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Cassazione Penale, Ordinanza n. 33782/2025 del 14/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché fondato su un motivo non proponibile dopo il concordato sui motivi di appello ex art. 599-bis c.p.p. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 4.000,00 alla cassa delle ammende, disponendo la declaratoria de plano dell'inammissibilità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello, con sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p., ha applicato all'imputato la pena concordata con il Procuratore generale. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con un unico motivo, vizio di motivazione per asserita insufficiente motivazione sul giudizio di equivalenza tra le attenuanti e le aggravanti. La Corte di cassazione ha rilevato che, a seguito del concordato sui motivi di appello, sono precluse doglianze diverse da quelle attinenti alla volontà di aderire al concordato, al consenso del pubblico ministero, alla difformità della decisione rispetto all'accordo, all'applicazione di una pena illegale e all'omessa declaratoria di prescrizione maturata prima della sentenza. Il motivo proposto, essendo estraneo a tali ambiti, è stato ritenuto non consentito.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    Il concordato sui motivi di appello determina una preclusione ampia: ratifica gli accordi sui punti concordati e comporta rinuncia a far valere in cassazione doglianze diverse da quelle tassativamente consentite.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    L'inammissibilità del ricorso, quando immediatamente rilevabile, deve essere pronunciata de plano.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione successivo al concordato sui motivi di appello ex art. 599-bis c.p.p. sono proponibili solo censure relative alla validità dell'adesione al concordato, al consenso del pubblico ministero, alla corrispondenza tra decisione e accordo, alla legalità della pena e all'omessa declaratoria di prescrizione già maturata prima della sentenza impugnata.
  • Il concordato sui motivi di appello produce un effetto preclusivo esteso all'intero successivo giudizio di legittimità, impedendo di dedurre questioni ulteriori, anche se rilevabili d'ufficio, perché la parte ha rinunciato a farle valere accettando l'accordo sulla pena.
  • Quando il motivo di ricorso investe profili non consentiti dopo il concordato, il ricorso è inammissibile e può essere dichiarato de plano.
  • All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento alla cassa delle ammende nei termini previsti dall'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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