Cassazione Penale, Sentenza n. 7570/2023 del 21/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso in cassazione avverso la conferma della condanna per il reato di oltraggio a pubblico ufficiale (art. 341-bis c.p.). Il difensore deduceva errata valutazione della prova e censurava la mancata dimostrazione del requisito della presenza di almeno due soggetti estranei alla pubblica amministrazione (o di pubblici ufficiali presenti per motivo diverso dallufficio oggetto delloltraggio). Contestata anche l'attendibilità della persona offesa e linsufficiente motivazione circa la credibilità dei testi.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha ritenuto corretta lapplicazione dei principi dallavvocato richiamati dalla Corte di appello: nellarea di passaggio dellistituto penitenziario era stata accertata la presenza di altri agenti che avevano udito le espressioni offensive e che, pur essendo pubblici ufficiali, non assistevano per lo stesso motivo dufficio in relazione al quale era stato posto l'oltraggio. La censura sullattendibilità della persona offesa è stata ritenuta una mera sindacazione del merito, non consentita in Cassazione. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento, in via equitativa, di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende ai sensi dellart. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Per integrare l'oltraggio a pubblico ufficiale l'offesa deve ledere sia la sfera personale sia la dimensione funzionale/sociale dellufficiale; la presenza di pluralità di persone richiede persone estranee alla pubblica amministrazione o pubblici ufficiali presenti non per lo stesso motivo dufficio rispetto alloltraggio.
art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
Fondamento della doglianza in cassazione relativa alla violazione di legge per errata valutazione della prova; la Corte ha ritenuto la censura manifestamente infondata perché attiene a valutazione di merito.
Consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento di cassazione; la Corte ha applicato tale norma per carico spese.
Sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata in relazione allapplicazione della sanzione pecuniaria alla cassa delle ammende, con la precisazione che la somma è stata determinata in via equitativa non essendovi colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Per il reato di oltraggio a pubblico ufficiale previsto dallart. 341-bis c.p. è necessario dimostrare che loffesa abbia rilevanza sia personale che funzionale/sociale e che sia avvenuta alla presenza di più persone esterne alla pubblica amministrazione o di pubblici ufficiali presenti per motivo diverso dallufficio oggetto delloffesa.
- La presenza di altri agenti in servizio può integrare il requisito della pluralità se risulta che essi non assistevano alla scena per lo stesso motivo dufficio che legittima lindividuazione delloltraggio (cioè non erano presenti per lo stesso compito/servizio rispetto allatto contestato).
- In Cassazione non è ammessa una nuova valutazione, né una semplice riconsiderazione della credibilità delle fonti di prova decisa dal giudice di merito; le doglianze che si riducono a una diversa lettura del fatto sono inammissibili o manifestamente infondate.
- La mera affermazione della possibile non udibilità delloffesa non è sufficiente: occorre valutare gli elementi probatori che attestano la presenza effettiva di terzi che hanno udito o erano nelle condizioni di udire linsulto.
- Il ricorso in cassazione privo di prospettazione di un vizio giuridico concreto può essere dichiarato inammissibile e comportare condanna alle spese e a somme per la cassa delle ammende ai sensi dellart. 616 c.p.p., salvo profili di colpa esclusi dal giudice.
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