Cassazione Penale, Sentenza n. 42641/2022 del 10/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del GIP del 17/11/2021 che revocava la sospensione del processo e la messa alla prova concessa a Domenico Cariddi. Il ricorrente sosteneva che la revoca non poteva fondarsi su una mera comunicazione di notizia di reato per un nuovo delitto non colposo commesso durante il periodo di prova (art. 168-quater c.p.), e che, dato l'esito positivo della relazione dell'UEPE, si sarebbe dovuto dichiarare l'estinzione del reato oppure attendere l'esito del giudizio sul nuovo reato. Inoltre si denunciava la violazione dell'art. 464-octies c.p.p. per mancata fissazione di un'apposita udienza camerale, con avviso alle parti, finalizzata alla valutazione dei presupposti per la revoca.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha confermato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui, ai fini della revoca della sospensione del processo con messa alla prova (art. 168-quater c.p.), il giudice può valutare anche procedimenti penali in corso e fatti storicamente accertati senza dover attendere la condanna passata in giudicato. Sul secondo motivo ha ritenuto che il principio del contraddittorio era stato rispettato: dal verbale emergeva che il rinvio e le attività erano finalizzati alla valutazione, in contraddittorio, della comunicazione di notizia di reato e la relazione UEPE citava la novità incriminatrice. Pertanto la revoca è stata considerata valida e il ricorso è stato rigettato; il ricorrente è stato condannato alle spese.
Norme richiamate
art. 168‑quater cod. pen.
Consente al giudice di revocare la sospensione con messa alla prova anche sulla base di procedimenti penali in corso quando la violazione di obblighi sia costitutiva di reato; non è necessario il passaggio in giudicato della condanna per valutare la meritevolezza del beneficio
art. 464‑octies cod. proc. pen.
art. 464‑octies cod. proc. pen.
Regola la revoca della sospensione con messa alla prova e implica il rispetto del principio del contraddittorio; il provvedimento di revoca deve assicurare la partecipazione delle parti, normalmente mediante udienza camerale con avviso
art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Disciplina la nullità generale a regime intermedio; la violazione del contraddittorio nella revoca può integrare una nullità di tal tipo se il provvedimento è adottato senza la prevista udienza
Giurisprudenza della Corte di Cassazione
Sez. 7, n. 37680 del 23/06/2017 (Firinu); Sez. 4, n. 22066 del 06/04/2018 (Polesello); Sez. 6, n. 28826 del 23/02/2018 (Farioli); Sez. 6, n. 45889 del 08/10/2019 (Tenneriello)
La giurisprudenza consolidata afferma che il giudice può prendere in considerazione procedimenti non definitivi e fatti accertati storicamente per valutare la permanenza dei requisiti della messa alla prova; al contempo ribadisce l'esigenza del rispetto del contraddittorio nell'adozione del provvedimento di revoca
Massime di principio
- Il giudice può revocare la messa alla prova anche sulla base di notizie di reato o procedimenti in corso, senza attendere una condanna definitiva, quando emergono fatti ritenuti incompatibili con la prosecuzione del beneficio
- Una relazione UEPE positiva non preclude automaticamente la revoca della messa alla prova se contestualmente emergono elementi nuovi rilevanti che fanno presumere l'inaffidabilità o la recidiva dell'imputato
- La revoca ex art. 464‑octies c.p.p. è ammissibile solo nel rispetto del principio del contraddittorio; tuttavia l'effettiva indicazione dell'oggetto dell'udienza nel verbale e la discussione tra le parti possono essere sufficienti a escludere la nullità
- In situazioni analoghe la difesa dovrebbe chiedere espressamente la fissazione di un'udienza camerale con avviso, chiedere acquisizione e valutazione degli atti relativi alla nuova notizia di reato e produrre osservazioni o prove a sostegno della persistenza dell'esito positivo della prova
- Per impugnare efficacemente una revoca, è utile dimostrare l'assenza di fatti storicamente accertati costituitivi di reato o far valere la peculiarità/irrilevanza dei fatti rispetto ai presupposti per la revoca
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 10 nov 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 42605/2022 del 10/11/2022
- Sentenza penale · 10 nov 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 42606/2022 del 10/11/2022
- Sentenza penale · 10 nov 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 42607/2022 del 10/11/2022
- Sentenza penale · 10 nov 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 42608/2022 del 10/11/2022
- Sentenza penale · 10 nov 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 42609/2022 del 10/11/2022
- Sentenza penale · 10 nov 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 42610/2022 del 10/11/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →