Cassazione Penale, Ordinanza n. 33694/2025 del 13/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Nel procedimento penale a carico dell'indagato, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pisa aveva rigettato la richiesta di archiviazione per i reati di diffamazione e mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice, disponendo che il pubblico ministero formulasse l'imputazione. L'indagato proponeva personalmente ricorso per cassazione deducendo: 1) con riferimento all'art. 388 c.p., violazione di legge e vizi di motivazione, sostenendo che il GIP avesse erroneamente interpretato la norma e violato il principio del ne bis in idem; 2) con riferimento all'art. 595 c.p., vizio di motivazione, lamentando inadeguatezza dell'ordinanza, erronea individuazione dei destinatari della comunicazione, mancata considerazione del legittimo esercizio del diritto di difesa e di critica, nonché omessa valutazione delle condotte asseritamente calunniose della persona offesa; 3) nullità dell'ordinanza per violazione dell'art. 409 c.p.p. ed eccesso di potere.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando in via preliminare che l'atto era stato sottoscritto personalmente dall'imputato e non da un difensore iscritto nell'albo speciale abilitato al patrocinio in cassazione, come richiesto dall'art. 613 c.p.p. dopo la modifica introdotta dalla legge n. 103 del 2017. Tale carenza formale, considerata espressione della necessaria rappresentanza tecnica nel giudizio di legittimità, rendeva il ricorso geneticamente inidoneo e superava ogni ulteriore esame dei motivi. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 4.000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
norma richiamata quale capo di imputazione oggetto della richiesta di archiviazione e del ricorso; la Corte non entra nel merito della sua applicazione perché il ricorso è inammissibile
norma richiamata quale capo di imputazione oggetto della richiesta di archiviazione e del ricorso; la Corte non esamina i profili interpretativi invocati dal ricorrente
richiamato dal ricorrente come parametro della dedotta nullità dell'ordinanza
consente la dichiarazione de plano dell'inammissibilità del ricorso
richiede che il ricorso per cassazione sia sottoscritto da un avvocato iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione
prevede la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla cassa delle ammende in caso di inammissibilità
art. 1, comma 63, legge n. 103 del 23 giugno 2017
ha modificato l'art. 613 c.p.p. introducendo il requisito della sottoscrizione da parte di difensore abilitato
Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, Aiello
richiamata per chiarire la ratio della riforma: necessità di rappresentanza tecnica e di elevata professionalità nella redazione del ricorso per cassazione
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale; la sottoscrizione personale dell'imputato determina l'inammissibilità genetica dell'impugnazione.
- La rappresentanza tecnica nel ricorso per cassazione non è un adempimento meramente formale, ma un requisito sostanziale collegato all'elevato tecnicismo del giudizio di legittimità.
- Quando il ricorso è inammissibile per difetto originario di valida sottoscrizione, la Corte può dichiarare l'inammissibilità de plano senza esaminare i motivi di merito o di rito proposti.
- All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende.
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