Cassazione Penale, Sentenza n. 4501/2022 del 09/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza di appello che li ha ritenuti corresponsabili nella detenzione di materiale esplosivo bellico (mina da fondo risalente alla II Guerra Mondiale). CALDERONI deduce violazione di legge e vizio di motivazione per la presunta errata valutazione delle intercettazioni e delle dichiarazioni, contestando la sussistenza di una "relazione stabile" con l'ordigno, sostenendo che si limitò ad avallare la decisione altrui e invoca lo stato di necessità e la mancata idoneità esplosiva dell'ordigno. VAN DEN BERGHE contesta il dolo del concorso, affermando di essersi limitato a mettere in sicurezza l'imbarcazione e di aver affidato l'intervento alle autorità, quindi mancante dell'elemento soggettivo richiesto per la responsabilità.
La decisione
La Corte di legittimità dichiara entrambi i ricorsi inammissibili. Ritiene inammissibili le censure sulla interpretazione delle intercettazioni e delle dichiarazioni poiché non prospettate in sede di merito, generiche e non autosufficienti; non è ammessa in sede di legittimità una rivalutazione del compendio probatorio. Conferma (nei fatti richiamati) che CALDERONI ha avuto un ruolo determinante e direttivo nella decisione di trasportare e occultare l'ordigno, fornendo un contributo causale idoneo al concorso di persone nel reato, e che VAN DEN BERGHE ha offerto contributo pienamente ammesso. Respinte le doglianze sullo stato di necessità e sull'inidoneità offensiva dell'ordigno, sulla base della valutazione tecnica che attestava la presenza di circa 700 kg di carica e congegni di innesco. Per l'inammissibilità dei ricorsi si applica l'art. 616 c.p.p.: condanna al pagamento delle spese processuali e ordinata la determinazione di una somma a favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Principio del concorso di persone nel reato: è sufficiente un qualsiasi contributo esteriore apprezzabile che rafforzi l'altrui proposito criminoso o agevoli l'esecuzione, anche senza accordo preventivo.
art. 2 I. n. 895 del 1967
artt. 2 e 5 I. n. 895 del 1967
Norma che incrimina la detenzione di materiale esplosivo bellico; la Corte l'ha applicata ritenendo sussistente la detenzione illecita anche quando l'ordigno è stato trasportato e occultato da altri su suggerimento e partecipazione del ricorrente.
Norma sullo stato di necessità: invocata dal ricorrente ma ritenuta genericamente prospettata e incompatibile con la posizione attiva del ricorrente nella condotta materiale; non adeguatamente dimostrata.
Norma richiamata per reati residui che sono stati dichiarati prescritti; la sentenza di merito ha disposto prescrizioni per alcuni capi.
Norma richiamata per reati residui il cui accertamento è stato dichiarato prescritto rispetto ad alcuni capi imputati.
artt. 43, primo comma, 47, 48 cod. pen.
Riferimenti alle regole sulla responsabilità personale e sul dolo/colpa e sulle forme di partecipazione; i motivi che invocavano carenza del dolo sono stati ritenuti questioni di merito e non di legittimità.
artt. 192, 531 e 129 cod. proc. pen.
art. 192, commi 1, 2 e 3 cod. proc. pen.; artt. 531 e 129 cod. proc. pen.
Richiamati tra le norme processuali indicate dai ricorrenti; la Corte ha ritenuto che le censure fossero generiche e non consentissero la sindacabilità in sede di legittimità.
Norma che prevede conseguenze economiche per il ricorso inammissibile: condanna alle spese processuali e possibile condanna al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In Cassazione non è possibile ottenere una rivalutazione del materiale probatorio: le doglianze che si limitano a proporre una diversa lettura delle intercettazioni o delle dichiarazioni, senza dimostrare un travisamento decisivo della prova, sono inammissibili.
- Il concorso di persone nel reato (art. 110 c.p.) si configura anche quando il contributo è indiretto o mediato: chi fornisce indicazioni, organizza, suggerisce o rafforza l'altrui proposito criminoso può essere responsabile anche senza contatto materiale con l'oggetto del reato.
- Lo stato di necessità va specificamente e fattualmente motivato e non può essere affermato in modo generico o contraddittorio rispetto alla posizione attiva dell'imputato nella condotta.
- Le questioni tecniche sulla idoneità offensiva di un ordigno richiedono un confronto puntuale con le consulenze tecniche: pareri difensivi ipotetici non sono sufficienti a invertire una valutazione tecnica motivata dal giudice.
- La genericità delle doglianze processuali e la mancata prospettazione di profili specifici di nullità o omissione di risposta da parte del giudice di merito rendono il ricorso in Cassazione inammissibile e possono comportare condanne alle spese e somme a favore della Cassa delle ammende.
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