Cassazione Penale, Sentenza n. 32842/2023 del 27/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente impugna la conferma della condanna per furto aggravato (artt. 110, 624, 625, comma 1, n.4 c.p.), deducendo vizio di motivazione in relazione all'applicazione dell'aggravante della destrezza. Secondo la ricorrente la condotta consisteva nella semplice richiesta di confezionare un regalo e nella richiesta di informazioni sulla ubicazione di una banca, circostanze incompatibili con l'aggravante della destrezza.
La decisione
La Corte di cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Il giudice di legittimità ha richiamato la modificazione normativa che ha reso il reato procedibile a querela (d.lgs. 10/10/2022, n.150 e successive modificazioni) e il principio dell'applicazione della norma più favorevole (art. 2, comma 4 c.p.), applicando la remissione della querela presentata dalla persona offesa il 17/04/2023, non rifiutata dall'imputata, con conseguente obbligo di dichiarare la non procedibilità ai sensi dell'art. 129 c.p.p. Le spese sono state messe a carico dell'imputata ai sensi dell'art. 340, comma 4 c.p.p.
Norme richiamate
Richiamato come norma che regola il concorso di persone nel reato; qui indicato tra le disposizioni integranti la imputazione (concorso materiale o morale nell'azione).
art. 624 c.p., ultimo comma (modificato)
La norma sul furto è stata riformulata dalle modifiche legislative citate rendendo il reato procedibile a querela di parte salvo le ipotesi espressamente indicate; la Corte ha ritenuto applicabile la nuova disciplina favorevole all'imputata.
art. 625 c.p., comma 1, n.4 e numeri 7 e 7-bis
Le aggravanti (tra cui la n.4 relativa alla destrezza, e i numeri 7/7-bis richiamati per la questione della procedibilità) sono state valutate; la Corte ha osservato che le circostanze che consentirebbero la procedibilità d'ufficio ex art. 625 nn.7/7-bis non sussistono nel caso.
Decreto legislativo 10/10/2022, n.150 e Decreto-legge 31/10/2022, n.162 (convertito)
d.lgs. 10/10/2022, n.150; d.l. 31/10/2022, n.162 convertito in legge 30/12/2022, n.199
Hanno modificato la procedibilità dei reati di furto trasformando, in assenza di determinate aggravanti, il reato da procedibile d'ufficio a procedibile a querela di parte; tale modifica è stata ritenuta norma più favorevole applicabile al caso.
Codice penale, articolo 2, comma 4
Principio della retroattività della norma più favorevole al reo; applicato per estendere alla ricorrente la disciplina più favorevole risultante dalla riforma normativa.
Sezioni Unite, sentenza n. 40150 del 21/06/2018 (Salatino)
Richiamata per il principio che la querela ha natura mista (sostanziale e processuale) e va valutata nel quadro dell'an e del quomodo di applicazione del precetto, ovvero ai fini della procedibilità.
Codice di procedura penale, articolo 129
Prevede la non procedibilità quando la querela è rimessa dalla persona offesa; in presenza di remissione non rifiutata dall'imputato, occorre dichiarare la non procedibilità.
Codice di procedura penale, articolo 340, comma 4
Stabilisce la disciplina delle spese processuali in caso di estinzione del reato o di dichiarazione di non procedibilità; la Corte ha disposto che le spese siano a carico dell'imputata.
Massime di principio
- Se la normativa sopravvenuta rende un reato procedibile a querela, il giudice deve applicare la norma più favorevole anche se il fatto è anteriore alla riforma (principio di favore previsto dall'art. 2 c.p.).
- La remissione della querela da parte della persona offesa estingue il reato e impone la dichiarazione di non procedibilità ai sensi dell'art. 129 c.p.p., a condizione che la remissione non sia stata rifiutata dall'imputato.
- Quando la procedibilità è subordinata alla presenza di specifiche aggravanti elencate nell'art. 625 c.p., il giudice deve verificare che tali circostanze sussistano concretamente prima di procedere d'ufficio; la loro inesistenza comporta il passaggio alla procedibilità a querela.
- L'aggravante della destrezza richiede una motivazione chiara e circostanziata: semplici richieste di confezionamento o informazioni accessorie non costituiscono automaticamente prova di destrezza.
- In sede di impugnazione è strategico contestare non solo la valutazione dei fatti (es. sussistenza dell'aggravante) ma anche la corretta applicazione delle norme sulla procedibilità, in particolare quando sono intervenute modifiche normative favorevoli all'imputato.
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