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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17250/2026 del 01/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un giudizio tributario nel quale la contribuente aveva visto accolto in primo grado il ricorso, almeno sul primo motivo relativo alla prescrizione della pretesa tributaria, con assorbimento degli altri motivi. Nonostante ciò, il giudice di appello aveva confermato la compensazione delle spese del primo grado, richiamando da un lato il fatto che fosse stato accolto solo il primo motivo e, dall'altro, la modestissima entità della controversia. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo, con il primo motivo, violazione o falsa applicazione degli artt. 15 e 17-bis del d.lgs. n. 546/1992 e degli artt. 24 e 111 Cost., sostenendo che la compensazione delle spese in assenza di soccombenza reciproca o di gravi ed eccezionali ragioni espressamente motivate fosse illegittima. Con il secondo motivo ha censurato la regolazione delle spese del grado di appello, motivo rimasto assorbito. La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: ha osservato che la sentenza di primo grado non aveva accolto solo parzialmente il ricorso, ma lo aveva accolto sul primo motivo, assorbendo gli altri, sicché veniva meno la premessa sulla soccombenza reciproca; inoltre ha ritenuto del tutto generica e inidonea la formula della modestissima entità della controversia, che non spiega in concreto le ragioni gravi ed eccezionali richieste dalla legge per derogare al criterio della soccombenza. Conseguentemente ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ha dichiarato assorbito il secondo e ha cassato la sentenza impugnata limitatamente al capo sulle spese, rinviando alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, per nuovo esame e per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione. La ratio è che, nel processo tributario, la compensazione delle spese è ammessa solo in caso di soccombenza reciproca o di gravi ed eccezionali ragioni specificamente e congruamente motivate; nel caso concreto tali presupposti non ricorrevano.

Norme richiamate

  • art. 15 d.lgs. n. 546/1992

    comma 2; richiamo anche al comma 1

    Nel processo tributario la compensazione totale o parziale delle spese è ammessa soltanto in caso di soccombenza reciproca oppure quando sussistano gravi ed eccezionali ragioni espressamente motivate; la regola generale resta quella della soccombenza.

  • art. 17-bis d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato nel motivo di ricorso, ma nella decisione la questione rilevante viene risolta principalmente attraverso l'art. 15 del d.lgs. n. 546/1992.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura sulla disciplina delle spese.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura sulla disciplina delle spese e sulla motivazione della compensazione.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Costituisce il parametro del vizio dedotto in cassazione per violazione o falsa applicazione di norme di diritto.

  • art. 336 c.p.c.

    La riforma della sentenza impugnata comporta l'automatica caducazione del capo sulle spese del grado di appello.

  • art. 15 d.lgs. n. 546/1992

    "soltanto in caso di soccombenza reciproca o qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate"

    La clausola di compensazione è eccezionale e richiede una motivazione specifica, non formule generiche.

Massime di principio

  • Nel processo tributario la liquidazione delle spese a favore della parte vittoriosa è la regola, mentre la compensazione costituisce deroga eccezionale soggetta a stretta interpretazione.
  • La compensazione delle spese può essere disposta solo se il giudice accerta una soccombenza reciproca oppure gravi ed eccezionali ragioni specifiche della controversia, esplicitate in motivazione.
  • Espressioni generiche come la modesta o modestissima entità della controversia non sono di per sé idonee a integrare le gravi ed eccezionali ragioni richieste dalla legge.
  • Quando una sentenza viene riformata nel merito o in parte, il capo sulle spese del grado precedente cade automaticamente per effetto della riforma, salvo diversa statuizione compatibile con l'esito finale.
  • Nel censurare la compensazione delle spese è denunciabile in cassazione la motivazione illogica, erronea o meramente apparente, poiché la deroga al principio di soccombenza deve essere sorretta da ragioni concretamente verificabili.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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