivo; si limitava a sostenere che la Corte territoriale non avrebbe esplicitato i criteri di valutazione delle prove, a fronte di un apparato motivazionale già ritenuto compiuto in ordine all'accertamento dell'effettiva e stabile occupazione di suolo pubblico da parte dell'imputato. In via subordinata chiedeva la riforma della sentenza per escludere l'aumento per la contestata recidiva, ma tale richiesta era considerata eccentrica sia perché devolveva una valutazione di merito non proponibile in cassazione, sia perché la recidiva era già stata esclusa dal giudice di primo grado.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto non specifico il motivo relativo alla motivazione sulla colpevolezza, osservando che il ricorrente non aveva chiarito i profili di fatto e di diritto della doglianza e si era limitato a contestare genericamente i criteri di valutazione della prova. Ha inoltre ritenuto non pertinente la richiesta subordinata relativa alla recidiva, poiché il giudice di merito aveva già escluso tale aggravante. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606 c.p.p.

    Il motivo di ricorso in cassazione deve essere specifico e consentire al giudice di legittimità di individuare con precisione i rilievi mossi e di esercitare il controllo richiesto; la doglianza generica sulla motivazione non è ammissibile.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 99 c.p.

    La questione relativa all'aumento per recidiva è stata ritenuta non pertinente nel caso concreto perché l'aggravante era già stata esclusa in primo grado.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione che deduce vizi motivazionali deve indicare specificamente quali passaggi della motivazione siano affetti da illogicità, contraddittorietà o mancanza, non essendo sufficiente una contestazione generica dei criteri di valutazione della prova.
  • La richiesta di rivalutazione del merito è inammissibile in sede di legittimità quando si traduce in una mera critica al convincimento del giudice di merito senza denunciare un effettivo vizio deducibile in cassazione.
  • Le doglianze su circostanze o aggravanti già escluse dal giudice di primo grado sono irrilevanti se formulate come richiesta di riforma di una statuizione mai adottata dal giudice d'appello.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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