Sentenza del 09/06/2020 n. 10966 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’Agenzia aveva emesso avvisi per recuperare le ritenute IRPEF non effettuate e non versate per il 2006, oltre alle relative sanzioni, ritenendo che l’appalto di lavori edili stipulato il 16 gennaio 2006 da L.T. con una società croata fosse fittizio e che i lavoratori fossero da considerare dipendenti dell’utilizzatore. La CTR del Friuli Venezia Giulia, con sentenza n. 426 del 27 ottobre 2014, aveva confermato l’accoglimento dei ricorsi del contribuente, ritenendo che mancassero i presupposti della pretesa fiscale perché i lavoratori non avevano ottenuto giudizialmente la costituzione del rapporto di lavoro con L.T. e non avevano ricevuto da lui retribuzioni. In cassazione l’Agenzia ha contestato, da un lato, che l’obbligo di ritenuta dipendesse dall’esito positivo dell’azione del lavoratore e dall’effettivo pagamento delle retribuzioni e, dall’altro, la propria condanna alle spese d’appello, sostenendo che il contribuente non si era costituito.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo: nel caso di appalto irregolare, l’utilizzatore non diventa automaticamente datore di lavoro e non assume gli obblighi del sostituto d’imposta; tali obblighi sorgono se il lavoratore ottiene, con esito positivo dell’apposita azione, la costituzione del rapporto alle dipendenze dell’utilizzatore. La tesi dell’Agenzia è stata quindi respinta quanto al recupero delle ritenute. La Corte ha accolto il secondo motivo, verificando direttamente gli atti del fascicolo d’appello e constatando la contumacia di L.T.: non sussistevano pertanto i presupposti per condannare l’Agenzia alle spese di quel grado. Ha cassato la sentenza limitatamente a tale statuizione, dichiarando non dovute al contribuente le spese del giudizio d’appello, e ha compensato le spese del giudizio di cassazione per reciproca soccombenza.
Norme richiamate
Art. 29, commi 1 e 3-bis, d.lgs. 276/2003
quando il contratto di appalto non si distingue dalla somministrazione di lavoro, l'utilizzatore delle prestazioni lavorative, diversamente da ciò che sostiene l'Agenzia delle Entrate, non è automaticamente datore di lavoro della manodopera utilizzata e non è quindi gravato di tutti gli obblighi propri del datore di lavoro, compreso quello della effettuazione delle ritenute d'acconto a norma dell'art. 23 d.p.r. 600/73, ma diviene datore di lavoro della manodopera utilizzata ed tenuto all'adempimento di tali obblighi se ed in quanto il lavoratore abbia esercitato con esito positivo l'azione costitutiva del rapporto di lavoro.
La mera irregolarità o interposizione nell’appalto non rende automaticamente l’utilizzatore datore di lavoro. Gli obblighi economici e fiscali propri del datore sorgono quando il lavoratore ottiene con esito positivo la costituzione del rapporto di lavoro con l’utilizzatore.
l'utilizzatore delle prestazioni lavorative, diversamente da ciò che sostiene l'Agenzia delle Entrate, non è automaticamente datore di lavoro della manodopera utilizzata e non è quindi gravato di tutti gli obblighi propri del datore di lavoro, compreso quello della effettuazione delle ritenute d'acconto a norma dell'art. 23 d.p.r. 600/73, ma diviene datore di lavoro della manodopera utilizzata ed tenuto all'adempimento di tali obblighi se ed in quanto il lavoratore abbia esercitato con esito positivo l'azione costitutiva del rapporto di lavoro.
L’obbligo di effettuare le ritenute d’acconto non grava sull’utilizzatore per il solo fatto che la prestazione sia stata resa nell’ambito di un appalto irregolare: presuppone che sia sorto, a seguito dell’azione del lavoratore, il rapporto di lavoro con l’utilizzatore.
Dagli atti del fascicolo di secondo grado è emerso che, come dedotto dall'Agenzia, il T. è rimasto contumace. Non sussistevano quindi i presupposti per la condanna dell'Agenzia al pagamento delle spese processuale.
Nel caso concreto, la contumacia del contribuente in appello escludeva i presupposti della condanna dell’Agenzia alle spese di quel grado; la statuizione sulle spese è stata quindi cassata.
Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La disposizione è stata invocata per le censure di falsa applicazione di legge proposte dall’Agenzia. Il motivo relativo agli obblighi di ritenuta è stato rigettato, mentre quello sulle spese è stato accolto.
Art. 360 c.p.c. (errores in procedendo)
In relazione agli "errores in procedendo", la Corte è anche giudice del fatto e può quindi accedere direttamente all'esame degli atti processuali del fascicolo di merito.
Quando è denunciato un errore processuale, la Corte di cassazione può esaminare direttamente gli atti del fascicolo di merito per verificare il fatto processuale rilevante; in questo caso ha così accertato la contumacia del contribuente in appello.
il lavoratore interessato può chiedere, mediante ricorso giudiziale a norma dell'articolo 414 del codice di procedura civile, notificato anche soltanto al soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest'ultimo ...
Il lavoratore può agire in giudizio per ottenere la costituzione del rapporto alle dipendenze dell’utilizzatore; secondo la decisione, l’esito positivo di tale azione è presupposto perché sorgano in capo all’utilizzatore gli obblighi datoriali rilevanti ai fini delle ritenute.
La norma è richiamata nel ragionamento per identificare la disciplina della somministrazione irregolare, parallela a quella dell’appalto irregolare; la Corte sottolinea che anche in tale ambito la costituzione del rapporto con l’utilizzatore richiede l’azione del lavoratore.
Massime di principio
- Un appalto irregolare o non genuino non comporta, da solo, che l’utilizzatore diventi automaticamente datore di lavoro ai fini degli obblighi retributivi e fiscali. Per il recupero delle ritenute sui compensi dei lavoratori, secondo questa decisione, è necessario che il lavoratore abbia ottenuto con esito positivo la costituzione del rapporto di lavoro con l’utilizzatore.
- La regola affermata riguarda gli obblighi di ritenuta IRPEF e non va automaticamente estesa a questioni diverse, come la detraibilità IVA o la rilevanza dei costi ai fini IRAP, che la Corte considera ambiti distinti.
- In cassazione, quando è denunciato un errore processuale, la Corte può consultare direttamente gli atti del giudizio di merito per verificare il fatto processuale contestato.
- La condanna alle spese deve essere coerente con l’effettivo svolgimento del processo e con la posizione delle parti: nel caso deciso, la contumacia del contribuente in appello ha comportato la rimozione della condanna dell’Agenzia alle spese di quel grado.
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