Cassazione Penale, Sentenza n. 31768/2023 del 20/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano l'ordinanza che ha confermato il sequestro preventivo delle quote (26% D. Grande, 25% S. Camponogara) nella società "Grande Group s.r.l.", contestandolo in relazione a fatti di bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale relativi alla fallita "Grande s.r.l." (fallita il 1/12/2015). Hanno articolato tre motivi: (1) violazione dell'obbligo motivazionale e mancato esame delle deduzioni difensive sulla sussistenza del "fumus" dei reati contestati; (2) erronea qualificazione delle quote come "cose pertinenti al reato" e assenza di nesso strumentale tra i reati fallimentari e le quote (si richiamano la data di acquisto delle quote successiva al contratto di affitto ramo d'azienda del 3/2/2015); (3) assenza del periculum in mora in ragione dell'esistenza di una sentenza di accoglimento dell'azione revocatoria non passata in giudicato, la quale renderebbe inefficace il rischio di trasferimento delle quote a terzi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi di CRISTINA e FEDERICA Grande per mancanza di legittimazione (non titolari delle quote). Ha dichiarato inammissibili e/o manifestamente infondati i motivi proposti da DINO Grande e SONIA Camponogara: sul primo motivo ha ritenuto il ricorso inammissibile per mancata correlazione critica con la motivazione del Tribunale del Riesame; sul secondo motivo ha ritenuto infondata la censura: le quote sono state ritenute pertinenti al reato alla luce del collegamento con il contratto di affitto di ramo d'azienda (3/2/2015) e del quadro probatorio che indica la cessione delle quote come parte del disegno di depauperamento della fallita; sul terzo motivo ha ritenuto infondato l'argomento relativo all'azione revocatoria non passata in giudicato, osservando che l'azione revocatoria incide solo con sentenza definitiva e quindi permane il concreto pericolo che le quote vengano trasferite nel frattempo (anche a soggetti compiacenti). Per tali ragioni i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese e a una somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
Disciplina il sequestro preventivo delle "cose pertinenti al reato"; la Corte ha interpretato tale nozione in senso ampio, includendo anche beni legati indirettamente al reato, purché non connessi solo occasionalmente.
Norma che individua i motivi di cassazione; utilizzata per inquadrare le censure sollevate dai ricorrenti.
Definisce il corpo del reato; la Corte ha distinto tra questa nozione e quella più ampia di "pertinenza" ex art. 321 c.p.p.
Costituzione della Repubblica Italiana
Principio del giusto processo e dell'obbligo di motivazione; la Corte ha ritenuto che il Tribunale del Riesame abbia assolto adeguatamente l'obbligo motivazionale.
Ulteriore riferimento all'obbligo di motivazione degli atti giurisdizionali invocato dai ricorrenti; la Corte ha motivato il rigetto della censura sul punto.
artt. 216 comma 1 n.1 e n.2; art. 219 comma 2; art. 223 comma 1
Articoli che disciplinano la bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale; sono i reati contestati e rispetto ai quali è stato valutato il fumus commissi delicti.
Riferito per spiegare che l'azione revocatoria, essendo di natura costitutiva, non rientra nelle sentenze provvisoriamente esecutive; la Corte ha dedotto che quindi gli effetti esecutivi si producono solo dopo il passaggio in giudicato.
Prevede la condanna per spese e ammende in caso di ricorso manifestamente inammissibile; applicata per irrogare l'ammenda di euro 3.000.
Massime di principio
- Solo chi ha un interesse concreto e legittimazione rispetto al bene sequestrato può impugnare il provvedimento: i terzi non titolari delle cose sequestrate sono privi di legittimazione passiva.
- I motivi di cassazione devono confrontarsi in modo specifico e critico con la motivazione del giudice a quo; riproporre in termini generici le stesse difese senza connetterle alla motivazione impugnata rende il ricorso inammissibile.
- La nozione di "cose pertinenti al reato" è più ampia di quella di "corpo del reato" e può comprendere beni indirettamente collegati ai fatti criminosi, se esiste un nesso strumentale non occasionale.
- Il fatto che un bene sia stato trasferito successivamente non esclude automaticamente la sua pertinenzialità se emerge che la cessione si inserisce in un disegno volto a depauperare la massa fallimentare e il bene era in precedenza in disponibilità della società fallita.
- L'azione revocatoria produce effetti rilevanti soltanto con sentenza passata in giudicato; fino a quel momento permane il rischio di alienazione dei beni, giustificando il periculum in mora e quindi il sequestro preventivo.
- Per dimostrare l'assenza del periculum in mora occorre più di una pronuncia non definitiva: bisogna provare l'impossibilità concreta della cessione o la totale inefficacia pratica di un trasferimento provvisorio.
- In ipotesi di evidente infondatezza o di mancata correlazione dei motivi con la motivazione impugnata, il ricorrente può essere condannato a spese e ammende; è quindi essenziale valutare la fondatezza processuale prima di proporre ricorso.
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