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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28341/2023 del 03/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava la sentenza di condanna per aver attestato falsamente l'autenticità di firme su elenchi di sottoscrittori di una lista elettorale (reato ex artt. 81, 110 c.p. e norme del DPR 570/1960). Ha dedotto: 1) che il reato sarebbe estinto per prescrizione in base all'art. 100 del D.P.R. 570/1960, interpretandolo come termine biennale di prescrizione speciale; 2) che mancherebbe l'elemento soggettivo (dolo) e che la sua condotta sarebbe stata di buona fede o al più colposa, perché non avrebbe potuto autenticare contestualmente le firme in assenza del timbro e, al momento dell'autenticazione, si sarebbe limitata a controllare i documenti di identità.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto manifestamente infondata l'interpretazione dell'art. 100 DPR 570/1960: seguendo l'orientamento consolidato, quella disposizione disciplina la decadenza dall'azione popolare (cioè la possibilità per un elettore di promuovere l'azione), non il termine di prescrizione dell'azione penale esercitata dal pubblico ministero; pertanto si applicano i termini prescrizionali ordinari (e il reato non è estinto — il termine di prescrizione ordinario terminerà il 6 agosto 2025). Sul secondo motivo ha ritenuto che la doglianza fosse generica e volto a una rinnovata valutazione di fatto non consentita in sede di legittimità: la sentenza impugnata aveva motivato adeguatamente, indicando dichiarazioni di persone che avevano disconosciuto le firme e altre che avevano firmato in assenza di ufficiale certificatore, da cui la Corte ha tratto la convincente inferenza della falsità delle attestazioni rese dalla ricorrente. Per questi motivi il ricorso è stato ritenuto inammissibile; la ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • D.P.R. 16 maggio 1960 n. 570, art.100

    La Corte interpreta l'art.100 come norma che riguarda la decadenza dall'azione popolare (possibilità per ogni elettore di promuovere l'azione per i reati elettorali) e non come termine speciale di prescrizione dell'azione penale esercitata dal pubblico ministero

  • Codice penale, art.81

    Richiamato per la disciplina del concorso di persone nel reato (più soggetti responsabili nella stessa azione criminosa)

  • Codice penale, art.110

    Richiamato per la responsabilità dell'autore di un comportamento eseguito in concorso o per cooperazione nell'evento

  • D.P.R. 16 maggio 1960 n. 570, art.90

    Norma richiamata nella imputazione in relazione alle formalità e responsabilità connesse alle liste e sottoscrizioni elettorali (contesto del reato contestato)

  • Codice penale, art.157

    Indica i termini ordinari di prescrizione: la Corte ha richiamato l'applicazione dei termini ordinari previsti dal codice penale in luogo del presunto termine biennale speciale invocato dalla difesa

  • Codice di procedura penale, art.616

    Prevede l'obbligo, in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso alla Cassazione per motivi di chiara inammissibilità, del versamento di una somma alla Cassa delle Ammende; la Corte lo ha applicato per la somma di euro 3.000

Massime di principio

  • L'art.100 del DPR 570/1960 va interpretato, secondo l'orientamento di legittimità, come norma che riguarda la decadenza dall'azione popolare e non come termine speciale di prescrizione: per la valutazione della estinzione per prescrizione si applicano i termini ordinari del codice penale
  • In sede di cassazione non è possibile prospettare una diversa valutazione delle prove se non è dimostrato un vizio di diritto o di motivazione: le censure meramente di fatto, che propongono versioni alternative dei fatti, sono inammissibili
  • La buona fede del certificatore (o l'assenza del dolo) deve emergere in modo documentato dalle risultanze processuali: dichiarazioni discordanti dei sottoscrittori e riscontri che alcune firme risultano disconosciute o apposte in assenza di ufficiale certificatore possono legittimamente fondare l'inferenza di falsità o di attestazione univocamente mendace
  • La mera affermazione, in sede di ricorso, della impossibilità materiale di autenticare (es. assenza del timbro) o di aver controllato documenti non è sufficiente a escludere il dolo, se la sentenza di merito ha ritenuto, sulla base delle prove, che l'autenticazione è avvenuta in modo incompatibile con la buona fede
  • Chi impugna per prescrizione deve preliminarmente verificare la natura della norma invocata (decadenza/azione popolare vs prescrizione) e calcolare i termini sulla base della normativa penale ordinaria; errori interpretativi di questo tipo portano al rigetto delle censure

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