Cassazione Penale, Ordinanza n. 33761/2025 del 14/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, condannato in primo e secondo grado per minaccia aggravata ai danni di un ufficiale giudiziario durante l'esecuzione dello sgombero di un immobile occupato, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello che confermava la responsabilità e la pena di mesi tre e giorni dieci di reclusione, con riconoscimento della recidiva. I motivi dedotti erano due: primo, la prescrizione del reato, assumendo che il fatto si fosse consumato il 23 gennaio 2019 e che il termine prescrizionale di sei anni fosse maturato il 23 gennaio 2025, quindi prima della decisione d'appello; secondo, l'improcedibilità dell'azione penale per mancanza di querela.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività, rilevando che il termine per proporre ricorso decorreva dalla scadenza del termine concesso per il deposito della motivazione della sentenza d'appello, avvenuto nei novanta giorni previsti; i quarantacinque giorni utili scadevano il 21 giugno 2025. La Corte ha escluso l'applicazione della proroga di quindici giorni di cui all'art. 585, comma 1-bis, c.p.p., poiché il giudizio d'appello si era svolto in forma cartolare e il primo grado non era stato celebrato in assenza dell'imputato, che aveva partecipato ad alcune udienze. Il ricorso, depositato solo il 3 luglio 2025, è stato quindi considerato tardivo. Conseguentemente, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 612 c.p.
Norma incriminatrice della minaccia aggravata contestata all'imputato.
art. 61 n. 10 c.p.
Aggravante contestata in relazione alla qualità della persona offesa, individuata come ufficiale giudiziario.
art. 610 comma 5-bis c.p.p.
Consente la declaratoria senza formalità del vizio di inammissibilità/tardività del ricorso.
art. 585, comma 1-bis, c.p.p.
Proroga di quindici giorni per il deposito dell'impugnazione, ritenuta non applicabile nel caso concreto.
art. 545 c.p.p.
Non citato; assente.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è tardivo quando è proposto oltre il termine decorrente dalla scadenza del termine per il deposito della motivazione della sentenza impugnata, se questa è stata depositata nel termine assegnato.
- La proroga di quindici giorni prevista dall'art. 585, comma 1-bis, c.p.p. non si applica automaticamente: occorre che ricorrano le condizioni normative richiamate dalla disposizione, non essendo sufficiente la sola modalità cartolare del giudizio di appello.
- La dichiarazione di inammissibilità per tardività preclude l'esame dei motivi di merito, inclusi quelli relativi alla prescrizione o a ulteriori cause di improcedibilità dedotte dal ricorrente.
- All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, quando vi sia colpa nella proposizione dell'impugnazione, della somma in favore della Cassa delle ammende.
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