Cassazione Penale, Ordinanza n. 33663/2025 del 13/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il difensore di fiducia di un imputato, che aveva appreso solo successivamente l'avvenuto deposito della sentenza di appello pronunciata dal Tribunale di Sulmona, ha chiesto di essere rimesso in termini per proporre ricorso per cassazione, deducendo di non avere ricevuto la notifica dell'avviso di deposito della decisione. La richiesta era formulata nonostante un altro difensore di fiducia dell'imputato avesse già proposto ricorso per cassazione. La Corte ha esaminato se tale omissione notificatoria avesse determinato una decadenza sanabile ex art. 175 c.p.p. e se la pendenza di un autonomo ricorso già proposto da altro difensore incidisse sulla proponibilità della richiesta.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile l'istanza di rimessione in termini. Ha escluso che l'inammissibilità dipendesse dal fatto che altro difensore avesse già proposto ricorso per cassazione, richiamando il principio secondo cui ciascun difensore può proporre autonomamente impugnazione, salvo il limite dell'unicità del diritto di impugnazione quando il termine sia già decorso e sia intervenuta decisione sul primo atto. Tuttavia ha ritenuto decisivo che, nel caso concreto, il termine per ricorrere non fosse ancora decorso nei confronti dell'istante, poiché la motivazione della sentenza era stata depositata oltre il termine ordinario e, non risultando notificato l'avviso di deposito al difensore, il termine per impugnare non era neppure iniziato a decorrere. Ne è seguita la dichiarazione di inammissibilità senza condanna alle spese, poiché la richiesta di restituzione nel termine non ha natura di mezzo di impugnazione.
Norme richiamate
art. 96 c.p.p.
consente all'imputato di designare più di un difensore; l'impugnazione proposta da uno non preclude di per sé un autonomo atto dell'altro, salvo i limiti derivanti dall'unicità del diritto di impugnazione.
art. 175 c.p.p.
la restituzione nel termine presuppone che la parte abbia effettivamente subito una decadenza per caso fortuito o forza maggiore; se il termine non è ancora decorso, manca il presupposto della rimessione in termini.
art. 585, comma 1, lett. c), c.p.p.
quando la sentenza non è depositata nel termine fissato dal giudice, il termine per impugnare decorre dalla notificazione dell'avviso di deposito della sentenza.
art. 548, comma 2, c.p.p.
in caso di deposito tardivo della motivazione rispetto al termine indicato dal giudice, è necessaria la notifica dell'avviso di deposito al difensore, da cui decorre il termine per l'impugnazione.
Massime di principio
- La rimessione in termini ex art. 175 c.p.p. è esperibile solo se la decadenza dal termine per impugnare si è già verificata; se il termine non è ancora iniziato a decorrere, l'istanza è inammissibile per difetto del presupposto.
- Quando la sentenza sia depositata oltre il termine assegnato dal giudice, il termine per proporre impugnazione decorre dalla notificazione dell'avviso di deposito; in mancanza di tale notifica al difensore, non può dirsi maturata alcuna decadenza.
- La presenza di un altro difensore che abbia già proposto ricorso non impedisce automaticamente a un diverso difensore dello stesso imputato di proporre un autonomo atto di impugnazione, nel rispetto del principio di unicità del diritto di impugnazione.
- La richiesta di restituzione nel termine non ha natura di mezzo di impugnazione e, se dichiarata inammissibile, non comporta automaticamente la condanna alle spese del procedimento.
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