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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12239/2024 del 25/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza di conferma della custodia in carcere, denunciando: mancata autonoma valutazione dell'ordinanza del riesame rispetto al provvedimento del G.I.P. ("copia e incolla"); omessa o insufficiente motivazione circa la sussistenza dell'associazione di tipo mafioso ex art. 416-bis; difetto di gravità indiziaria sulla partecipazione di Bianco al sodalizio; uso di dichiarazioni di collaboratori e intercettazioni contestate per validità e ambiguità; mancata considerazione delle deduzioni difensive e dei punti sollevati nell'istanza di riesame.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondate e quindi inammissibili le doglianze relative alla presunta carenza di autonoma valutazione del tribunale del riesame e alla mancata motivazione sull'esistenza della cosca "storica" Carpino, dato che l'operatività del sodalizio risultava storicizzata e corroborata da precedenti giudizi e da plurime dichiarazioni di collaboratori. Tuttavia la Corte ha ravvisato fondato il motivo relativo alla contraddittorietà della motivazione circa la partecipazione specifica di Bianco al sodalizio (capo 1): il tribunale aveva in parte fondato il riscontro alle dichiarazioni del collaboratore Monti sulla "contiguità" di Bianco con Carpino Francesco e altri, ma tali soggetti non risultano al momento attinti da gravi indizi di partecipazione all'associazione, rendendo contraddittoria la logica del riscontro. Per questo motivo la Corte annulla l'ordinanza impugnata limitatamente al capo 1) (associazione di tipo mafioso) e rinvia al Tribunale di Catanzaro per nuovo giudizio sul requisito della gravità indiziaria relativo a quella imputazione. La pronuncia non determina la rimessione in libertà e dispone comunicazioni alla Direzione dell'Istituto penitenziario secondo art. 94 disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Il motivo di impugnazione era formulato anche in relazione a questo articolo (denuncia di violazione di legge e vizio di motivazione), come premessa di doglianza processuale circa la decisione cautelare; la Corte non approfondisce nullità su questo specifico articolo, avendo ritenuto manifestamente infondate molte doglianze difensive.

  • art. 416-bis cod. pen.

    Norma sostanziale che disciplina l'associazione di tipo mafioso: oggetto della contestazione (capo 1). La Corte valuta la sussistenza della gravità indiziaria rispetto a tale fattispecie e richiede coerenza logica e riscontri esterni alle dichiarazioni di collaboratori per fondare misure cautelari.

  • art. 292, comma 2, cod. proc. pen.

    Secondo la giurisprudenza citata e la Corte, l'obbligo di autonoma valutazione a pena di nullità riguarda la decisione del giudice che emette la misura inaudita altera parte; invece l'ordinanza del tribunale del riesame non richiede, a pena di nullità, un'autonoma ripetizione integrale delle argomentazioni, essendo ammissibili censure limitate ai vizi della motivazione (assente, apparente o contraddittoria).

  • art. 309, comma 7, cod. proc. pen.

    Norma richiamata per individuare la competenza del Tribunale di Catanzaro al nuovo giudizio in materia cautelare dopo annullamento parziale dell'ordinanza.

  • art. 94, comma I-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Disposizione procedurale che impone la trasmissione di copia del provvedimento alla Direzione dell'Istituto penitenziario quando la pronuncia non comporti immediata rimessione in libertà del detenuto.

Massime di principio

  • La corte di riesame non è soggetta all'obbligo di formulare una "autonoma" completa replica delle argomentazioni del G.I.P.; le doglianze su questo punto sono spesso inammissibili salvo vizi evidenti di motivazione.
  • Le dichiarazioni di un collaboratore di giustizia possono essere idonee a fondare gravi indizi purché siano precise, coerenti, circostanziate e trovino riscontro in elementi esterni, logici o materiali.
  • Non è sufficiente per la gravità indiziaria la mera frequentazione o vicinanza con soggetti indicati come affiliati: i riscontri indicati come prova di collegamento devono riferirsi a persone per le quali sussistono a loro volta gravi indizi di partecipazione; l'uso di soggetti non attestati indebolisce la catena probatoria.
  • La contraddittorietà logica della motivazione (es. usare come riscontro un elemento che non è provato) può determinare l'annullamento parziale della misura cautelare e il rinvio per nuovo esame.
  • La pronuncia di annullamento parziale non determina automaticamente la scarcerazione; può solo imporre il riesame del requisito della gravità indiziaria da parte del giudice competente.

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